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Sentenza del Tribunale del 19 giugno 2015 – Italia / Commissione

(Causa T-358/11)1

(«FEAOG – Sezione “Garanzia” – FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Ammasso pubblico dello zucchero – Aumento dei costi relativi alla locazione dei depositi – Inventario annuale delle scorte – Ispezioni materiali dei luoghi di magazzinaggio – Certezza del diritto – Legittimo affidamento – Proporzionalità – Obbligo di motivazione – Esistenza di un rischio di pregiudizio finanziario per i fondi – Effetto utile»)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistito da P. Marchini, avvocato dello Stato)

Convenuto: Commissione europea (rappresentanti: P. Rossi e D. Nardi, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di esecuzione 2011/244/UE della Commissione, del 15 aprile 2011, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), [sezione “Garanzia”], del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 102, pag. 33), nella parte in cui esclude talune spese sostenute dalla Repubblica italiana, nonché delle lettere della Commissione del 3 febbraio 2010 e del 3 gennaio 2011 in quanto atti preparatori di tale decisione.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

2)    La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

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1 GU C 252 del 27.8.2011.