Language of document : ECLI:EU:T:2013:258

Causa T‑146/09

Parker ITR Srl

e

Parker‑Hannifin Corp.

contro

Commissione europea

«Concorrenza – Intese – Mercato europeo dei tubi marini – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE e all’articolo 53 dell’accordo SEE – Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambi d’informazioni commerciali sensibili – Imputabilità del comportamento illecito – Ammende – Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 – Legittimo affidamento – Tetto massimo del 10% – Circostanze attenuanti – Cooperazione»

Massime – Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 17 maggio 2013

1.      Concorrenza – Regole dell’Unione – Infrazioni – Imputazione – Criterio detto «della continuità economica» dell’impresa – Presupposti

(Artt. 81 CE e 82 CE)

2.      Concorrenza – Regole dell’Unione – Infrazioni – Imputazione – Società controllante e sue controllate – Unità economica – Criteri di valutazione – Presunzione di un’influenza determinante esercitata dalla società controllante sulle controllate da essa detenute al 100% – Obblighi probatori della società che intende superare tale presunzione

(Artt. 81 CE e 82 CE)

3.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Metodo di calcolo definito dagli orientamenti adottati dalla Commissione – Calcolo dell’importo di base dell’ammenda – Determinazione del valore delle vendite – Criteri

(Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 13 e 18)

4.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti – Assicurazioni precise fornite dall’amministrazione

5.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Importo massimo – Calcolo – Fatturato rilevante – Fatturato cumulato dell’insieme di società costitutive dell’entità economica che agisce come impresa – Limiti

(Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2)

6.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità e durata dell’infrazione – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Competenza estesa al merito – Effetto

(Artt. 81, § 1, CE e 229 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 23, §§ 2 e 3, e 31)

1.      In virtù dei principi della responsabilità personale e della personalità delle pene, che si applicano al diritto dell’Unione in materia di concorrenza, incombe alla persona fisica o giuridica che dirigeva l’impresa interessata al momento in cui l’infrazione è stata commessa, rispondere della medesima, pur se, alla data di adozione della decisione di accertamento dell’infrazione, la gestione dell’impresa non è più posta sotto la sua responsabilità. Pertanto, la responsabilità del comportamento illecito dell’impresa – o delle entità da cui è composta – segue la persona fisica o giuridica che dirigeva l’impresa interessata al momento in cui l’infrazione è stata commessa, anche se gli elementi materiali e umani che hanno concorso alla commissione dell’infrazione sono stati ripresi dopo il periodo di infrazione da un terzo soggetto.

Una persona fisica o giuridica che non è l’autore dell’infrazione può essere tuttavia sanzionata per quest’ultima qualora la persona fisica o giuridica che ha commesso l’infrazione abbia cessato di esistere giuridicamente o economicamente al fine di evitare che un’impresa possa sfuggire a sanzioni per il semplice fatto che la sua identità è stata modificata a seguito di ristrutturazioni, cessioni o altre modifiche di natura giuridica o organizzativa. Si tratta del criterio della continuità economica. Pertanto, il cambiamento della forma giuridica e del nome dell’impresa non ha l’effetto di creare una nuova impresa esente dalla responsabilità per comportamenti anticoncorrenziali della precedente, qualora, sotto l’aspetto economico, vi sia identità fra le due imprese.

Inoltre, il fatto che una persona giuridica continui a esistere quale entità giuridica non esclude, alla luce del diritto dell’Unione in materia di concorrenza, che possa verificarsi la cessione di una parte delle attività di tale persona giuridica a un’altra, la quale diviene responsabile degli atti commessi dalla prima. Siffatta applicazione della sanzione è infatti ammissibile qualora tali persone giuridiche siano state sotto il controllo del medesimo soggetto e, tenuto conto dei vincoli stretti che intercorrono tra loro sul piano economico ed organizzativo, abbiano applicato essenzialmente le stesse direttive commerciali.

Per contro, può sussistere continuità economica solo nel caso in cui la persona giuridica responsabile della gestione dell’impresa abbia cessato di esistere giuridicamente dopo la commissione dell’infrazione, nel caso di due imprese esistenti e operative, una delle quali avesse ceduto una parte determinata delle sue attività all’altra e che non presentassero vincoli strutturali.

Così, il criterio della continuità economica consente quindi, in circostanze eccezionali strettamente circoscritte, di garantire l’effettività del principio della responsabilità personale dell’autore dell’infrazione e di sanzionare una persona giuridica, certamente diversa da quella che ha commesso la suddetta infrazione, ma con la quale essa condivide vincoli strutturali. In attuazione del criterio della continuità economica, è quindi consentito alla Commissione sanzionare una persona giuridica diversa da quella che ha commesso l’infrazione, nonostante qualsiasi costruzione giuridica che tenda, all’interno della stessa impresa, a impedire artificialmente la sanzione delle infrazioni al diritto della concorrenza che siano state commesse da una o più persone giuridiche che la compongono.

Tuttavia, il criterio della continuità economica non ha lo scopo, quando norme giuridiche, come quelle che disciplinano la prescrizione, impediscono che un’impresa sia sanzionata per aver commesso un’infrazione al diritto della concorrenza, o quando è venuta meno l’impresa che ha ceduto la persona giuridica che ha commesso l’infrazione a un terzo indipendente, di consentire di individuare e di far sorgere retroattivamente la responsabilità di un’altra impresa per i fatti che siano stati commessi dalla prima, salvo che esse non presentino vincoli strutturali che le uniscono sul piano economico e organizzativo o che la cessione della persona giuridica che ha commesso l’infrazione sia avvenuta abusivamente.

(v. punti 85‑95, 98)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 173‑178, 181, 184, 193)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 205‑212)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punto 217)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punto 227)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punti 246‑250)