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Sentenza del Tribunale di primo grado 25 ottobre 2007 - Riva Acciaio / Commissione

(Causa T-45/03)1

("Intese - Produttori di tondi per cemento armato - Decisione che constata una violazione dell'art. 65 CA - Decisione fondata sul Trattato CECA dopo la sua scadenza - Incompetenza della Commissione")

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Riva Acciaio SpA (Milano) (rappresentanti: A. Pappalardo, M. Merola, M. Pappalardo e F. Martin, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Pignataro-Nolin e A. Whelan, agenti, assistiti dall'avv. P. Manzini)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti:I.M. Braguglia e M. Fiorilli, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 17 dicembre 2002, C(2002) 5087 def., relativa ad una procedura di applicazione dell'articolo 65 del Trattato CECA (COMP/37.956 - Tondo per cemento armato).

Dispositivo

La decisione della Commissione 17 dicembre 2002, C(2002) 5087 def., relativa ad una procedura di applicazione dell'articolo 65 del Trattato CECA (COMP/37.956 - Tondo per cemento armato), è annullata nei confronti di Riva Acciaio SpA.

La Commissione è condannata alle proprie spese e a quelle sostenute da Riva Acciaio SpA.

La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese.

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1 - GU C 101 del 26.4.2003.