Language of document : ECLI:EU:T:2014:357

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

26 maggio 2014


Causa T‑288/13 P


AK

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Esercizi di valutazione 2001/2002, 2004, 2005 e 2008 – Redazione tardiva dei rapporti di evoluzione della carriera – Danno morale – Perdita di un’opportunità di essere promosso – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 13 marzo 2013, AK/Commissione (F¬91/10).

Decisione: L’impugnazione è respinta. AK sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito della presente causa.


Massime

1.      Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Redazione – Tardività – Illecito amministrativo che arreca un danno morale – Presupposti – Funzionario collocato a riposo a seguito di un’invalidità – Portata del danno

(Statuto dei funzionari, art. 43)

2.      Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo – Potere discrezionale dell’amministrazione – Portata – Considerazione dei rapporti informativi – Altri elementi che possono essere presi in considerazione

(Statuto dei funzionari, art. 45, § 1)

3.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Criteri accolti dal Tribunale della funzione pubblica per stabilire l’importo accordato a titolo di risarcimento del danno – Controllo del Tribunale

1.      Ai fini di determinare il danno morale subito da un funzionario a causa dell’assenza dei rapporti di evoluzione della carriera di cui trattasi, il Tribunale della funzione pubblica ha potuto considerare, senza commettere un errore di diritto, che lo stato di incertezza e di inquietudine di detto funzionario rispetto al suo futuro professionale non consentiva di accertare l’esistenza di un danno morale, certo ed effettivo, dopo il suo collocamento a riposo per invalidità, dato che, a partire da tale evento, detto futuro era solo ipotetico. Infatti, dopo il suo collocamento a riposo, i rapporti di evoluzione della carriera non hanno più rivestito alcuna importanza nello svolgimento della carriera dell’interessato, e il danno di cui si chiede il risarcimento deve essere certo ed effettivo.

(v. punti 42 e 45)

Riferimento:

Corte 21 febbraio 2008, Commissione/Girardot, C‑348/06 P, Racc. pag. I‑833, punto 54

Tribunale 31 gennaio 2007, C/Commissione, T‑166/04, Racc.FP pagg. I‑A‑2‑9 e II‑A‑2‑49, punto 67, e la giurisprudenza citata

2.      Ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto, la promozione di un funzionario è fatta esclusivamente a scelta tra i funzionari che abbiano maturato un minimo di due anni di anzianità nel loro grado, previo scrutinio per merito comparativo dei funzionari che hanno i requisiti per essere promossi. Ai fini dell’esame comparativo dei meriti, l’autorità che ha il potere di nomina deve tener conto, in particolare, dei rapporti sui funzionari, dell’uso, nell’esercizio delle loro mansioni, di lingue diverse da quella di cui hanno dimostrato di possedere una conoscenza approfondita ai sensi dell’articolo 28, lettera f), dello Statuto e, se del caso, del livello di responsabilità esercitate. In mancanza di rapporti di evoluzione della carriera, nulla impedisce al funzionario di fornire davanti al Tribunale della funzione pubblica elementi di fatto o di diritto concreti idonei a dimostrare le sue probabilità di essere promosso. Inoltre, discende dall’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto, che lo scrutinio per merito comparativo non si effettua solo tenendo in considerazione i rapporti sui funzionari, ma del pari, in particolare, altri due criteri.

(v. punto 50)

3.      Una volta che il Tribunale abbia accertato l’esistenza di un danno, esso è il solo competente a valutare, entro i limiti della domanda, le modalità e la portata del risarcimento di tale danno, a condizione che, affinché il Tribunale possa esercitare il suo controllo giurisdizionale sulle sentenze del Tribunale della funzione pubblica, queste ultime siano sufficientemente motivate e, per quanto riguarda la valutazione di un danno, espongano i criteri presi in considerazione ai fini della determinazione dell’ammontare concesso.

(v. punto 57)

Riferimento:

Tribunale 8 settembre 2009, ETF/Landgren, T‑404/06 P, Racc. pag. II‑2841, punto 241, e la giurisprudenza citata