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Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2017 – Viraj Profiles/Consiglio

(Causa T-67/14)1

(«Dumping – Importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell’India – Determinazione del costo di produzione – Spese generali, amministrative e di vendita – Obbligo di motivazione – Pregiudizio – Nesso causale – Denuncia – Avvio dell’indagine – Errore manifesto di valutazione»)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Viraj Profiles Ltd (Maharashtra, India) (rappresentanti: V. Akritidis e Y. Melin, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente B. Driessen, successivamente H. Marcos Fraile, agenti, assistiti da R. Bierwagen, C. Hipp e D. Reich, avvocati)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland e A. Stobiecka-Kuik, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio, del 5 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell’India (GU 2013, L 298, pag. 1), nei limiti in cui riguarda la ricorrente

Dispositivo

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio, del 5 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell’India, è annullato, nei limiti in cui riguarda la Viraj Profiles Ltd.

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Viraj Profiles.

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

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1 GU C 112 del 14.4.2014.