Language of document : ECLI:EU:C:2021:399

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

20 maggio 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza in materia di assicurazioni – Articolo 10 – Articolo 11, paragrafo 1, lettera a) – Possibilità di convenire l’assicuratore domiciliato nel territorio di uno Stato membro in un altro Stato membro dinanzi all’autorità giurisdizionale del luogo in cui è domiciliato l’attore qualora l’azione sia proposta dal contraente dell’assicurazione, dall’assicurato o da un beneficiario – Articolo 13, paragrafo 2 – Azione diretta proposta dalla parte lesa contro l’assicuratore – Ambito di applicazione ratione personae – Nozione di “persona lesa” – Professionista del settore assicurativo – Competenze speciali – Articolo 7, punti 2 e 5 – Nozioni di “succursale”, “agenzia” o “qualsiasi altra sede d’attività”»

Nella causa C‑913/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Rejonowy w Białymstoku (Tribunale circondariale di Białystok, Polonia), con decisione del 18 novembre 2019, pervenuta in cancelleria il 13 dicembre 2019, nel procedimento

CNP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

contro

Gefion Insurance A/S,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da A. Prechal, presidente di sezione, N. Wahl, F. Biltgen, L.S. Rossi (relatrice) e J. Passer, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la CNP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, da K. Janiec-Janowska, radca prawny,

–        per Gefion Insurance A/S, da I. Łyszkiewicz, radca prawny,

–        per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente,

–        per la Commissione europea, da M. Heller e B. Sasinowska, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 gennaio 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 13, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 10 e l’articolo 7, punti 2 e 5, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la CNP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (in prosieguo: la «CNP»), società a responsabilità limitata stabilita in Polonia, e la Gefion Insurance A/S (in prosieguo: la «Gefion»), compagnia di assicurazione con sede in Danimarca, in merito al risarcimento di un danno causato da un incidente stradale verificatosi in Polonia.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

 Il regolamento n. 1215/2012

3        I considerando 15, 18 e 34 del regolamento n. 1215/2012 enunciano quanto segue:

«(15)      È opportuno che le norme sulla competenza presentino un alto grado di prevedibilità e si basino sul principio generale della competenza dell’autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto. Tale principio dovrebbe valere in ogni ipotesi, salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza.

(...)

(18)      Nei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro è opportuno tutelare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali.

(...)

(34)      È opportuno garantire la continuità tra la convenzione [del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione], il regolamento (CE) n. 44/2001 [del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1),] e il presente regolamento e a tal fine è opportuno prevedere adeguate disposizioni transitorie. Lo stesso bisogno di continuità si applica altresì all’interpretazione delle disposizioni della convenzione [suddetta] e dei regolamenti che la sostituiscono, a opera della Corte di giustizia dell’Unione europea».

4        Il capo II del regolamento n. 1215/2012, dedicato alla «[c]ompetenza», contiene una sezione 1, intitolata «Disposizioni generali», in cui sono contenuti gli articoli da 4 a 6 di tale regolamento.

5        L’articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento prevede quanto segue:

«A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro».

6        Conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012:

«Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro solo ai sensi delle norme di cui alle sezioni da 2 a 7 del presente capo».

7        La sezione 2 del capo II di detto regolamento, intitolata «Competenze speciali», contiene, in particolare, l’articolo 7, che enuncia quanto segue:

«Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

(...)

2)      in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire;

(...)

5)      qualora si tratti di controversia concernente l’esercizio di una succursale, di un’agenzia o di qualsiasi altra sede d’attività, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui essa è situata;

(...)».

8        La sezione 3 del capo II del regolamento n. 1215/2012, intitolata «Competenza in materia di assicurazioni», comprende gli articoli da 10 a 16.

9        L’articolo 10 di detto regolamento è del seguente tenore:

«In materia di assicurazioni, la competenza è disciplinata dalla presente sezione, fatti salvi l’articolo 6 e l’articolo 7, punto 5».

10      L’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 così recita:

«L’assicuratore domiciliato in uno Stato membro può essere convenuto:

a)      davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato in cui è domiciliato;

b)      in un altro Stato membro, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui è domiciliato l’attore qualora l’azione sia proposta dal contraente dell’assicurazione, dall’assicurato o da un beneficiario; o

(...)».

11      L’articolo 12 di tale regolamento così recita:

«L’assicuratore può essere altresì convenuto davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui si è verificato l’evento dannoso, qualora si tratti di assicurazione della responsabilità civile o di assicurazione sugli immobili. Lo stesso dicasi nel caso in cui l’assicurazione riguardi contemporaneamente beni immobili e beni mobili coperti dalla stessa polizza e colpiti dallo stesso sinistro».

12      L’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del citato regolamento così dispone:

«1.      In materia di assicurazione della responsabilità civile, l’assicuratore può altresì essere chiamato in causa davanti all’autorità giurisdizionale presso la quale è stata proposta l’azione esercitata dalla parte lesa contro l’assicurato, qualora la legge di tale autorità giurisdizionale lo consenta.

2.      Le disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12 sono applicabili all’azione diretta proposta dalla parte lesa contro l’assicuratore, sempre che tale azione sia possibile».

 La direttiva 2009/138/CE

13      L’articolo 145 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU 2009, L 335, pag. 1), intitolato «Condizioni per lo stabilimento di una succursale», al suo paragrafo 1 così prevede:

«Gli Stati membri garantiscono che ogni impresa di assicurazione che intenda stabilire una succursale nel territorio di un altro Stato membro ne dia notifica all’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine.

È assimilata ad una succursale qualsiasi presenza permanente di un’impresa nel territorio di uno Stato membro, anche se questa presenza non ha assunto la forma di una succursale, ma si esercita per mezzo di un semplice ufficio gestito dal personale proprio dell’impresa o da una persona indipendente ma incaricata di agire in permanenza per conto dell’impresa come farebbe un’agenzia».

14      L’articolo 151 di tale direttiva, intitolato «Non discriminazione dei richiedenti un indennizzo», prevede quanto segue:

«Lo Stato membro ospitante esige che l’impresa di assicurazione non vita garantisca che i richiedenti un indennizzo in seguito a sinistri verificatisi nel suo territorio non si trovino in una situazione meno favorevole per il fatto che l’impresa copre un rischio, diverso dalla responsabilità civile del vettore, classificat[o] nel ramo 10 dell’allegato I, parte A, in regime di prestazione di servizi invece che tramite uno stabilimento in detto Stato membro».

15      L’articolo 152 di detta direttiva, intitolato «Rappresentante», così dispone:

«1.      Ai fini di cui all’articolo 151, lo Stato membro ospitante esige che l’impresa di assicurazione non vita nomini un rappresentante residente o stabilito nel proprio territorio incaricato di raccogliere tutte le informazioni necessarie in relazione alle richieste di indennizzo e dotato di poteri sufficienti per rappresentare l’impresa rispetto a persone che hanno subito un danno che può dar luogo ad una richiesta di indennizzo, anche per quanto riguarda il versamento di tali indennizzi, e per rappresentarla o, se necessario, per farla rappresentare dinanzi ai tribunali e alle autorità di detto Stato membro in relazione a detti indennizzi.

(...)

3.      La nomina di tale rappresentante non costituisce di per sé apertura di succursale ai sensi dell’articolo 145.

(...)».

 Il diritto polacco

16      Conformemente all’articolo 1099 del kodeks postępowania cywilnego (codice di procedura civile), il giudice adito esamina d’ufficio, in qualsiasi fase del procedimento, l’eventuale incompetenza dei giudici nazionali a conoscere della controversia e, in caso di incompetenza, dichiara irricevibile la domanda. L’incompetenza dei giudici nazionali costituisce un motivo di nullità del procedimento.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

17      Il 28 febbraio 2018 si è verificato in Polonia un incidente stradale nel corso del quale due veicoli sono entrati in collisione. Prima dell’incidente la persona responsabile di quest’ultimo aveva sottoscritto un contratto di assicurazione della responsabilità civile auto con la Gefion.

18      Il 1º marzo 2018 la persona lesa ha noleggiato, a titolo oneroso, un veicolo sostitutivo presso l’officina di riparazione alla quale era stato affidato il suo veicolo danneggiato. Quale pagamento di detta prestazione di noleggio, tale persona, in forza di un contratto di cessione del credito, ha trasferito all’officina di riparazione il credito nei confronti della Gefion. Il 25 giugno 2018, in base a un nuovo contratto di cessione di credito, l’officina ha ceduto lo stesso credito alla CNP.

19      Con lettera del 25 giugno 2018 la CNP ha chiesto alla Gefion di versarle l’importo fatturato per il noleggio del veicolo sostitutivo. Tale domanda è stata inviata all’indirizzo della Polins spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (in prosieguo: la «Polins»), società a responsabilità limitata con sede in Żychlin (Polonia) e, come risulta dalla decisione di rinvio, rappresentante in Polonia degli interessi della Gefion.

20      Con lettera del 16 agosto 2018, la Crawford Polska sp. z o.o., società con sede in Polonia e incaricata da Gefion della liquidazione del sinistro, ha parzialmente approvato la fattura per il noleggio del veicolo sostitutivo e ha accordato alla CNP una parte dell’importo fatturato per tale noleggio.

21      Nella parte finale di tale lettera, la Crawford Polska ha indicato che poteva essere proposto un reclamo nei suoi confronti, nella sua qualità di organismo autorizzato dalla Gefion, o direttamente nei confronti della Gefion, «in base alle norme generali sulla competenza, oppure dinanzi al giudice del domicilio o della sede del contraente dell’assicurazione, dell’assicurato, del beneficiario o dell’avente diritto in forza del contratto di assicurazione».

22      Il 20 agosto 2018 la CNP ha citato in giudizio la Gefion dinanzi al Sąd Rejonowy w Białymstoku (Tribunale circondariale di Białystok, Polonia). Per quanto riguarda la competenza internazionale di tale giudice, la CNP ha menzionato l’informazione resa pubblica dalla Gefion secondo cui la Polins è il principale rappresentante in Polonia della Gefion. La CNP ha chiesto che le notifiche destinate alla Gefion fossero inviate all’indirizzo della Polins.

23      L’11 dicembre 2018 tale giudice ha emesso un’ingiunzione di pagamento.

24      La Gefion ha proposto opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento contestando la competenza dei giudici polacchi a conoscere della controversia. Infatti, dopo aver rilevato che la CNP esercitava professionalmente l’attività di acquisizione di crediti nell’ambito di contratti di assicurazione, la Gefion ha da ciò dedotto che la CNP non aveva la qualità di contraente dell’assicurazione, di assicurato o di beneficiario, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1215/2012 e che essa non aveva quindi la possibilità di intentare azioni giudiziarie in materia di assicurazioni dinanzi a un giudice di uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l’assicuratore.

25      La Gefion si è inoltre fondata sulla sentenza del 31 gennaio 2018, Hofsoe (C‑106/17, EU:C:2018:50), per affermare che, tenuto conto della funzione di tutela dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012, un soggetto che esercita un’attività professionale nel settore del recupero dei crediti relativi a indennità di assicurazione, in qualità di cessionario contrattuale di tali crediti, non può fruire della tutela particolare costituita dalla possibilità di avvalersi delle norme sulla competenza speciale previste nella sezione 3 del capo II di tale regolamento.

26      La CNP ha replicato che la Gefion era iscritta nell’elenco delle compagnie di assicurazione degli Stati membri e degli Stati dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) che era stato oggetto di una notifica alla Komisja Nadzoru Finansowego (Commissione di vigilanza finanziaria, Polonia), che la convenuta vendeva polizze d’assicurazione nel territorio della Polonia e che è inammissibile che chi rileva il credito della persona lesa non possa agire per ottenere il rimborso dei costi della riparazione, di cui trattasi nel procedimento principale, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui si è verificato l’evento dannoso e in cui è avvenuta la riparazione.

27      Il giudice del rinvio nutre dubbi sulla questione se, nel caso di specie, la CNP possa validamente invocare le norme sulla competenza stabilite nella sezione 3 del capo II del regolamento n. 1215/2012. In particolare, si chiede se la CNP, che è un’impresa che ha acquisito da una persona lesa un credito, nei confronti di un assicuratore, derivante da un’assicurazione per la responsabilità civile, possa fruire della tutela che le disposizioni di tale sezione riservano alle parti deboli dei rapporti giuridici. Secondo detto giudice, occorrerebbe piuttosto prendere in considerazione l’applicazione delle disposizioni della sezione 2 del capo II di tale regolamento, più in particolare dell’articolo 7, punto 2, o dell’articolo 7, punto 5, di detto regolamento. Infine, tale giudice nutre dubbi in merito all’interpretazione della nozione di «succursale, agenzia o qualsiasi altra sede d’attività», ai sensi di tale articolo 7, punto 5.

28      È in tale contesto che il Sąd Rejonowy w Białymstoku (Tribunale circondariale di Białystok) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 13, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 10, del regolamento [n. 1215/2012] debba essere interpretato nel senso che, nelle controversie tra, da un lato, un operatore economico che ha acquistato da una parte lesa un credito derivante da un’assicurazione della responsabilità civile nei confronti di una impresa di assicurazione e, dall’altro, tale stessa impresa di assicurazione [della responsabilità civile], non è esclusa la determinazione della competenza dell’autorità giurisdizionale in base all’articolo 7, punto 2, o all’articolo 7, punto 5, del regolamento.

2)      In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 7, punto 5, del regolamento [n. 1215/2012] debba essere interpretato nel senso che una società di diritto commerciale, che esercita la propria attività in uno Stato membro e che liquida i danni patrimoniali nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile per i veicoli a motore, agendo in base ad un contratto stipulato con una impresa di assicurazione con sede in un altro Stato membro, sia una succursale, un’agenzia o qualsiasi altra sede d’attività di tale impresa.

3)      In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 7, punto 2, del regolamento [n. 1215/2012] debba essere interpretato nel senso che esso costituisce un criterio autonomo di competenza giurisdizionale dell’autorità giurisdizionale dello Stato membro del luogo in cui si è verificato un evento dannoso e dinanzi alla quale un creditore, che ha acquistato dalla parte lesa un credito derivante dall’assicurazione della responsabilità civile, ha convenuto l’impresa di assicurazione con sede in un altro Stato membro».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulle questioni prima e seconda

29      Con le sue questioni prima e terza, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012, in combinato disposto con l’articolo 10 dello stesso, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che, in caso di controversia tra, da un lato, un professionista che ha acquisito un credito originariamente detenuto da una persona lesa nei confronti di un’impresa di assicurazione della responsabilità civile e, dall’altro, quella stessa impresa di assicurazione della responsabilità civile, la competenza giurisdizionale sia fondata, eventualmente, in modo autonomo, sull’articolo 7, punto 2, o sull’articolo 7, punto 5, di tale regolamento.

30      Preliminarmente, occorre ricordare che, nei limiti in cui, conformemente al considerando 34 del regolamento n. 1215/2012, tale regolamento abroga e sostituisce il regolamento (CE) n. 44/2001, il quale, a sua volta, ha sostituito la convenzione del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione, l’interpretazione fornita dalla Corte circa le disposizioni di questi ultimi strumenti giuridici vale anche per il regolamento n. 1215/2012 quando tali disposizioni possono essere qualificate come «equivalenti» (sentenza del 9 luglio 2020, Verein für Konsumenteninformation, C‑343/19, EU:C:2020:534, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

31      Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, in linea di principio, dinanzi alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro. L’articolo 5, paragrafo 1, di tale regolamento prevede tuttavia, a titolo di deroga, che tali persone possano essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro in virtù delle norme enunciate alle sezioni da 2 a 7 del capo II di detto regolamento.

32      Per quanto riguarda, più in particolare, la sezione 3 di tale capo II, intitolata «Competenza in materia di assicurazioni», essa stabilisce un sistema autonomo di ripartizione delle competenze giurisdizionali in materia di assicurazioni (v., per analogia, sentenza del 12 maggio 2005, Société financière et industrielle du Peloux, C‑112/03, EU:C:2005:280, punto 29).

33      L’articolo 10 del regolamento n. 1215/2012 precisa infatti che, in materia di assicurazioni, la competenza è disciplinata dalle disposizioni di tale sezione 3, la quale contiene gli articoli da 10 a 16 di tale regolamento, fatti salvi l’articolo 6 e l’articolo 7, punto 5, del medesimo regolamento.

34      Ne consegue che la sezione 3 del capo II del regolamento n. 1215/2012 disciplina la competenza giurisdizionale in materia di assicurazioni in modo autonomo, cosicché, a parte i criteri di competenza previsti dalla stessa sezione 3, sono esclusi, in tale materia, i criteri di competenza diversi da quelli ai quali rinvia espressamente l’articolo 10 di tale regolamento, ossia i criteri di competenza di cui all’articolo 6 e all’articolo 7, punto 5, di detto regolamento.

35      Pertanto, poiché l’articolo 10 del regolamento n. 1215/2012 non rinvia all’articolo 7, punto 2, di tale regolamento, quest’ultima disposizione non può applicarsi quando una controversia rientra, per quanto riguarda la competenza giurisdizionale, nell’ambito di applicazione della sezione 3 del capo II di detto regolamento.

36      Siffatta interpretazione è corroborata dal tenore letterale dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 12 del regolamento n. 1215/2012, che stabiliscono norme sulla competenza analoghe a quelle contenute, rispettivamente, nell’articolo 4, paragrafo 1, e nell’articolo 7, punto 2, del medesimo regolamento.

37      Occorre, inoltre, rilevare che, in forza dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012, gli articoli da 10 a 12 di quest’ultimo sono applicabili in caso di azione diretta proposta dalla parte lesa contro l’assicuratore, sempre che tale azione sia possibile.

38      A tal proposito, il rinvio operato dall’articolo 13, paragrafo 2, di tale regolamento ha lo scopo di aggiungere al novero degli attori, di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, i soggetti che hanno subìto un danno, senza che la cerchia di tali soggetti sia limitata a quelli che l’abbiano subìto direttamente (v. per analogia, relativamente al regolamento n. 44/2001, sentenza del 20 luglio 2017, MMA IARD, C‑340/16, EU:C:2017:576, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

39      Ciò premesso, occorre ricordare che l’obiettivo della sezione 3 del capo II del regolamento n. 1215/2012 è, secondo il considerando 18 di tale regolamento, quello di tutelare la parte più debole del contratto mediante norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali, e che tale obiettivo implica che l’applicazione delle norme speciali sulla competenza previste in detta sezione non sia estesa a persone per le quali tale protezione non sia giustificata (v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2020, Balta, C‑803/18, EU:C:2020:123, punti 27 e 44 nonché giurisprudenza ivi citata).

40      Orbene, pur se un cessionario dei diritti della persona lesa, che può essere esso stesso considerato parte debole, deve poter fruire delle norme speciali sulla competenza giurisdizionale definite dal combinato disposto dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012, nessuna tutela speciale è giustificata nei rapporti tra professionisti del settore assicurativo, nessuno dei quali possa essere ritenuto trovarsi in una posizione di debolezza rispetto all’altro (v., in tal senso, sentenza del 31 gennaio 2018, Hofsoe, C‑106/17, EU:C:2018:50, punti 39 e 42 e giurisprudenza ivi citata).

41      La Corte ha infatti ritenuto che un organismo di previdenza sociale, cessionario ex lege dei diritti della persona direttamente lesa in un incidente stradale, non può avvalersi del combinato disposto degli articoli 9, paragrafo 1, lettera b), e 11, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001, ai quali corrispondono, rispettivamente, l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012, per proporre, dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui detto organismo ha la sua sede, un’azione nei confronti dell’assicuratore del presunto responsabile di tale incidente, avente sede in un altro Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 17 settembre 2009, Vorarlberger Gebietskrankenkasse, C‑347/08, EU:C:2009:561, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

42      La Corte ha del pari stabilito che un soggetto che esercita un’attività professionale nel settore del recupero dei crediti da indennizzo assicurativo, in qualità di cessionario contrattuale di tali crediti, non può beneficiare della tutela speciale costituita dal forum actoris (sentenza del 31 gennaio 2018, Hofsoe, C‑106/17, EU:C:2018:50, punto 43).

43      Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che la CNP ha come attività il recupero di crediti presso imprese di assicurazione. Tale circostanza, che spetta al giudice del rinvio verificare, osta a che tale società possa essere considerata come una parte in posizione di debolezza rispetto alla controparte, ai sensi della giurisprudenza menzionata ai punti da 40 a 42 della presente sentenza, cosicché essa non può fruire delle norme speciali sulla competenza giurisdizionale previste agli articoli da 10 a 16 del regolamento n. 1215/2012.

44      Occorre esaminare se, alla luce di tale conclusione, la competenza del giudice adito con una controversia tra, da un lato, un professionista che ha acquisito un credito nei confronti di un’impresa di assicurazione, inizialmente detenuto da una persona lesa, e, dall’altro, la medesima impresa di assicurazione possa fondarsi sull’articolo 7, punto 2, o sull’articolo 7, punto 5, del regolamento n. 1215/2012.

45      A tal riguardo, la Corte ha già dichiarato che, poiché una domanda proposta da un assicuratore nei confronti di un altro assicuratore non era coperta dalla sezione 3 del capo II del regolamento n. 44/2001, l’articolo 6, punto 2, di tale regolamento, rientrante nella sezione 2 dello stesso capo, poteva trovare applicazione rispetto a tale domanda, purché quest’ultima riguardasse ipotesi previste da detta disposizione (v., in tal senso, sentenza del 21 gennaio 2016, SOVAG, C‑521/14, EU:C:2016:41, punto 31).

46      Per analogia, si deve considerare che, nel caso in cui la sezione 3 del capo II del regolamento n. 1215/2012 non sia applicabile a una domanda per la mancanza di una parte in posizione di debolezza rispetto all’altra parte, tale domanda può rientrare nell’ambito di applicazione delle disposizioni della sezione 2 del medesimo capo, in particolare dell’articolo 7, punto 2, o dell’articolo 7, punto 5, di tale regolamento, anche se si tratta di una controversia in materia di assicurazioni, purché siano soddisfatte le condizioni poste dalle disposizioni in parola per la loro applicazione.

47      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni prima e terza dichiarando che l’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012, in combinato disposto con l’articolo 10 dello stesso, deve essere interpretato nel senso che esso non si applica in caso di controversia tra, da un lato, un professionista che ha acquisito un credito originariamente detenuto da una persona lesa nei confronti di un’impresa di assicurazione per la responsabilità civile e, dall’altro, quella stessa impresa di assicurazione della responsabilità civile, cosicché esso non osta a che la competenza giurisdizionale a conoscere della suddetta controversia sia fondata, eventualmente, sull’articolo 7, punto 2, o sull’articolo 7, punto 5, del regolamento.

 Sulla seconda questione

48      Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7, punto 5, del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che una società che esercita, in uno Stato membro, in forza di un contratto concluso con un’impresa di assicurazione stabilita in un altro Stato membro, in nome e per conto di quest’ultima, un’attività di liquidazione di danni nell’ambito dell’assicurazione per la responsabilità civile auto debba essere considerata una succursale, un’agenzia o qualsiasi altra sede d’attività ai sensi di tale disposizione.

49      Al fine di rispondere a tale questione occorre rammentare che è solo in deroga alla regola generale enunciata all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 – che attribuisce la competenza giurisdizionale ai giudici dello Stato membro sul territorio del quale il convenuto è domiciliato – che il capo II, sezione 2, di tale regolamento prevede un certo numero di attribuzioni di competenze speciali, tra cui quella prevista all’articolo 7, punto 5, del regolamento medesimo. Poiché la competenza dei giudici del luogo in cui è situata una succursale, un’agenzia e qualsiasi altra sede d’attività per le controversie concernenti il loro esercizio, ai sensi dell’articolo 5, punto 5, del medesimo regolamento, è una regola di competenza speciale, essa deve essere interpretata in maniera autonoma e restrittiva, il che non consente un’interpretazione che vada oltre alle ipotesi previste in modo esplicito dal medesimo regolamento (v., per analogia con l’articolo 5, punto 5, del regolamento n. 44/2001, sentenza del 5 luglio 2018, flyLAL-Lithuanian Airlines, C‑27/17, EU:C:2018:533, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

50      La regola di competenza speciale così prevista all’articolo 7, punto 5, del regolamento n. 1215/2012 è basata sull’esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra la controversia e i giudici che possono essere chiamati ad esaminarla, che giustifica l’attribuzione di competenza a questi ultimi ai fini della buona amministrazione della giustizia e dell’economia processuale (v., per analogia con l’articolo 5, punto 5, del regolamento n. 44/2001, sentenza del 5 luglio 2018, flyLAL-Lithuanian Airlines, C‑27/17, EU:C:2018:533, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

51      A tal riguardo, secondo la giurisprudenza della Corte, due criteri consentono di stabilire se una controversia riguardi l’esercizio di una succursale, di un’agenzia o di qualsiasi altra sede d’attività, ai sensi dell’articolo 7, punto 5, del regolamento n. 1215/2012.

52      In primo luogo, le nozioni di «succursale», di «agenzia» o di «qualsiasi altra sede d’attività» presuppongono l’esistenza di un centro operativo che si manifesti in modo duraturo verso l’esterno come un’estensione di una casa madre. Tale centro deve essere provvisto di direzione e attrezzato in modo da poter trattare affari con terzi, che sono quindi dispensati dal rivolgersi direttamente alla casa madre. In secondo luogo, la controversia deve riguardare atti relativi all’esercizio di una succursale oppure impegni assunti da quest’ultima in nome della casa madre, ove tali impegni debbano essere adempiuti nello Stato in cui è situata tale succursale (v., in tal senso, sentenze del 19 luglio 2012, Mahamdia, C‑154/11, EU:C:2012:491, punto 48; del 5 luglio 2018, flyLAL-Lithuanian Airlines, C‑27/17, EU:C:2018:533, punto 59, e dell’11 aprile 2019, Ryanair, C‑464/18, EU:C:2019:311, punto 33).

53      Nella fattispecie, dalle informazioni contenute nella decisione di rinvio risulta che, sebbene due società rappresentino gli interessi della Gefion in Polonia, vale a dire la Polins e la Crawford Polska, è quest’ultima che è stata incaricata dalla Gefion di procedere alla liquidazione del sinistro di cui trattasi nel procedimento principale. Di conseguenza, occorre considerare che sia in relazione all’attività di Crawford Polska che il giudice del rinvio interroga la Corte sulla portata dell’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento n. 1215/2012.

54      Per quanto riguarda il primo criterio elaborato dalla giurisprudenza ricordata al punto 52 della presente sentenza, dalla decisione di rinvio risulta che, fatta salva la valutazione dei fatti che spetta al giudice del rinvio effettuare, la Crawford Polska è una società a responsabilità limitata di diritto polacco, cosicché essa dispone, in quanto persona giuridica, di un’esistenza giuridica indipendente ed è dotata di una direzione.

55      Inoltre, secondo i termini stessi del mandato ricevuto dalla Gefion, la Crawford Polska è legittimata a procedere al «trattamento completo delle domande [di indennizzo]», e il giudice del rinvio precisa, inoltre, che essa è pienamente competente ad esercitare un’attività che produce effetti giuridici per l’impresa di assicurazione e ad agire in nome e per conto della Gefion.

56      Pertanto, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 63 delle sue conclusioni, risulta che la Crawford Polska, in forza di detto mandato, ha pieno potere per esercitare l’attività di determinazione e liquidazione dei sinistri, con effetti giuridici per la compagnia di assicurazione, cosicché la Crawford Polska deve essere considerata come un centro operativo che si manifesta in modo duraturo verso l’esterno come un’estensione di una casa madre.

57      Spetterà, tuttavia, al giudice del rinvio verificare se tale centro sia materialmente attrezzato in modo da poter negoziare con terzi e da dispensare questi ultimi dal rivolgersi direttamente alla casa madre.

58      Per quanto riguarda il secondo criterio elaborato dalla giurisprudenza richiamata al punto 52 della presente sentenza, occorre rilevare, anzitutto, che non si può considerare che la controversia nel procedimento principale riguardi atti relativi all’esercizio della Crawford Polska, poiché essa non verte su diritti e obblighi contrattuali o non contrattuali relativi alla gestione propriamente detta di tale società (v., in tal senso, sentenza del 22 novembre 1978, Somafer, 33/78, EU:C:1978:205, punto 13).

59      Per quanto riguarda, poi, la questione se la controversia nel procedimento principale riguardi impegni assunti dalla Crawford Polska a nome della Gefion, è stato ricordato al punto 53 della presente sentenza che la Gefion ha incaricato la Crawford Polska di procedere alla determinazione e liquidazione del sinistro di cui trattasi nel procedimento principale. Inoltre, dalla decisione di rinvio risulta che è stata la Crawford Polska stessa ad aver preso, in nome e per conto della Gefion, la decisione di concedere alla CNP solo una parte del risarcimento richiesto. Orbene, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 66 delle sue conclusioni, se tale circostanza dovesse essere confermata dal giudice nazionale, ne conseguirebbe che la Crawford Polska non è stata un semplice intermediario incaricato di trasmettere informazioni, ma ha contribuito attivamente alla situazione giuridica che ha dato origine alla controversia nella causa principale. Si dovrebbe allora considerare che detta controversia, tenuto conto del coinvolgimento della Crawford Polska nel rapporto giuridico tra le parti nel procedimento principale, riguardi impegni assunti dalla Crawford Polska in nome della Gefion (v., in tal senso, sentenza dell’11 aprile 2019, Ryanair, C‑464/18, EU:C:2019:311, punti 34 e 35).

60      Infine, per quanto riguarda l’argomento sollevato, in via incidentale, dal giudice del rinvio, nonché dalla Gefion e dalla Commissione europea, secondo il quale le nozioni di «succursale», «agenzia» e «qualsiasi altra sede d’attività», ai sensi dell’articolo 7, punto 5, del regolamento n. 1215/2012, dovrebbero essere intese alla luce della direttiva 2009/138, in particolare delle nozioni di «presenza permanente» e di «rappresentante» di cui agli articoli 145 e 152 di tale direttiva, è sufficiente rilevare che l’articolo 7, punto 5, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato in modo autonomo, nel quadro del sistema e degli obiettivi di tale disposizione, come ha ricordato l’avvocato generale al paragrafo 72 delle sue conclusioni, e conformemente ai criteri specifici risultanti dalla giurisprudenza relativa a tale disposizione.

61      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 7, punto 5, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che una società che esercita, in uno Stato membro, in forza di un contratto concluso con un’impresa di assicurazione stabilita in un altro Stato membro, in nome e per conto di quest’ultima, un’attività di liquidazione di danni nell’ambito dell’assicurazione per la responsabilità civile auto deve essere considerata una succursale, un’agenzia o qualsiasi altra filiale ai sensi di tale disposizione, allorché tale società

–        si manifesta in modo duraturo verso l’esterno come un’estensione dell’impresa di assicurazioni e

–        dispone di una direzione ed è materialmente attrezzata in modo da poter trattare con terzi, cosicché questi ultimi sono dispensati dal rivolgersi direttamente all’impresa di assicurazione.

 Sulle spese

62      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in combinato disposto con l’articolo 10 dello stesso, deve essere interpretato nel senso che esso non si applica in caso di controversia tra, da un lato, un professionista che ha acquisito un credito originariamente detenuto da una persona lesa nei confronti di un’impresa di assicurazione per la responsabilità civile e, dall’altro, quella stessa impresa di assicurazione della responsabilità civile, cosicché esso non osta a che la competenza giurisdizionale a conoscere della suddetta controversia sia fondata, eventualmente, sull’articolo 7, punto 2, o sull’articolo 7, punto 5, del regolamento.

2)      L’articolo 7, punto 5, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che una società che esercita, in uno Stato membro, in forza di un contratto concluso con un’impresa di assicurazione stabilita in un altro Stato membro, in nome e per conto di quest’ultima, un’attività di liquidazione di danni nell’ambito dell’assicurazione per la responsabilità civile auto deve essere considerata una succursale, un’agenzia o qualsiasi altra filiale ai sensi di tale disposizione, allorché tale società

–        si manifesta in modo duraturo verso l’esterno come un’estensione dell’impresa di assicurazioni e

–        dispone di una direzione ed è materialmente attrezzata in modo da poter trattare con terzi, cosicché questi ultimi sono dispensati dal rivolgersi direttamente all’impresa di assicurazione.

Firme


*      Lingua processuale: il polacco.