Language of document : ECLI:EU:T:2006:22

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

24 gennaio 2006 (*)

«Procedimento sommario – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Concorrenza – Pagamento di un’ammenda – Garanzia bancaria – Urgenza – Insussistenza»

Nel procedimento T‑46/03 R II,

Leali SpA, con sede in Odolo, rappresentata dagli avv.ti G. Belotti, C. Carmignani, N. Pisani e P. Tomassi,

richiedente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra L. Pignataro‑Nolin e dai sigg. A. Whelan e F. Amato, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

resistente,

avente ad oggetto una domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione 17 dicembre 2002, relativa ad una procedura d’applicazione dell’articolo 65 del Trattato CECA (COMP/37.956 – Tondo per cemento armato), nella parte in cui irroga alla ricorrente, in solido con l’Acciaierie e Ferriere Leali Luigi SpA, in liquidazione, un’ammenda di EUR 6 093 000, e alla sola ricorrente un’ammenda di EUR 1 082 000,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Il 17 dicembre 2002 la Commissione ha adottato la decisione relativa ad una procedura di applicazione dell’art. 65 del Trattato CECA (COMP/37.956 – Tondo per cemento armato; in prosieguo: la «decisione»). Ai sensi dell’art. 1, n. 1, della decisione, le undici imprese e l’associazione d’imprese enumerate in tale articolo, tra le quali compare la ricorrente, hanno violato l’art. 65, n. 1, CA ponendo in essere un’intesa unica, sul mercato italiano del tondo per cemento in barre o in rotoli, avente per oggetto la fissazione dei prezzi e la limitazione o il controllo concertato della produzione o delle vendite.

2        L’art. 2 della decisione irroga alla ricorrente, in solido con l’Acciaierie e Ferriere Leali Luigi SpA, in liquidazione, un’ammenda di EUR 6 093 000, e alla sola ricorrente un’ammenda di EUR 1 082 000 per l’infrazione accertata all’art. 1 della decisione.

3        L’art. 3 della decisione dispone che le ammende così fissate devono essere pagate entro tre mesi dalla data di notifica. Nella lettera di notifica della decisione, datata 20 dicembre 2002, veniva precisato che, laddove la ricorrente avesse presentato un ricorso dinanzi al Tribunale, la Commissione non avrebbe proceduto ad alcun recupero fintantoché la causa fosse rimasta pendente dinanzi a tale giudice, purché il credito producesse interessi a partire dalla data di scadenza del termine di pagamento e fosse fornita entro tale data una garanzia bancaria accettabile.

4        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale l’11 febbraio 2003, l’odierna richiedente ha proposto, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, un ricorso diretto all’annullamento della decisione e, in subordine, all’annullamento o alla riduzione dell’ammenda irrogatale.

5        Con separata istanza depositata presso la cancelleria del Tribunale il 15 maggio 2003, la richiedente ha presentato una domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione.

6        Con ordinanza 20 ottobre 2003, causa T‑46/03 R, Leali/Commissione (Racc. pag. II‑4473; in prosieguo: l’«ordinanza»), il presidente del Tribunale, dopo aver constatato che la domanda della richiedente aveva in effetti il solo scopo di ottenere un esonero dall’obbligo di costituire una garanzia bancaria come condizione per evitare l’immediata riscossione dell’ammenda inflitta dalla decisione, ha respinto la domanda, in quanto la richiedente manifestamente non aveva dimostrato che la sua situazione finanziaria fosse tale da renderle oggettivamente impossibile la costituzione della garanzia bancaria, né che la costituzione della garanzia bancaria avrebbe messo a repentaglio la sua esistenza.

7        Su richiesta della Commissione, l’11 gennaio 2005 il ministero italiano competente ha apposto la formula esecutiva sulla decisione, conformemente all’art. 256 CE.

8        L’11 marzo 2005 la Commissione ha notificato alla Leali SpA la decisione munita di formula esecutiva, unitamente ad atto di precetto con cui ha intimato alla società debitrice di pagare la somma di EUR 8 093 944,60, entro e non oltre dieci giorni, con l’avvertimento che, «in difetto di pagamento nel termine suindicato, si [sarebbe proceduto] ad esecuzione forzata, diretta e presso terzi».

9        Il 15 marzo 2005 la Leali ha notificato alla Commissione atto di opposizione al precetto, all’esecuzione e agli atti esecutivi dinanzi al Tribunale di Brescia.

10      Il 23 marzo 2005 la Leali ha notificato alla Commissione un ricorso per ottenere, in via cautelare, la sospensione della decisione ex art. 700 del codice di procedura civile italiano (c.p.c.), unitamente al decreto di pari data con cui il giudice istruttore presso il Tribunale di Brescia, ritenuti sussistenti i requisiti di fumus boni iuris e di periculum in mora, inibiva, in via provvisoria e inaudita altera parte, l’esecuzione forzata preannunciata con il precetto notificato l’11 marzo 2005, fissando udienza di comparizione delle parti per la conferma o la revoca del provvedimento.

11      Nel frattempo, il 30 marzo 2005 la Commissione ha rinunciato al precetto notificato l’11 marzo 2005, facendo tuttavia salvo il proprio diritto di procedere all’esecuzione forzata in virtù del titolo già notificato.

12      Con ordinanza 27 aprile 2005, il giudice istruttore presso il Tribunale di Brescia ha revocato il decreto con cui aveva provvisoriamente inibito l’esecuzione forzata della decisione, non ritenendo sussistente il requisito del periculum in mora a seguito della rinuncia al precetto operata dalla Commissione.

13      Il 25 maggio 2005 la Commissione ha notificato alla Leali un nuovo atto di precetto, chiedendo il pagamento di EUR 8 201 422,17, entro e non oltre dieci giorni, con l’avvertimento che, «in difetto di pagamento nel termine suindicato, si [sarebbe proceduto] ad esecuzione forzata, diretta e presso terzi».

14      Con atto di citazione del 26 maggio 2005, la Leali ha presentato dinanzi al Tribunale di Brescia opposizione al precetto, agli atti esecutivi e all’esecuzione, facendo valere, tra l’altro, una pretesa invalidità della decisione per asserita carenza di potere della Commissione a seguito della scadenza del Trattato CECA.

15      Il 6 giugno 2005 la Commissione ha ricevuto la notificazione del ricorso presentato dalla Leali ex art. 700 c.p.c., nonché del decreto con cui il giudice istruttore ha inibito, inaudita altera parte e in via provvisoria, l’esecuzione forzata della decisione preannunciata con il precetto notificato il 25 maggio 2005, fissando l’udienza di comparizione delle parti per la conferma o la revoca del detto decreto.

16      Dopo aver sentito le parti, con ordinanza 23 luglio 2005 il giudice istruttore ha revocato il decreto di sospensione dell’esecuzione della decisione e ha respinto il ricorso dinanzi ad esso proposto dalla Leali.

17      Con atto notificato il 13 settembre 2005, la Leali ha presentato reclamo contro tale ordinanza dinanzi al Tribunale di Brescia ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c..

18      Con provvedimento 6 ottobre 2005, il Tribunale di Brescia ha respinto il reclamo proposto dalla Leali e ha confermato l’ordinanza 23 luglio 2005, rilevando il difetto di giurisdizione del giudice italiano ai fini della sospensione dell’esecuzione della decisione.

19      Con istanza presentata presso la cancelleria del Tribunale il 18 ottobre 2005, la richiedente ha proposto la presente domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione.

20      Il 19 ottobre 2005 la Commissione ha proceduto a un primo pignoramento presso terzi. Tuttavia, questo pignoramento è rimasto infruttuoso, in quanto il terzo pignorato ha dichiarato di non avere rapporti con la richiedente.

21      Il 28 ottobre 2005 la Commissione ha proceduto ad un secondo pignoramento presso quattro soggetti terzi. All’udienza svoltasi il 23 novembre 2005 dinanzi al giudice dell’esecuzione, due di questi terzi si sono presentati ed hanno dichiarato di non avere debiti nei confronti della Leali. Poiché altri due di questi terzi non sono comparsi, il giudice ha rinviato l’udienza al 25 gennaio 2006.

22      Il 9 novembre 2005 la Commissione ha presentato osservazioni scritte sulla presente domanda di provvedimenti provvisori.

23      Il 16 novembre 2005 il giudice del procedimento sommario ha invitato la richiedente a darvi risposta. Il 25 novembre 2005 la ricorrente ha presentato le sue nuove osservazioni, cui la Commissione ha risposto il 7 dicembre 2005.

24      Il 16 dicembre 2005 e il 19 dicembre 2005 la Commissione e la richiedente hanno rispettivamente prodotto copia del verbale relativo a un terzo pignoramento effettuato dalla Commissione sulle scorte di magazzino della richiedente fino a concorrenza dell’importo di EUR 8 320 000.

25      Nella presente istanza, la richiedente conclude che il giudice del procedimento sommario voglia:

–        ordinare, ai sensi degli artt. 104 e seguenti del regolamento di procedura del Tribunale, nonché alla stregua degli artt. 242 e 243 CE, la sospensione dell’esecuzione della decisione sino alla pronuncia giudiziale definitiva sul merito, anche nella forma dell’esonero dall’obbligo di costituire una garanzia come condizione per la non immediata riscossione dell’ammenda;

–        in via istruttoria, disporre perizia contabile indipendente per accertare lo stato finanziario della richiedente;

–        condannare la resistente alla rifusione delle spese di causa sostenute.

26      Nelle sue osservazioni, la parte resistente conclude che il giudice del procedimento sommario voglia:

–        respingere la domanda di provvedimenti provvisori;

–        condannare la parte richiedente alle spese.

 In diritto

27      In forza del combinato disposto degli artt. 242 CE e 243 CE, da un lato, e dell’art. 225, n. 1, CE, dall’altro, il Tribunale può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato o i provvedimenti provvisori richiesti.

28      L’art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale dispone che la domanda di provvedimenti provvisori deve precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie (fumus boni iuris) l’adozione del provvedimento richiesto. Questi presupposti sono cumulativi, di modo che i provvedimenti provvisori devono essere negati qualora manchi uno dei suddetti presupposti [ordinanza del presidente della Corte 14 ottobre 1996, causa C‑268/96 P(R), SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. I‑4971, punto 30].

 Argomenti delle parti

 Sull’oggetto della domanda

29      La Commissione sostiene che, tenuto conto del fatto che essa ha già intrapreso l’esecuzione forzata della decisione a norma dell’art. 256 CE, la domanda della richiedente non può avere altro oggetto utile se non la sospensione dell’esecuzione forzata della decisione, e che essa dovrebbe pertanto essere riqualificata in tal senso.

30      La richiedente ritiene per contro che, siccome il primo atto dell’esecuzione forzata è stato il pignoramento effettuato il 19 ottobre 2005, l’esecuzione forzata sia iniziata solo dopo il deposito della domanda di provvedimenti provvisori in cancelleria, il 18 ottobre 2005. Essa non contesta tuttavia che la sua domanda sia volta alla sospensione dell’esecuzione forzata della decisione.

 Sul fumus boni iuris

31      Secondo la richiedente, il requisito del fumus boni iuris è soddisfatto. Essa fa preliminarmente osservare che la Commissione ha chiesto alle autorità italiane l’apposizione della formula esecutiva fondandosi sull’art. 256 CE, sebbene la decisione avesse quale base giuridica esclusiva l’art. 65 CA.

32      La richiedente afferma, in proposito, che a torto la Commissione ha adottato la decisione sul fondamento dell’art. 65 CA, quando invece il Trattato CECA era giunto a scadenza cinque mesi prima, il 23 luglio 2002. In mancanza di misure volte a prorogare gli effetti del Trattato CECA, la decisione sarebbe priva di base giuridica. A parere della richiedente, la definizione dei rapporti giuridici pendenti e la ripartizione delle competenze venute meno a causa della scadenza del Trattato CECA avrebbero dovuto essere oggetto di un provvedimento normativo espresso adottato dagli Stati membri, e non di una comunicazione della Commissione, come quella menzionata nella decisione.

33      La richiedente rinvia infine agli altri motivi sollevati nel ricorso principale.

34      La Commissione ritiene che i motivi sollevati nel ricorso principale, cui la richiedente rinvia, non siano ricevibili in sede di procedimento sommario. Quanto agli altri motivi, a suo parere essi non consentono di concludere per l’esistenza di un fumus boni iuris.

 Sull’urgenza

35      La richiedente afferma che il requisito dell’urgenza è soddisfatto.

36      In particolare afferma che, tenuto conto della sua situazione finanziaria, che sarebbe gravemente compromessa, da un lato, le è impossibile procurarsi una garanzia bancaria idonea a coprire l’importo dell’ammenda, come la decisione richiede, e, dall’altro, l’immediata esecuzione della decisione rischia, con un grado di probabilità sufficiente, di comportare la sua scomparsa definitiva dal mercato.

37      Per dimostrare l’impossibilità nella quale essa versa di costituire la garanzia bancaria, la richiedente fa riferimento alle lettere del 20 e 21 gennaio, 7 maggio e 17 novembre 2003 nonché del 22 e 23 novembre 2005, provenienti dalle banche con le quali essa intrattiene relazioni permanenti, da cui risulterebbe che le banche di cui trattasi le hanno negato la garanzia bancaria sollecitata.

38      La richiedente osserva inoltre che l’esecuzione forzata della decisione, sotto forma di vendita giudiziaria degli impianti e dei macchinari della sua catena di produzione, determinerebbe certamente la sua scomparsa definitiva dal mercato. In particolare, sostiene che la sua situazione finanziaria, sebbene leggermente migliorata, non è sostanzialmente mutata dopo la chiusura del procedimento amministrativo. Orbene, nel corso di tale procedimento la richiedente aveva inviato alla Commissione una relazione contabile sulle sue liquidità al 31 dicembre 2001 dalla quale risulterebbero perdite di esercizio, per l’anno 2001, pari a EUR 8 128 000, mentre dalle altre relazioni finanziarie presentate alla Commissione il 25 novembre 2002 e il 3 dicembre 2002 sarebbero emerse perdite complessive accumulate per oltre EUR 22 000 000.

39      La richiedente ha inoltre prodotto un’analisi della sua situazione finanziaria relativa al periodo gennaio‑maggio 2005 (in prosieguo: la «relazione finanziaria gennaio‑maggio 2005»), la quale dimostrerebbe come, anche attualmente, la sua situazione sia molto grave.

40      La Commissione rileva che la richiedente non ha provato che l’esecuzione della decisione le cagionerebbe un danno grave e irreparabile. In subordine, afferma che la richiedente non ha dimostrato nemmeno che la costituzione della garanzia bancaria le sarebbe obiettivamente impossibile o che porrebbe a repentaglio la sua esistenza.

 Sulla ponderazione degli interessi in gioco

41      Secondo la richiedente, la Commissione non è in grado di vantare alcun interesse al rigetto della domanda di provvedimenti provvisori. Infatti, la permanenza della richiedente sul mercato non comporterebbe pregiudizi né per le imprese concorrenti né per il buon funzionamento del mercato comune. Per giunta, il tasso di interesse applicato avrebbe la conseguenza che, nelle more della sentenza nella causa principale, la Commissione non subirebbe alcun pregiudizio finanziario.

42      La Commissione afferma, da parte sua, che è suo interesse che l’efficacia delle regole comunitarie di concorrenza sia preservata e che le ammende siano pagate, affinché ne sia salvaguardata la funzione deterrente. Ciò varrebbe a maggior ragione nel caso di specie, in quanto la ricorrente avrebbe partecipato ad un’infrazione assai grave del divieto di intese.

 Valutazione del giudice del procedimento sommario

 Sull’oggetto della domanda

43      Prima di statuire sulla presente domanda di provvedimenti provvisori, occorre precisarne l’oggetto. In tale domanda, infatti, la richiedente conclude chiedendo che, ai sensi degli artt. 104 e seguenti del regolamento di procedura e conformemente agli artt. 242 CE e 243 CE, sia sospesa l’esecuzione della decisione fino alla pronuncia della sentenza che pone fine al procedimento principale, segnatamente sotto forma di esonero dall’obbligo di costituire una garanzia come condizione per non procedere alla riscossione immediata dell’ammenda.

44      Orbene, si deve rilevare che, a seguito dell’ordinanza e in assenza della costituzione della garanzia, la Commissione ha adottato i provvedimenti necessari alla riscossione dell’ammenda. In particolare, l’11 marzo 2005 la Commissione ha notificato alla richiedente la decisione, munita di formula esecutiva ai sensi dell’art. 256 CE ed accompagnata da un atto di precetto.

45      Alla luce di quanto sopra, la domanda della richiedente non può avere altro oggetto se non quello di ottenere una sospensione dell’esecuzione della decisione in forza dell’art. 242 CE e dell’art. 104, n. 1, del regolamento di procedura.

46      Quanto alla domanda di esonero dall’obbligo di costituire una garanzia bancaria come condizione perché non si proceda all’immediata riscossione dell’ammenda inflitta con la decisione, considerato che la richiedente non ha proposto ricorso avverso l’ordinanza, la quale dunque è divenuta ormai definitiva, essa potrà essere fondata unicamente ove la richiedente deduca mezzi di prova idonei a dimostrare l’esistenza di fatti nuovi, tali da provare che le sarebbe obiettivamente impossibile costituire la garanzia bancaria o che la costituzione della garanzia bancaria metterebbe a repentaglio la sua esistenza.

 Osservazioni preliminari sui requisiti per la concessione di un provvedimento provvisorio

47      La richiedente chiede al giudice del procedimento sommario di esaminare per prima cosa se la sua domanda soddisfi il requisito del fumus boni iuris. A parere della richiedente, ove il giudice del procedimento sommario dovesse concludere che tale requisito è soddisfatto, sarebbe improbabile che la Commissione procedesse all’esecuzione della decisione, e ciò quand’anche non ricorresse il requisito dell’urgenza.

48      In proposito, si deve ricordare che i presupposti di cui all’art. 104, n. 2, del regolamento di procedura sono cumulativi, di modo che i provvedimenti provvisori devono essere negati qualora manchi uno dei suddetti presupposti (ordinanza SCK e FNK/Commissione, citata, punto 30).

49      Inoltre, nell’ambito di tale esame, il giudice del procedimento sommario dispone di un ampio potere discrezionale ed è libero di stabilire, considerate le particolarità del caso di specie, il modo in cui vanno accertate le varie condizioni in parola nonché l’ordine secondo il quale condurre tale esame, posto che nessuna norma di diritto comunitario gli impone uno schema di analisi predeterminato per valutare la necessità di statuire in via provvisoria [ordinanza del presidente della Corte 19 luglio 1995, causa C‑149/95 P(R), Commissione/Atlantic Container Line e a., Racc. pag. I‑2165, punto 23].

50      Nella fattispecie, occorre constatare che la presente domanda di provvedimenti provvisori fa seguito ad una domanda simile già respinta dal giudice del procedimento sommario in ragione della mancanza di urgenza. Occorre dunque anzitutto verificare se, in questa nuova domanda, la richiedente abbia dedotto mezzi di prova che dimostrino l’esistenza di fatti nuovi, tali da far ritenere integrato l’estremo dell’urgenza.

 Sull’urgenza

51      Nell’ordinanza, il giudice del procedimento sommario ha dichiarato che le spiegazioni e i documenti prodotti dalla ricorrente non dimostravano a sufficienza che la situazione finanziaria della stessa fosse tale da renderle obiettivamente impossibile fornire la garanzia bancaria richiesta (ordinanza, punto 38).

52      Nella presente domanda, la richiedente sostiene che la sua situazione finanziaria è tale che l’esecuzione forzata della decisione ne determinerebbe la scomparsa dal mercato.

53      A sostegno di tale argomento, la richiedente fa riferimento a dati economici e finanziari già dedotti nell’ambito della sua prima domanda, nonché alla relazione finanziaria gennaio‑maggio 2005, che conclude affermando che l’esigibilità totale o anche parziale dell’ammenda potrebbe comportare la cessazione definitiva dell’attività della richiedente.

54      Orbene, da un lato, la relazione finanziaria gennaio‑maggio 2005 non reca la firma di alcun perito contabile esterno all’impresa. Essa è inoltre parziale, in quanto si riferisce soltanto ai primi cinque mesi dell’esercizio 2005, il che rende impossibile qualunque confronto tra questi dati e quelli che compaiono nei bilanci per il 2004, vertenti unicamente sull’anno intero. Tale documento non è pertanto sufficiente a provare la reale situazione finanziaria della richiedente.

55      D’altro lato, per quanto riguarda i dati economici e finanziari già prodotti nell’ambito della prima domanda, occorre osservare in primo luogo che tali dati risalgono al 2001 e al 2002 e sono già stati esaminati nell’ordinanza (ordinanza, punti 39‑41) dal giudice del procedimento sommario, il quale, al punto 42, ha dichiarato che «la ricorrente si trova[va] in una situazione finanziaria in costante miglioramento, con positive prospettive per il futuro».

56      In secondo luogo, i dati riportati nel bilancio per l’anno 2004, l’ultimo bilancio della ricorrente che sia stato oggetto di revisione contabile, dimostrano che la sua situazione finanziaria è in costante miglioramento.

57      Risulta infatti dal bilancio della ricorrente al 31 dicembre 2004 che, anzitutto, il totale del suo attivo circolante ammonta a EUR 162 823 327, contro gli EUR 110 998 647 nel 2003; poi, il volume dei suoi crediti ammonta a EUR 117 886 208 rispetto a EUR 83 388 703 nel 2003 e, infine, i debiti verso le società che le sono collegate sono diminuiti sostanzialmente, passando da EUR 20 342 905 nel 2003 a EUR 9 857 293 nel 2004. Inoltre, i ricavi provenienti dalle sue vendite e prestazioni sono passati da EUR 213 951 019 a EUR 332 900 929, registrando così un sostanziale incremento.

58      Risulta poi dalla nota integrativa al bilancio consolidato al 31 dicembre 2004 del gruppo di cui la richiedente fa parte che, nel 2004, l’impresa ha assunto 19 nuovi dipendenti. Peraltro, secondo la relazione relativa al medesimo bilancio, l’attività di produzione è stata regolare e non è stato segnalato alcun tipo di ostacolo al suo corretto svolgimento. Inoltre, per quanto riguarda i prezzi di vendita, nella rubrica relativa all’evoluzione della domanda si legge che la domanda di tondo per cemento armato è rimasta stabile e che i prezzi di vendita sono notevolmente aumentati fino alla fine del mese di settembre, in ragione della scarsità e dell’aumento dei costi del rottame. Nella rubrica relativa all’andamento complessivo del gruppo nel ramo di produzione degli acciai speciali, si legge che l’aumento della produzione è stato del 32% a fronte di una previsione del 15%. Infine, alla rubrica «ricavi», è indicato che «i ricavi hanno subìto un rilevante incremento rispetto all’esercizio precedente soprattutto a seguito dell’aumento del prezzo medio di vendite dei prodotti verificatosi sino al mese di ottobre 2004».

59      Inoltre, la società ha realizzato un investimento in un progetto di sviluppo del valore di EUR 1 079 444,09. Risulta infine che, dopo la chiusura del periodo di riferimento, l’impresa ha deliberato l’acquisizione della società Acciaieria Valsugana SpA, acquistandone il 100% del capitale sociale, e che prevede di investire EUR 8 830 000 nella detta società per un nuovo impianto di colata continua.

60      In terzo luogo, l’esecuzione forzata avviata dalla Commissione non riguarda i suoi impianti e macchinari, bensì ha ad oggetto, da un lato, i crediti di cui la richiedente è titolare nei confronti di terzi e, dall’altro, le sue scorte di magazzino.

61      Orbene, si deve necessariamente rilevare, come risulta dal bilancio della richiedente per l’anno 2004 e senza che essa abbia dimostrato a sufficienza che la situazione sia mutata nel 2005, che l’importo totale dei crediti ammonta a EUR 117 886 208 e che il valore delle scorte di magazzino ammonta a EUR 44 930 917, cifre queste ampiamente superiori all’importo dell’ammenda inflitta dalla decisione.

62      In quarto luogo, anche supponendo che l’esecuzione forzata della decisione sia diretta contro gli impianti e i macchinari della ricorrente, il cui valore, nel 2004, ammontava a EUR 33 440 487, essa non ha dimostrato né che la loro vendita forzata, fino a concorrenza dell’importo dell’ammenda, determinerebbe la sua scomparsa dal mercato, né che l’esecuzione forzata della decisione dovrebbe necessariamente tradursi nel pignoramento di un elemento dell’attivo insostituibile ed essenziale per il proseguimento dell’attività dell’impresa.

63      Come risulta dalle considerazioni che precedono, la richiedente non ha dimostrato pienamente di trovarsi in una situazione finanziaria tale che il pagamento immediato dell’ammenda, vuoi in contanti, vuoi a seguito dell’esecuzione forzata da parte della Commissione, sarebbe idoneo a cagionarle un danno grave ed irreparabile.

64      Quanto alla domanda della richiedente volta ad ottenere un esonero dall’obbligo di costituire una garanzia bancaria come una condizione perché non si proceda immediatamente alla riscossione dell’ammenda, nell’ordinanza il giudice del procedimento sommario ha concluso dichiarando che la ricorrente non aveva provato che le fosse impossibile costituire una garanzia bancaria e che la costituzione di tale garanzia avrebbe determinato la sua scomparsa dal mercato (ordinanza, punti 53 e 54).

65      Come indicato supra al punto 46, occorre dunque accertare se la richiedente, nella presente domanda di provvedimenti provvisori, abbia dedotto mezzi di prova che dimostrino l’esistenza di fatti nuovi, idonei a suffragare una tale impossibilità o un rischio di scomparsa dal mercato.

66      In primo luogo, la richiedente ha prodotto tre lettere, rispettivamente del 20 e 21 gennaio e del 7 maggio 2003, secondo le quali due banche le avrebbero negato la concessione della garanzia bancaria richiesta.

67      Tuttavia, come giustamente afferma la Commissione, si tratta delle lettere già prodotte nell’ambito della prima domanda di provvedimenti provvisori e che il giudice del procedimento sommario ha ritenuto insufficienti a dimostrare l’impossibilità per la ricorrente di ottenere la garanzia.

68      In secondo luogo, la ricorrente ha prodotto, in allegato alla sua domanda di provvedimenti provvisori, una lettera del 17 novembre 2003, nella quale una banca, che aveva già rifiutato di concederle una fideiussione con lettere del 21 gennaio e del 7 maggio 2003, rifiuta di concederle qualunque fideiussione, indipendentemente dalla produzione di una garanzia specifica.

69      Occorre rilevare che, nella sua lettera del 17 novembre 2003, la banca di cui trattasi non poteva tener conto del fatto che la situazione finanziaria della richiedente avrebbe continuato a migliorare. Peraltro, la richiedente non ha dimostrato di aver nuovamente richiesto, da allora, la concessione della garanzia a tale banca e nulla nel fascicolo dimostra che la detta banca si sarebbe ancora una volta rifiutata di fornirgliela.

70      La richiedente ha prodotto, in allegato alle sue osservazioni, due lettere: l’una, del 22 novembre 2005, con la quale un’altra banca, che aveva già rifiutato di concederle una garanzia con lettera del 20 gennaio 2003, si rifiuta di concederle qualunque fideiussione, neppure se coperta da pegno sui macchinari della ricorrente, e l’altra, del 23 novembre 2005, con la quale una terza banca si rifiuta di concederle qualunque fideiussione, in assenza di ulteriori garanzie.

71      Per quanto riguarda la lettera del 23 novembre 2005, la Commissione osserva giustamente che essa fa riferimento all’assenza di ulteriori garanzie da parte della richiedente e che, di conseguenza, non può dimostrare che la medesima banca non avrebbe concesso la fideiussione alla richiedente ove quest’ultima le avesse offerto garanzie adeguate.

72      Deve necessariamente rilevarsi, pertanto, che la richiedente ha prodotto un’unica lettera, vale a dire quella del 22 novembre 2005, da parte di una banca che rifiuta di concederle qualunque fideiussione, anche se assistita da garanzie costituite dalla richiedente. Orbene, la produzione di un’unica lettera di diniego da parte di una sola banca, vista la situazione finanziaria della richiedente quale risulta dai punti 57‑59 di cui sopra, non è sufficiente a far concludere che la richiedente versa nell’impossibilità di reperire altre banche disposte a fornirle la garanzia sollecitata.

73      La richiedente sostiene inoltre nella sua domanda di aver contattato più banche e che, tenuto conto della delicatezza della pratica, queste si sarebbero rifiutate di risponderle per iscritto.

74      Orbene, nulla negli atti consente al giudice del procedimento sommario di accertare la veridicità di tali allegazioni.

75      Ne risulta che la richiedente non ha pienamente dimostrato che le fosse obiettivamente impossibile costituire una garanzia bancaria.

76      Infine, la richiedente stessa conferma, nella sua domanda di provvedimenti provvisori, che la costituzione della garanzia non sarebbe in grado di mettere a repentaglio la sua esistenza.

77      Risulta da quanto precede, senza che occorra disporre né misure istruttorie né misure supplementari di organizzazione del procedimento, che la richiedente non è riuscita a dimostrare pienamente che, in mancanza di una sospensione dell’esecuzione forzata della decisione, essa subirebbe un danno grave e irreparabile.

78      Atteso che la richiedente non ha dimostrato l’urgenza necessaria per la concessione della sospensione dell’esecuzione richiesta, la presente domanda dev’essere respinta, senza che occorra esaminare se ricorrano gli altri requisiti per la concessione dei provvedimenti provvisori.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1)      La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)      Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 24 gennaio 2006

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

      B. Vesterdorf


* Lingua processuale: l’italiano.