Language of document : ECLI:EU:T:2009:313

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

8 settembre 2009

Causa T‑404/06 P

Fondazione europea per la formazione (ETF)

contro

Pia Landgren

«Impugnazione – Funzione pubblica – Agenti temporanei – Contratto a tempo indeterminato – Decisione di licenziamento – Art. 47, lett. c), sub i), del RAA – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione – Competenza a conoscere della legittimità e del merito – Compensazione pecuniaria»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seduta Plenaria) 26 ottobre 2006, causa F‑1/05, Landgren/ETF (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑123 e II‑A‑1‑459).

Decisione: L’impugnazione è respinta. La Fondazione europea per la formazione (ETF) sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla sig.ra Pia Landgren nell’ambito della presente causa. La Commissione delle Comunità europee, interveniente a sostegno delle conclusioni dell’ETF, sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Impugnazione – Ricevibilità – Incidenza dell’esecuzione di una sentenza del Tribunale della funzione pubblica – Insussistenza

(Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 12)

2.      Funzionari – Agenti temporanei – Risoluzione di un contratto a tempo indeterminato – Obbligo di motivazione – Portata

[Regime applicabile agli altri agenti, art. 47, lett. c), sub i)]

3.      Funzionari – Agenti temporanei – Risoluzione di un contratto a tempo indeterminato – Obbligo di motivazione – Dovere di sollecitudine dell’amministrazione

(Art. 253 CE; Statuto dei funzionari, art. 25; Regime applicabile agli altri agenti, artt. 11, 47 e 49)

4.      Funzionari – Agenti temporanei – Risoluzione di un contratto a tempo indeterminato – Obbligo di motivazione – Portata – Potere discrezionale dell’amministrazione

[Regime applicabile agli altri agenti, art. 47, lett. c), sub i)]

5.      Impugnazione – Motivi di ricorso – Controllo da parte del Tribunale di primo grado della valutazione degli elementi di prova operata dal Tribunale della funzione pubblica – Esclusione salvo il caso di snaturamento

(Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11)

1.      Dal momento che, in forza dell’art. 12 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, l’impugnazione dinanzi al Tribunale di primo grado non ha effetto sospensivo, la semplice circostanza che l’istituzione da cui proviene l’atto annullato abbia preso i provvedimenti che l’esecuzione di una sentenza del Tribunale della funzione pubblica comporta non implica che essa rinunci a proporre un’impugnazione. Ad ogni modo, la rinuncia all’esercizio di un mezzo di ricorso, in quanto comporta la perdita di un diritto, può comportare l’irricevibilità di un ricorso solo nell’ipotesi in cui la rinuncia possa essere constatata in modo chiaro e incondizionato.

(v. punto 80)

2.      L’obbligo di motivazione, da un lato, ha lo scopo di fornire all’interessato indicazioni sufficienti per stabilire se la decisione sia fondata o se sia inficiata da un vizio che permetta di contestarne la legittimità e, dall’altro, di consentire al giudice di esercitare il suo controllo sulla legittimità della decisione. Una decisione priva di qualsiasi motivazione, con riferimento sia allo strumento che la contiene che agli elementi testuali o contestuali che possono avere accompagnato la sua adozione, non può, infatti, costituire l’oggetto di un controllo della legittimità interna da parte del giudice, quale che sia la portata di tale controllo. In assenza di un obbligo, da parte dell’autore di una decisione, di menzionare le ragioni che hanno portato alla sua adozione, la capacità del giudice di adempiere il compito, quando gli sia conferito, di sindacare la legittimità interna degli atti per i quali è stato adito come pure la tutela giurisdizionale conferita ai singoli risulterebbero così compromesse e verrebbero ad essere rimesse alla discrezione dell’autore della detta decisione. Il fatto di pretendere che l’istituzione presenti la motivazione delle sue decisioni è pertanto inscindibile dall’esistenza, in capo al giudice, di un potere di controllo della fondatezza delle dette decisioni, il quale deve essere garantito, in una comunità di diritto, in condizioni equivalenti a ogni singolo che eserciti il proprio diritto alla tutela giurisdizionale.

Pertanto, il Tribunale di primo grado non può concludere per l’assenza totale di un obbligo, da parte dell’autorità abilitata a concludere i contratti, di motivare le decisioni di risoluzione dei contratti di agenti temporanei a tempo indeterminato, in quanto in tali occasioni si imporrebbero nei confronti della stessa soltanto le condizioni di preavviso di risoluzione previste dall’art. 47, lett. c), sub i), del Regime applicabile agli altri agenti.

(v. punti 108-110)

Riferimento: Corte 26 novembre 1981, causa 195/80, Michel/Parlamento (Racc. pag. 2861, punto 22 e giurisprudenza ivi citata)

3.      L’obbligo di motivazione di ogni decisione che arreca pregiudizio, previsto dall’art. 25 dello Statuto, che altro non è che la ripresa dell’obbligo generale sancito dall’art. 253 CE, è un principio essenziale del diritto comunitario al quale può derogarsi solo in ragione di motivi imperativi. Tale obbligo contribuisce a garantire il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, principio generale del diritto comunitario che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, che è stato sancito dagli artt. 6‑13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e che è stato riaffermato dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Un’eccezione a tale principio generale ed essenziale dell’obbligo, per l’amministrazione, di motivare le sue decisioni, in particolare quelle recanti pregiudizio, può risultare soltanto dalla volontà espressa e univoca del legislatore comunitario, la quale non trova espressione in questo senso nelle disposizioni generali dell’art. 25 dello Statuto e dell’art. 11 del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Pertanto il semplice fatto che il Regime applicabile agli altri agenti non preveda espressamente all’art. 47, riguardante la risoluzione del contratto degli agenti temporanei, che le decisioni adottate in applicazione di tale disposizione debbano essere motivate non può avere come conseguenza di escludere l’applicazione dell’art. 25 dello Statuto.

In assenza di un siffatto obbligo di motivazione, il giudice comunitario verserebbe nell’impossibilità di esercitare debitamente il suo controllo, ancorché ristretto, mentre, in definitiva, l’amministrazione sarebbe libera di decidere della sorte di un agente temporaneo in modo arbitrario, e questo nonostante che, quando l’autorità competente decide circa la situazione di un agente, essa sia tenuta, nel valutare l’interesse del servizio, a prendere in considerazione l’insieme degli elementi idonei a determinare la sua decisione, in particolare l’interesse dell’agente di cui trattasi. Ciò risulta, infatti, dal dovere di sollecitudine dell’amministrazione che riflette l’equilibrio dei diritti e degli obblighi reciproci che lo Statuto e, per analogia, il Regime applicabile agli altri agenti hanno creato nelle relazioni tra la pubblica autorità e i suoi agenti.

(v. punti 148‑150, 153 e 160)

Riferimento: Corte 13 marzo 2007, causa C‑432/05, Unibet (Racc. pag. I‑2271, punto 37 e giurisprudenza ivi citata); Tribunale 12 dicembre 2000, causa T‑223/99, Dejaiffe/UAMI (Racc. PI pagg. I‑A‑277 e II‑1267, punto 53 e giurisprudenza ivi citata), e Tribunale 6 luglio 2004, causa T‑281/01, Huygens/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑203 e II‑903, punto 105 e giurisprudenza ivi citata)

4.      Se è vero che lo Statuto conferisce ai funzionari una maggiore stabilità di impiego dato che le ipotesi di cessazione definitiva dalle funzioni contro la volontà dell’interessato sono tassativamente fissate, la natura maggiormente instabile dell’impiego dell’agente temporaneo non viene ad essere modificata dall’obbligo di motivazione posto a carico dell’Autorità abilitata a concludere i contratti in occasione della risoluzione dei contratti di agenti temporanei a tempo indeterminato.

Tale natura deriva infatti, in particolare, dall’ampio potere discrezionale di cui l’Autorità abilitata a concludere i contratti dispone in merito alla risoluzione di un contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato, conformemente all’art. 47, lett. c), sub i), del Regime applicabile agli altri agenti e nel rispetto del preavviso previsto nel contratto, ragion per cui il controllo del giudice comunitario deve pertanto limitarsi alla verifica dell’assenza di errore manifesto o di sviamento di potere.

Lungi dal giustificare la possibilità di dispensare l’amministrazione dal motivare le sue decisioni in materia, tale ampio potere discrezionale rende ancor più necessario il rispetto della formalità sostanziale costituita dall’obbligo di motivazione. Infatti, nel caso in cui un’istituzione comunitaria disponga di un ampio potere discrezionale, il controllo del rispetto delle garanzie conferite dall’ordinamento giuridico comunitario nei procedimenti amministrativi riveste una fondamentale importanza. Fra tali garanzie figurano in particolare, per l’istituzione competente, l’obbligo di esaminare, con diligenza e imparzialità, tutti gli elementi pertinenti del caso di specie e quello di motivare la sua decisione in modo sufficiente.

(v. punti 161‑163)

Riferimento: Corte 26 febbraio 1981, causa 25/80, de Briey/Commissione (Racc. pag. 637, punto 7); Corte 21 novembre 1991, causa C‑269/90, Technische Universität München (Racc. pag. I‑5469, punto 14); Corte 22 novembre 2007, causa C‑525/04 P, Spagna/Lenzing (Racc. pag. I‑9947, punto 58); Corte 6 novembre 2008, causa C‑405/07 P, Paesi Bassi/Commissione (Racc. pag. I‑8301, punto 56); Tribunale 28 gennaio 1992, causa T‑45/90, Speybrouck/Parlamento (Racc. pag. II‑33, punti 97 e 98); Tribunale 17 marzo 1994, causa T‑51/91, Hoyer/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑103 e II‑341, punto 27), e Tribunale 17 marzo 1994, causa T‑52/91, Smets/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑107 e II‑353, punto 24)

5.      La valutazione da parte del Tribunale della funzione pubblica dell’efficacia probatoria di un documento non può, in linea di principio, essere soggetta al controllo del Tribunale di primo grado nell’ambito di un’impugnazione, dal momento che dall’art. 11 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia risulta che l’impugnazione è limitata alle questioni di diritto. Il Tribunale della funzione pubblica è quindi l’unico competente a stimare il valore da attribuire agli elementi sottoposti al suo esame. Tale valutazione non costituisce pertanto, salvo il caso di snaturamento degli elementi di prova dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, una questione di diritto sottoposta al giudice dell’impugnazione.

(v. punto 198)

Riferimento: Corte 2 ottobre 2003, causa C‑182/99 P, Salzgitter/Commissione (Racc. pag. I‑10761, punto 43), e Corte 25 gennaio 2007, cause riunite C‑403/04 P e C‑405/04 P, Sumitomo Metal Industries e Nippon Steel/Commissione (Racc. pag. I‑729, punti 38‑40)