Language of document : ECLI:EU:T:2013:521

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

16 settembre 2013

Causa T‑31/13 P

Vincent Bouillez

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Promozione – Esercizio di promozione 2007 – Decisione di non promuovere il ricorrente al grado AST 7 – Obbligo di motivazione – Articolo 266 TFUE – Articolo 45 dello Statuto – Motivazione contraddittoria – Scrutinio per merito comparativo – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 14 novembre 2012, Bouillez/Consiglio (F‑75/11).

Decisione: L’impugnazione è respinta. Il sig. Vincent Bouillez sopporterà le proprie spese e le spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea nell’ambito della presente causa.

Massime

1.      Ricorso dei funzionari – Motivi d’impugnazione – Difetto o insufficienza di motivazione – Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale

(Statuto dei funzionari, art. 25, comma 2)

2.      Funzionari – Promozione – Reclamo di un candidato non promosso – Decisione di rigetto – Obbligo di motivazione – Portata

(Statuto dei funzionari, artt. 25, 45 e 90, § 2)

3.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Sindacato del Tribunale sulla valutazione degli elementi di prova – Esclusione, salvo il caso di snaturamento

(Art. 257, § 3, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11, § 1)

4.      Funzionari – Promozione – Potere discrezionale dell’amministrazione – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Statuto dei funzionari, art. 45)

1.      L’obbligo di motivazione costituisce una forma sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, attinente, quest’ultima, alla legittimità nel merito dell’atto controverso. Le censure e gli argomenti diretti a contestare la fondatezza di un atto sono pertanto non pertinenti nell’ambito di un motivo vertente sul difetto o sull’insufficienza di motivazione.

(v. punto 20)

Riferimento:

Tribunale: 18 gennaio 2012, Djebel – SGPS/Commissione, T‑422/07 (punto 54, e giurisprudenza ivi citata)

2.      L’autorità che ha il potere di nomina non è tenuta a motivare le decisioni di non promozione. Per contro, essa deve motivare le decisioni recanti rigetto dei reclami presentati, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, da candidati non promossi, e la motivazione di tali decisioni di rigetto si ritiene coincidente con la motivazione delle decisioni contro le quali i reclami erano diretti. Poiché le promozioni avvengono per scelta, la motivazione di rigetto del reclamo deve riguardare solo il ricorrere delle condizioni di diritto alle quali lo Statuto subordina la regolarità della procedura. In particolare, l’autorità che ha il potere di nomina non è tenuta a rivelare al candidato escluso la valutazione comparativa da essa operata su di lui e sul candidato prescelto per la promozione. Basta che, nella decisione di rigetto del reclamo, l’autorità che ha il potere di nomina indichi al funzionario interessato il motivo individuale e pertinente che giustifica il rigetto della candidatura di quest’ultimo.

Inoltre, l’articolo 45 dello Statuto prevede che, ai fini dello scrutinio per merito comparativo, l’autorità che ha il potere di nomina tiene conto, in particolare, dei rapporti dei funzionari, dell’uso, nell’esercizio delle loro funzioni, di lingue diverse da quella di cui hanno dimostrato di possedere una conoscenza approfondita e, se del caso, del livello delle responsabilità esercitate.

(v. punti 23, 24, 26 e 27)

Riferimento:

Corte: 13 aprile 1978, Ganzini/Commissione, 101/77 (Racc. pag. 915, punto 10)

Tribunale: 3 marzo 1993, Vela Palacios/CES, T‑25/92 (Racc. pag. II‑201, punto 25); 11 giugno 1996, Anacoreta Correia/Commissione, T‑118/95 (Racc. PI pagg. I‑A‑283 e II‑835, punto 82); 29 maggio 1997, Contargyris/Consiglio, T‑6/96, (Racc. PI pagg. I‑A‑119 e II‑357, punto 148); 18 dicembre 1997, Delvaux/Commissione, T‑142/95, (Racc. PI pagg. I‑A‑477 e II‑1247, punto 84); 19 febbraio 1998, Campogrande/Commissione, T‑3/97, (Racc. PI pagg. I‑A‑89 e II‑215, punto 112); 21 settembre 1999, Oliveira/Parlamento, T‑157/98 (Racc. PI pagg. I‑A‑163 e II‑851, punto 52)

3.      In forza dell’articolo 257, paragrafo 3, TFUE e dell’articolo 11, paragrafo 1, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, l’impugnazione proposta dinanzi al Tribunale è limitata alle questioni di diritto.

Il giudice di primo grado è l’unico competente, da una parte, ad accertare i fatti, salvo nel caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti del fascicolo a lui sottoposti e, dall’altra, a valutare tali fatti. La valutazione dei fatti effettuata dal giudice di primo grado non costituisce pertanto, salvo il caso di snaturamento degli elementi di prova prodotti dinanzi a tale giudice, una questione di diritto, soggetta, in quanto tale, al sindacato del Tribunale che si pronuncia sull’impugnazione. Quando il giudice di primo grado ha accertato o valutato i fatti, il Tribunale è competente solo ad esercitare un controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che ne sono state ricavate dal giudice di primo grado.

(v. punti 34 e 49)

Riferimento:

Corte: 16 settembre 1997, Koelman/Commissione, C‑59/96 P (Racc. pag. I‑4809, punto 31); 6 gennaio 2004, BAI e Commissione/Bayer, C‑2/01 P e C‑3/01 P (Racc. pag. I‑23, punto 47)

Tribunale: 7 dicembre 2011, Mioni/Commissione, T‑274/11 P (punto 18); 4 settembre 2012, Mische/Parlamento, T‑642/11 P (punto 24, e giurisprudenza ivi citata)

4.      Per valutare l’interesse del servizio, nonché le capacità e i meriti dei candidati da prendere in considerazione nell’ambito di una decisione di promozione ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto, l’autorità che ha il potere di nomina dispone di un ampio potere discrezionale e, in tale ambito, il controllo del giudice dell’Unione deve limitarsi ad accertare se, tenuto conto dei modi e dei mezzi che hanno potuto determinare la valutazione dell’amministrazione, quest’ultima si sia mantenuta entro limiti ragionevoli e non abbia esercitato il proprio potere in modo manifestamente errato. Il giudice dell’Unione non può quindi sostituire la propria valutazione delle capacità e dei meriti dei candidati a quella dell’autorità che ha il potere di nomina.

(v. punto 44)

Riferimento:

Corte: 3 aprile 2003, Parlamento/Samper, C‑277/01 P (Racc. pag. I‑3019, punto 35)

Tribunale: 16 dicembre 2010, Consiglio/Stols, T‑175/09 P (punto 23)