Ordinanza del Tribunale del 5 marzo 2013 – Chrysamed Vertrieb/UAMI – Chrysal International (Chrysamed)
(Causa T-46/12)1
(«Marchio comunitario – Opposizione – Ritiro della domanda di registrazione – Non luogo a statuire»)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Chrysamed Vertrieb GmbH (Salisburgo, Austria) (rappresentanti: inizialmente T. Schneider, successivamente M. Koch e infine I. Rungg, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Chrysal International BV (Naarden, Paesi Bassi) (rappresentanti: A. Killan, M. Marell e M. Senftleben, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 22 novembre 2011 (procedimento R 64/2011-1), relativa ad un’opposizione tra la Chrysal International BV e la Chrysamed Vertrieb GmbH
Dispositivo
Non occorre più statuire sul ricorso.
La Chrysamed Vertrieb GmbH è condannata alle spese.
________________________1 GU C 98 del 31.3.2012.