Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 21 gennaio 2011 – BSH / UAMI (executive edition)
(causa T‑310/08)
«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo “executive editino” –Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)] (v. punti 26, 33-34)
Oggetto
| Ricorso diretto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 5 giugno 2008 (procedimento R 845/2007‑1), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo “executive editino” come marchio comunitario. |
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario: | BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH |
Marchio comunitario di cui trattasi: | Marchio denominativo “executive edition” per prodotti delle classi 7, 9 e 11 – domanda n. 4 908 182 |
Decisione dell’esaminatore: | Diniego della registrazione |
Decisione della commissione di ricorso: | Rigetto del ricorso |
Dispositivo
2) | | La BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH è condannata alle spese. |