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Ricorso proposto il 3 settembre 2008 - Spagna / Commissione

(Causa T-359/08)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: sig. J. Rodríguez Cárcamo)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Il Regno di Spagna chiede che il Tribunale voglia:

disapplicare gli Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie che devono essere applicate alle spese cofinanziate dai fondi strutturali e dal Fondo di coesione in caso di inadempimento delle norme relative agli appalti pubblici, versione def. del 29 novembre 2007, COCOF 07/0037/03-ES;

annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 25 giugno 2008, C(2008) 3243, con cui viene ridotto il contributo finanziario del Fondo di coesione al gruppo di progetti n. 2001.ES.16.C.P.E.045 (Gestione dei rifiuti in Galizia-2001) (gruppo II); e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La presente causa riguarda quattro sottogruppi di progetti relativi al piano di gestione di rifiuti solidi urbani della Galizia. Il finanziamento comunitario inizialmente concesso ammontava, per tutto il gruppo di progetti, all'80% del costo pubblico sovvenzionabile.

In una lettera inviata dalla Commissione al ricorrente nell'aprile del 2006 si proponevano rettifiche alla luce delle irregolarità scoperte durante una revisione dei conti precedente. Nelle conclusioni di tale documento figuravano due proposte di rettifica finanziaria. La prima, relativa all'irregolarità sanzionata nella decisione controversa, deriva da una differenza di criterio nella catalogazione di taluni contratti. La proposta di rettifica finanziaria ammontava per tale motivo a EUR 59 652,48.

L'entrata in vigore, alla fine del 2007, di nuovi "Orientamenti per la determinazione di rettifiche finanziarie che devono essere applicate alle spese cofinanziate dai fondi strutturali e dal Fondo di coesione in caso di inadempimento alle norme relative agli appalti pubblici" prevede un aggravamento delle rettifiche infine imposte, dato che i criteri previsti da tali orientamenti presuppongono rettifiche più incisive di quelle risultanti dall'applicazione degli Orientamenti in vigore sino a tale momento.

A sostegno dei suoi argomenti, il ricorrente fa valere, in primo luogo e conformemente a quanto disposto dall'art. 241 del Trattato CE, l'illegalità degli Orientamenti del 2007 soprammenzionati, in quanto i medesimi sono contrari all'art. 7, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 16 maggio 1994, n. 1164, che istituisce un Fondo di coesione e all'art. 17 del regolamento (CE) della Commissione 29 luglio 2002, n. 1386, recante dettagliate modalità di applicazione del regolamento n. 1164/94, in quanto, in primo luogo, non regolano le rettifiche finanziarie esatte, vale a dire, quelle che rappresentano la spesa effettivamente imputata al fondo in modo irregolare e, in secondo luogo, perché determinando le rettifiche su base forfetaria adottano come importo di base per il calcolo della rettifica il preventivo dell'appalto e non la spesa certificata o, in sua assenza, il prezzo del contratto.

Gli Orientamenti del 2007 violano anche:

-    il principio generale di trasparenza, sancito dall'art. 255 del Trattato CE e dal regolamento n. 1049/2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni, per la scarsa pubblicità a cui sono soggetti come conseguenza della forma da essi adottata e dell'accesso ristretto ai medesimi;

-    il principio generale della certezza del diritto, per il loro carattere retroattivo , dato che si applicano ai progetti approvati dal 2000; e

-    l'obbligo di motivazione.

Per quanto riguarda la decisione 25 giugno 2008, il ricorrente sostiene che la medesima, oltre ad essere fondata su una norma illegale, viola gli artt. 7, n. 1, del regolamento n. 1164/94, citato, e 17 del regolamento n. 1386/02, citato, in quanto adottano come importo di base per il calcolo della rettifica, il preventivo del contratto di appalto e non la spesa certificata o, in sua assenza, il prezzo del contratto.

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