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Ricorso proposto il 3 ottobre 2011 - Deutsche Bahn e a. / Commissione

(Causa T-521/11)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Deutsche Bahn AG (Berlino, Germania), Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Straße (DUSS) mbH (Bodenheim, Germania), DB Netz AG (Francoforte sul Meno, Germania), DB Schenker Rail GmbH (Magonza, Germania), DB Schenker Rail Deutschland AG (Magonza, Germania) (rappresentanti: W. Deselaers, J. Brückner e O. Mross, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione d'ispezione della Commissione 14 luglio 2011, notificata il 26 luglio 2011;

annullare qualsiasi misura che sia stata adottata in base a dette ispezioni, eseguite a seguito della decisione illegittima;

ordinare, in particolare, alla Commissione la restituzione dell'insieme delle copie dei documenti preparati nell'ambito delle ispezioni suddette, a pena di annullamento da parte del Tribunale della futura decisione della Commissione; nonché

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione 14 luglio 2011, C(2011) 5230 (casi COMP/39.678 - DB I e COMP/39.731 - DB II), con cui la Commissione ha disposto che, in conformità all'art. 20, n. 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, fossero condotte ispezioni nei confronti della Deutsche Bahn AG e di tutte le persone giuridiche da essa direttamente o indirettamente controllate, in quanto l'uso strategico dell'infrastruttura gestita dalle società del gruppo DB potrebbe costituire un modello anticoncorrenziale.

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto fondamentale all'inviolabilità del domicilio in quanto non è stata previamente richiesta alcuna autorizzazione giudiziaria.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto fondamentale ad un ricorso giurisdizionale effettivo, in quanto la decisione d'ispezione non ha potuto essere oggetto di nessun previo controllo giudiziario, in fatto quanto in diritto.

Terzo motivo, vertente sull'illegittimità della decisione di ispezione, in quanto fondata su informazioni che la Commissione ha ottenuto violando diritti della difesa delle ricorrenti.

Le ricorrenti affermano che tali informazioni sono state ottenute mediante una ricerca assai ampia ("fishing expedition") nel corso dell'attuazione della decisione di ispezione 14 marzo 2011. Esse sostengono, inoltre, che le informazioni ottenute durante l'attuazione della seconda decisione di ispezione 30 marzo 2011 sono anch'esse illegittime, dato che la decisione all'origine di tale ispezione si basa su informazioni raccolte anticipatamente in modo illegittimo e che dette informazioni sono state ottenute in base ad una decisione di ispezione illegittima.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa, in quanto l'oggetto dell'ispezione è stato descritto in modo eccessivamente ampio e senza le dovute specificazioni.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità.

Secondo le ricorrenti, la Commissione non era competente a condurre l'ispezione di cui trattasi e avrebbe potuto comunque ottenere le informazioni pertinenti da parte delle ricorrenti mediante la competente agenzia (agenzia federale della rete - Bundesnetzagentur) oppure mediante una semplice domanda di informazioni.

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