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Impugnazione proposta il 24 gennaio 2013 da Vincent Bouillez avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 14 novembre 2012, causa F-75/11, Bouillez / Consiglio

(Causa T-31/13 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Vincent Bouillez (Overijse, Belgio) (rappresentanti: avv.ti D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 14 novembre 2012, causa F-75/11, Vincent Bouillez/Consiglio;

annullare la decisione di non promuovere il ricorrente;

condannare il Consiglio alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente su un errore di diritto, nella misura in cui il Tribunale della funzione pubblica (TFP) avrebbe considerato, in assenza di controllo effettivo, che la decisione impugnata in primo grado era conforme al principio dell'obbligo di motivazione, mentre non avrebbe richiesto al Consiglio alcuna prova relativamente all'applicazione concreta dei criteri di cui all'articolo 45 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea al momento dello scrutinio per merito comparativo del ricorrente rispetto agli altri funzionari promuovibili.

Secondo motivo, vertente su un errore di diritto, in quanto il TFP si sarebbe basato su mere dichiarazioni del Consiglio, secondo le quali il livello di responsabilità sarebbe stato effettivamente tenuto in considerazione al momento dello scrutinio per merito comparativo, per concludere che il ricorrente non ha dimostrato il contrario, nonostante le informazioni da questi fornite nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento, dalle quali emergerebbe che vari funzionari promossi non avrebbero un livello di responsabilità né un voto armonizzato elevati quanto quelli del ricorrente, né utilizzerebbero un numero maggiore di lingue (concernente i punti 45 e 46 della sentenza impugnata).

Terzo motivo, vertente su un ragionamento contraddittorio, nella misura in cui il TFP non potrebbe affermare, da una parte, che il Consiglio ha deciso correttamente di procedere ad un nuovo scrutinio per merito comparativo di tutti i funzionari del grado AST 6 promuovibili nell'ambito dell'esercizio di promozione 2007, per poi affermare, dall'altra, che il Consiglio non era tenuto a prendere in considerazione i meriti di un funzionario particolare già promosso a titolo di tale esercizio e la cui promozione era divenuta definitiva (concernente i punti 69 e 70 della sentenza impugnata).

Il ricorrente fa inoltre valere che il TFP ha commesso un errore di diritto non qualificando i fatti, sulla base degli elementi del fascicolo, come costitutivi di un errore manifesto di valutazione.

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