Language of document : ECLI:EU:T:2005:285

Causa T‑40/03

Julián Murúa Entrena

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario figurativo contenente l’elemento denominativo “Julián Murúa Entrena” — Opposizione del titolare del marchio denominativo spagnolo e internazionale MURÚA — Impedimento alla registrazione — Impedimento relativo alla registrazione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 — Nome patronimico»

Massime della sentenza

1.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Norme previste dalla direttiva 89/104 relative agli effetti limitati di un marchio nazionale — Presa in considerazione nel procedimento di registrazione di un marchio costituito da un patronimico — Esclusione

[Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94; direttiva del Consiglio 89/104/CEE, art. 6, n. 1, lett. a)]

2.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Marchio richiesto composto da uno o più patronimici — Valutazione del rischio di confusione secondo gli stessi criteri che si applicano alle altre categorie di marchi

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]

3.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Marchio figurativo contenente i termini «Julián Murúa Entrena» — Marchio denominativo MURÚA

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]

1.      La disposizione dell’art. 6, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 sui marchi, che si riferisce alle limitazioni negli affari del diritto conferito da un marchio nazionale al suo titolare impedendo in particolare a quest’ultimo di vietare ad un terzo l’uso del suo nome e indirizzo purché l’uso sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale, non può essere presa in considerazione in sede di procedimento di registrazione di un marchio comunitario contenente uno o più nomi di persone, poiché essa non conferisce ai terzi il diritto di usare il loro nome o indirizzo come marchio.

(v. punti 45-46)

2.      Un segno contenente il nome e i cognomi di una persona fisica non può essere registrato come marchio comunitario quando ad esso osta un impedimento relativo alla registrazione in seguito alla opposizione del titolare di un marchio anteriore.

Infatti, i criteri diretti a valutare l’esistenza di un rischio di confusione fra un tale marchio comunitario di cui viene richiesta la registrazione e un marchio anteriore ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in mancanza di disposizioni contrarie in tale regolamento, sono gli stessi di quelli che si applicano alle altre categorie di marchi.

(v. punti 49-50)

3.      Esiste, nella mente del pubblico spagnolo, un rischio di confusione tra il segno figurativo costituito, nella sua parte superiore, da un disegno rappresentante una proprietà agricola circondata da alberi e da vigneti e, nella sua parte inferiore, da stemmi recanti al di sopra i termini «Julián Murúa Entrena» (percepiti come nome e cognomi), la cui registrazione come marchio comunitario è chiesta per «vini» che rientrano nella classe 33 ai sensi dell’Accordo di Nizza, e il marchio denominativo MURÚA (percepito come cognome), registrato anteriormente in Spagna per «tutti i tipi di vino» che rientrano nella stessa classe, in quanto, da un lato, i prodotti designati dai marchi in conflitto sono identici e, dall’altro, i segni in conflitto sono simili, dato che l’elemento dominante del segno denominativo del marchio richiesto e l’unico elemento del marchio anteriore sono identici, di modo che il consumatore medio spagnolo, di fronte a un prodotto recante il marchio richiesto, può attribuire a tale prodotto la medesima origine commerciale di un prodotto provvisto del marchio anteriore.

(v. punti 76, 78)