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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso del sig. Giorgio Lebedef e altri contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 7 febbraio 2003

(Causa T-44/03)

Il 7 febbraio 2003, il sig. Giorgio Lebedef, residente in Senningerberg (Lussemburgo), e altri 49 funzionari, rappresentati dal sig. Gilles Bounéou, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo, hanno proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

--annullare la decisione della gerarchia competente che modifica, per gli anni 1993, 1994 e 1995 o per la parte di tali anni in cui i ricorrenti erano funzionari della Commissione a Lussemburgo, il metodo utilizzato per il calcolo delle spese di viaggio annuale a destinazione della Grecia per quanto riguarda l'itinerario via Brindisi, preso in considerazione per talune destinazioni;

o, in subordine:

--annullare la decisione della gerarchia competente di rimborsare, per gli anni 1993, 1994 e 1995 o per la parte di tali anni in cui i ricorrenti erano funzionari della Commissione a Lussemburgo, la traversata da Brindisi verso diversi posti di frontiera greci (Corfù, Igoumenitsa, Patras) sulla base di un biglietto con una tariffa "poltrona tipo aereo" (aircraft type seats);

--annullare tutti i fogli paga dei ricorrenti in cui venivano applicate le decisioni di cui si chiede l'annullamento;

--rimborsare ai ricorrenti l'integralità delle somme non percepite a causa dell'applicazione delle decisioni di cui si chiede l'annullamento, compresi gli interessi legali.

--condannare la Commissione a pagare i costi, le spese e gli onorari.

Motivi e principali argomenti

Nella causa in esame i ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione della Commissione che modifica il metodo utilizzato per il calcolo delle spese di viaggio annuale a destinazione della Grecia.

A sostegno della domanda di annullamento (principale e in via subordinata) i ricorrenti deducono, in sostanza, sei motivi vertenti rispettivamente, il primo, su una violazione dell'art. 71 dello Statuto e degli artt. 7 e 8 dell'allegato VII dello Statuto; il secondo, su una violazione del principio di non discriminazione; il terzo, sulla violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa; il quarto, sulla violazione del principio di divieto di procedimento arbitrario e dell'obbligo di motivazione; il quinto, sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento e della regola del "patere legem quam ipse fecisti", e, il sesto, del dovere di sollecitudine.

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