Language of document : ECLI:EU:T:2013:141

Causa T‑415/10

Nexans France

contro

Impresa comune per il progetto ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione

«Appalti pubblici di forniture – Euratom – Gara d’appalto dell’impresa comune Fusion for Energy – Fornitura di materiale elettrico – Rigetto dell’offerta presentata da un concorrente – Procedura aperta – Offerta con riserve – Certezza del diritto – Legittimo affidamento – Proporzionalità – Conflitto di interessi – Decisione di aggiudicazione dell’appalto – Ricorso di annullamento – Carenza di interesse diretto – Irricevibilità – Responsabilità extracontrattuale»

Massime – Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 20 marzo 2013

1.      Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Atto introduttivo non sufficientemente chiaro e preciso – Irricevibilità

[Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, comma 1, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)]

2.      Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Persone fisiche o giuridiche – Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente – Ricorso proposto da un offerente, escluso prima della fase di aggiudicazione, avverso una decisione di aggiudicazione di un appalto – Irricevibilità

(Art. 263, comma 4, TFUE)

3.      Appalti pubblici dell’Unione europea – Gara d’appalto – Obbligo di rispettare il principio della parità di trattamento degli offerenti – Necessità di garantire la par condicio e di conformarsi al principio di trasparenza – Rispetto del principio di certezza del diritto – Portata

4.      Appalti pubblici dell’Unione europea – Conclusione di un appalto a seguito di gara – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti

5.      Appalti pubblici dell’Unione europea – Conclusione di un appalto a seguito di gara – Potere delle istituzioni in sede di svolgimento della gara d’appalto – Esclusione degli offerenti in situazione di conflitto di interessi – Portata – Limiti

6.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti – Assicurazioni precise fornite dall’amministrazione

7.      Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni

(Art. 340, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio 2007/198, art. 9, § 2)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 49, 50)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 53-56)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 71, 80, 102)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 100, 101)

5.      In materia di appalti pubblici, il fatto che un offerente possa influenzare, anche senza averne l’intenzione, le condizioni di una gara d’appalto in senso ad esso favorevole costituisce una situazione di conflitto di interessi. A tal riguardo, il conflitto di interessi comporta una disparità di trattamento tra i candidati e una disparità di opportunità tra gli offerenti. La nozione di conflitto di interessi ha carattere oggettivo e per definirla occorre prescindere dalle intenzioni degli interessati, e in particolare dalla loro buona fede.

Alle autorità aggiudicatrici non incombe un obbligo assoluto di escludere sistematicamente gli offerenti in situazione di conflitto di interessi, dato che siffatta esclusione non sarebbe giustificata nei casi in cui si potesse dimostrare che tale situazione non ha avuto alcuna incidenza sul loro comportamento nella procedura di gara e non determina alcun rischio reale di pratiche atte a falsare la concorrenza tra gli offerenti. Viceversa, l’esclusione di un offerente in situazione di conflitto di interessi è indispensabile qualora non esista un rimedio più adeguato per evitare una violazione dei principi di parità di trattamento tra gli offerenti e di trasparenza.

(v. punti 114-117)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punto 169)

7.      In materia di responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, della decisione 2007/198, che istituisce l’Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione e le conferisce dei vantaggi, detta impresa comune deve risarcire, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni causati dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni. A tal riguardo il sorgere della responsabilità extracontrattuale di detta impresa è subordinato alla ricorrenza di un complesso di presupposti, ossia l’illiceità del comportamento contestato alle istituzioni, l’effettiva sussistenza del danno e l’esistenza del nesso di causalità tra il comportamento dedotto e il danno asserito.

Quando uno di questi presupposti non è soddisfatto, la domanda di risarcimento deve essere interamente respinta senza che sia necessario esaminare gli altri presupposti.

(v. punti 179, 180)