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Ricorso proposto il 29 gennaio 2014 – Good Luck Shipping / Consiglio

(Causa T-64/14)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Good Luck Shipping LLC (Dubai, Emirati Arabi Uniti) (rappresentanti: F. Randolph, QC [patrocinante della Corona], M. Lester, Barrister e M. Taher, Solicitor)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 2013/661/PESC del Consiglio, del 15 novembre 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 306, pag. 18) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1154/2013 del Consiglio, del 15 novembre 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 306, pag. 3);

dichiarare inapplicabile, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, la decisione del Consiglio 2013/497/PESC 1 del 10 ottobre 2013 e il regolamento del Consiglio (UE) n. 971/2013 2 del 10 ottobre 2013 (“le misure d’ottobre”);

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

Con il suo primo motivo essa afferma che le misure d'ottobre devono essere dichiarate inapplicabili nei limiti in cui si applicano alla ricorrente, e che esse non hanno un corretto fondamento giuridico.

Con il suo secondo motivo essa afferma che il Consiglio ha violato il legittimo affidamento della ricorrente e i principi della durata limitata dei procedimenti, della certezza del diritto, del ne bis in idem, della res judicata, e d'uguaglianza.

Con il suo terzo motivo essa afferma che il Consiglio ha violato il suo obbligo di fornire la motivazione.

Con il suo quarto motivo essa afferma che il Consiglio ha violato i diritti della difesa della ricorrente.

Con il suo quinto motivo essa afferma che il Consiglio è incorso in un errore manifesto valutando che alcuni dei criteri esposti nell'elenco sono soddisfatti riguardo alla ricorrente e che esso è venuto meno all'obbligo di fornire qualsiasi prova a giustificazione della designazione della ricorrente.

Con il suo sesto motivo essa afferma che le misure contestate violano i diritti fondamentali della ricorrente, incluso il diritto al rispetto per la reputazione e per la proprietà.

Con il suo settimo motivo essa afferma che il Consiglio ha abusato dei suoi poteri emanando le misure contestate; non costituisce, infatti, un corretto uso dei suoi poteri il fatto di mirare alla ricorrente eludendo una sentenza della Corte.

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1 Decisione 2013/497/PESC del Consiglio, del 10 ottobre 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 272, pag. 46).

2 Regolamento (UE) n. 971/2013 del Consiglio, del 10 ottobre 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 272, pag. 1).