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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel (Belgio) l’8 maggio 2023 – Inter IKEA Systems BV / Algemeen Vlaams Belang VZW e a.

(Causa C-298/23)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel

Parti

Ricorrente: Inter IKEA Systems BV

Resistenti: Algemeen Vlaams Belang VZW, S, T, U, V, Vrijheidsfonds VZW

Questioni pregiudiziali

Se la libertà di espressione, compresa la libertà di esprimere opinioni politiche e la parodia politica, quale sancita dall’articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dall’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, configuri un «giusto motivo» per usare un segno identico o simile a un marchio che gode di notorietà, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea e dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 6, della direttiva 2015/2436 2 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa.

Quali criteri il giudice nazionale deve eventualmente prendere in considerazione per valutare l’equilibrio tra detti diritti fondamentali, e quale rilevanza debba essere attribuita a ciascuno di tali criteri.

In particolare, se il giudice nazionale possa tenere conto dei criteri seguenti, e/o se esistano criteri integrativi:

o    la misura in cui l’espressione abbia un carattere o un obiettivo commerciale;

o    la misura in cui tra le parti svolgano un ruolo motivi concorrenziali;

o    la misura in cui l’espressione abbia un interesse generale, sia socialmente rilevante o provochi una discussione;

o    il rapporto tra i criteri che precedono;

o    il grado di notorietà del marchio invocato;

o    l’entità dell’uso illecito, la sua intensità e sistematicità e la misura di diffusione territoriale, temporale e quantitativa, tenendo conto altresì della misura in cui essa è proporzionata al messaggio perseguito dall’espressione;

o    la misura in cui l’espressione, e le circostanze che la accompagnano, come il nome dell’espressione e la sua promozione, arrechino pregiudizio alla rinomanza, al carattere distintivo e all’immagine dei marchi invocati (la “funzione pubblicitaria”);

o    la misura in cui l’espressione presenti un proprio contributo originale e la misura in cui si sia cercato di evitare confusione o associazione con i marchi invocati, o l’impressione che esista un legame commerciale o di altro genere tra l’espressione e il titolare del marchio (la “funzione di indicazione di origine”), tenuto conto del modo in cui il titolare del marchio ha costruito una determinata immagine e reputazione mediante pubblicità e comunicazione.

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1 GU 2017, L 154, pag. 1.

1 GU 2015, L 336, pag. 1.