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Ricorso proposto il 17 dicembre 2010 - Environmental Manufacturing / UAMI - Wolf (Raffigurazione di una testa di lupo)

(Causa T-570/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Environmental Manufacturing LLP (Stowmarket, Regno Unito) (rappresentanti: avv.ti S. Malynicz, barrister, e M. Atkins, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Société Elmar Wolf, SAS (Wissembourg, Francia)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 6 ottobre 2010, pratica R 425/2010-2; e

Condannare il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo che rappresenta una testa di lupo, per beni della classe 7 - domanda di marchio comunitario n. 4971511

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio figurativo francese registrato n. 99786007 "WOLF Jardin", per beni delle classi 1, 5, 7, 8, 12 e 31; marchio figurativo francese registrato n. 1480873 "Outils WOLF", per beni delle classi 7 e 8; marchio internazionale figurativo registrato n. 154431 "Outils WOLF", per beni delle classi 7 e 8; marchio internazionale figurativo registrato n. 352868 "Outils WOLF", per beni delle classi 7, 8, 12 e 21

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione

Motivi dedotti: la ricorrente asserisce che la decisione contestata viola gli artt. 42, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso avrebbe omesso di individuare nell'ambito della classe di prodotti per i quali i marchi anteriori erano registrati una coerente sottocategoria atta ad essere presa in considerazione in modo indipendente rispetto alla classe più ampia, e non ha, pertanto, concluso che la prova che il marchio era stato posto in serio uso sussistesse soltanto in rapporto ad una parte dei prodotti per i quali detti marchi erano protetti.

Inoltre, la ricorrente asserisce che la decisione contestata viola l'art. 8, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha errato nell'identificazione del consumatore interessato, avendo concluso erroneamente che sussistesse un nesso rilevante ed avendo omesso di applicare il criterio dell'effetto sul comportamento economico del consumatore rilevante, nonché il criterio che il marchio, per essere considerato scorretto, deve comunicare qualche immagine, oppure conferire un incremento di marketing per i beni ad uso del consumatore più recente, il che non accade nella fattispecie. Inoltre, la commissione di ricorso non ha compreso che il titolare del marchio anteriore non aveva neppure correttamente lamentato il danno rilevante sulla base dell'art. 8, n. 5, ed ancor meno aveva dimostrato che esso era probabile, omettendo quindi di assolvere all'onere della prova.

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