Language of document : ECLI:EU:T:2013:609

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

14 novembre 2013

Causa T‑283/13 P

Luigi Marcuccio

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Funzione pubblica – Rigetto del ricorso di primo grado per manifesta irricevibilità – Mancanza di identità tra l’atto introduttivo presentato via telefax e l’originale successivamente depositato – Deposito dell’originale oltre i termini – Tardività del ricorso – Impugnazione manifestamente infondata»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) dell’11 marzo 2013, Marcuccio/Commissione (F‑131/12).

Decisione: L’impugnazione è respinta. Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente giudizio.

Massime

Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Atto introduttivo presentato via telefax entro il termine di ricorso – Sottoscrizione autografa dell’avvocato differente da quella che compare sull’originale dell’atto introduttivo inviato per posta – Conseguenze – Mancata considerazione della data di ricezione del telefax al fine di valutare il rispetto del termine di ricorso

(Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 34, §§ 1 e 6)

Quando la sottoscrizione dell’avvocato che rappresenta un ricorrente, sottoscrizione che compare in calce all’atto introduttivo depositato via telefax, non è identica a quella riportata sull’originale dell’atto introduttivo successivamente trasmesso, l’atto introduttivo presentato tramite telefax non può essere preso in considerazione ai fini dell’osservanza del termine di ricorso.

Nell’ambito del contenzioso della funzione pubblica dell’Unione, l’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica dispone che la data in cui una copia dell’originale firmato di un atto processuale perviene alla cancelleria mediante qualsiasi mezzo tecnico di comunicazione di cui dispone il Tribunale sia presa in considerazione ai fini dell’osservanza dei termini processuali, purché l’originale firmato dell’atto sia depositato in cancelleria entro dieci giorni dal ricevimento della copia dell’originale. Di conseguenza, qualora risulti che l’originale dell’atto materialmente depositato in cancelleria nei dieci giorni successivi alla sua trasmissione in copia mediante un apparecchio telefax presso il Tribunale della funzione pubblica non reca una sottoscrizione identica a quella che figura sul documento trasmesso via fax, occorre constatare che alla cancelleria di detto Tribunale sono pervenuti due atti processuali distinti, ciascuno munito di una sottoscrizione propria, quand’anche entrambe siano state apposte dalla medesima persona. L’applicazione restrittiva dell’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica risponde all’esigenza di certezza del diritto e alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia.

(v. punti 14 e 19)

Riferimento:

Corte: 22 settembre 2011, Bell & Ross/UAMI, C‑426/10 P, Racc. pag. I‑8849, punto 43, e la giurisprudenza citata

Tribunale: 29 novembre 2011, ENISA/GEPD, T‑345/11, non pubblicata nella Raccolta, punti 15‑17; 3 ottobre 2012, Tecnimed/UAMI – Ecobrands (ZAPPER-CLICK), T‑360/10, punti 15‑17, e la giurisprudenza citata