Ricorso proposto il 23 gennaio 2013 - ECC Couture / UAMI - Ball Wholesale (Culture)
(Causa T-28/13)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'olandese
Parti
Ricorrente: ECC Couture BV (Oldenzaal, Paesi Bassi) (rappresentanti: M.A.S.M. van Leent e I. de Jonge, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ball Wholesale ApS (Billund, Danimarca)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 22 ottobre 2012, procedimento R 290/2012-1, nella misura in cui in tale decisione la ricorrente è soccombente ed è stata condannata alle spese del procedimento;
dichiarare che la registrazione di marchio comunitario (CTM) n. 993 511 per il marchio figurativo "Culture" è valida per tutti i prodotti e i servizi che sono oggetto del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso;
condannare l'UAMI alle spese del procedimento, ai sensi del disposto dell'articolo 87, paragrafo 2, del Regolamento di procedura.
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: registrazione internazionale con designazione dell'Unione europea del marchio figurativo "Culture" per prodotti delle classi 14, 18 e 25 - Marchio comunitario n. 993 511
Titolare del marchio comunitario: ricorrente
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Ball Wholesale ApS
Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: marchio denominativo nazionale "CULTURE" per prodotti nelle classi 14, 25 e 26
Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda
Decisione della commissione di ricorso: accoglimento parziale del ricorso
Motivi dedotti: violazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b) e 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 207/2009
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