Language of document : ECLI:EU:T:2008:484





Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 12 novembre 2008 – Evropaïki Dynamiki / Commissione(causa T‑406/06)

«Appalti pubblici di servizi – Gara d’appalto per la fornitura di servizi di assistenza per il sistema di registri istituito ai sensi della direttiva 2003/87/CE – Rigetto di un’offerta – Decisione di aggiudicazione a un altro offerente – Manifesto errore di valutazione – Obbligo di motivazione – Domanda di risarcimento danni»

1.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di escludere un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi (Art. 253 CE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 100, n. 2; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 149, nn. 2 e 3, terzo comma) (v. punti 47‑50, 99‑100, 106‑107, 110‑111)

2.                     Appalti pubblici delle Comunità europee – Conclusione di un appalto a seguito di gara – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti (v. punto 64)

3.                     Appalti pubblici delle Comunità europee – Gara d’appalto – Obbligo di rispettare i principi di parità di trattamento degli offerenti e di trasparenza al fine di garantire un sistema di concorrenza non falsata (Regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 89, n. 1) (v. punti 82‑86)

Oggetto

Da un lato, una domanda di annullamento della decisione della Commissione 19 ottobre 2006, che rigetta l’offerta presentata dalla ricorrente nell’ambito di una gara d’appalto per la fornitura di servizi di assistenza per il sistema di registri istituito ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32), il catalogo indipendente delle transazioni comunitarie (CITL), con manutenzione tecnica e assistenza agli utenti (GU 2006, S 102), così come una domanda di annullamento della decisione di assegnare l’appalto a un altro offerente e, dall’altro, una domanda di risarcimento danni.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.