Language of document : ECLI:EU:T:2016:264





Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 3 maggio 2016 –
Iran Insurance / Consiglio

(causa T‑63/14)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare – Congelamento dei capitali – Eccezione di illegittimità – Articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 267/2012 – Articolo 215 TFUE – Articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/413/PESC, come modificato dall’articolo 1, punto 7, della decisione 2012/35/PESC – Articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 267/2012 – Diritti fondamentali – Articoli 2 TUE, 21 TUE e 23 TUE – Articoli 17 e 52 della Carta dei diritti fondamentali – Errore di valutazione – Parità di trattamento – Non discriminazione – Principio di buona amministrazione – Obbligo di motivazione – Sviamento di potere – Legittimo affidamento – Proporzionalità»

1.                     Ricorso di annullamento – Termini – Norma di ordine pubblico – Esame d’ufficio da parte del giudice dell’Unione (Art. 263, comma 6, TFUE) (v. punti 46, 47)

2.                     Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Atto che comporta misure restrittive nei confronti di una persona o di un’entità – Atto pubblicato e comunicato ai destinatari – Data di comunicazione dell’atto – Notifica al rappresentante di un ricorrente – Presupposti (Art. 263, comma 6, TFUE; decisione del Consiglio 2010/413/PESC, art. 24, § 3; regolamento del Consiglio n. 267/2012, art. 46, § 3) (v. punti 48‑56)

3.                     Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Potere del Consiglio, in materia di misure restrittive fondate sull’articolo 215 TFUE, di ricorrere alla procedura prevista all’articolo 291, paragrafo 2, TFUE (Artt. 215 TFUE e 291, § 2, TFUE; regolamento del Consiglio n. 267/2012, art. 46, § 2) (v. punti 63‑65)

4.                     Atti delle istituzioni – Regolamenti – Regolamento concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran – Competenze di esecuzione riservate dal Consiglio – Ammissibilità – Presupposti – Casi specifici e motivati (Artt. 215 TFUE e 291, § 2, TFUE; regolamento del Consiglio n. 267/2012, art. 46, § 2) (v. punti 66‑78)

5.                     Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Misure adottate nell’ambito della lotta contro la proliferazione nucleare – Portata del sindacato giurisdizionale (Art. 275, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47) (v. punti 83, 84, 105‑109)

6.                     Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Restrizione del diritto di proprietà e del diritto di esercitare liberamente un’attività economica – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 17 e 52, § 1; decisione del Consiglio 2010/413/PESC; regolamento del Consiglio n. 267/2012) (v. punti 97‑100)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento, in forza degli articoli 263 TFUE e 275 TFUE, della decisione 2013/661/PESC del Consiglio, del 15 novembre 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 306, pag. 18), nonché del regolamento di esecuzione (UE) n. 1154/2013 del Consiglio, del 15 novembre 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 306, pag. 3), nella parte riguardante la ricorrente e, dall’altro lato, domanda di declaratoria di inapplicabilità nei confronti della ricorrente, in forza dell’articolo 277 TFUE, dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), come modificato dall’articolo 1, punto 7, della decisione 2012/35/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012 (GU L 19, pag. 22), nonché dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera d), e dell’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Iran Insurance Company è condannata alle spese.