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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della DaimlerChrysler AG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 7 febbraio 2003.

    (Causa T-39/03)

    Lingua processuale: da determinarsi ai sensi

    dell'art. 131, n. 2, del regolamento di procedura -

    Lingua nella quale il ricorso è stato redatto: il tedesco

Il 7 febbraio 2003 la DaimlerChrysler AG, con sede in Stoccarda (Germania), rappresentata dall'avv. M. Trimborn, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso era la Axon Leasing GmbH, con sede in Grasbrunn (Germania).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

(annullare la decisione 4 novembre 2002 (procedimento di ricorso R 329/2001-4) della Quarta Commissione di ricorso e respingere il ricorso;

(condannare l'ufficio convenuto alle spese processuali.

Motivi e principali argomenti:

Soggetto richiedente la

registrazione del marchio:la ricorrente

Marchio comunitario di cui

si chiede la registrazione:marchio denominativo "AXOR" per prodotti e servizi delle classi 12 e 37 (autoveicoli e relativi componenti (in quanto rientrino nella classe 12) nonché riparazioni e valutazione di autoveicoli] ( registrazione n. 1111061

Titolare del diritto di marchio

o del segno rivendicato in sede

di opposizione:                Axon Leasing GmbH

Marchio o segno rivendicato

in sede di opposizione: marchio tedesco denominativo/figurativo "AXON" (n. 1108589) per prodotti e servizi delle classi 10, 12, 35 e 36

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso:annullamento della decisione della divisione d'opposizione e rinvio della causa a quest'ultima

Motivi di ricorso:(Tra i segni confrontati non sussiste alcuna somiglianza ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 1.

                            (Non esiste alcun rischio di confusione.

                                

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1 - (Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).