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Ricorso proposto il 14 gennaio 2009 - Formula One Licensing / UAMI - Racing - Live (F1 - Live)

(Causa T-10/09)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Formula One Licensing BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. B. Klingberg)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Racing - Live SA (Montpellier, Francia)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 16 ottobre 2008, R 7/2008-1;

condannare il convenuto alle spese; e

condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese del procedimento dinanzi al convenuto.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo "F1 - Live" per prodotti e servizi delle classi 16, 38 e 41.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: registrazione internazionale n. 732 134 del marchio denominativo "F1" per prodotti e servizi delle classi 16, 38 e 41; registrazione tedesca del marchio n. 30 007 412 del marchio denominativo "F1" per servizi della classe 41; registrazione britannica n. 2 277 746 D del marchio denominativo "F1" per prodotti e servizi delle classi 16 e 38; registrazione comunitaria del marchio n. 631 531 del marchio figurativo "F1 Formula 1" per prodotti e servizi delle classi 16, 38 e 41; altri marchi quali "F1 Racing Simulation", "F1 Pole Position" e "F1 Pit Stop Café".

Decisione della divisione di opposizione: diniego della domanda di marchio comunitario.

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione contestata, rigetto dell'opposizione e autorizzazione alla prosecuzione dell'iter della domanda di marchio comunitario.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, poiché la commissione di ricorso ha erroneamente stabilito che non sussiste alcun rischio di confusione tra i marchi di cui trattasi; violazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha omesso di rilevare che l'uso senza giusto motivo del marchio comunitario richiesto potrebbe trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi anteriori del ricorrente o recare pregiudizio agli stessi.

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