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Ricorso proposto il 15 dicembre 2008 - Sasol e altri / Commissione

(Causa T-541/08)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Sasol Ltd (Johannesburg, Sudafrica), Sasol Holding in Germany GmbH (Amburgo, Germania), Sasol Wax International AG (Amburgo, Germania), Sasol Wax GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentanti: avv.ti W. Bosch, U. Denzel e C. von Köckritz)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

Annullare o ridurre sostanzialmente l'ammenda inflitta a Sasol Ltd, Sasol Holding in Germany GmbH, Sasol Wax International AG e Sasol Wax GmbH in applicazione dell'art. 2 della decisione; e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso depositato a nome delle ricorrenti è diretto al parziale annullamento, ai sensi dell'art. 230 CE, della decisione adottata dalla Commissione il 1° ottobre 2008, C (2008) 5476 def., relativamente a un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (caso COMP/39.181 - Cere per candele).

In detta decisione la Commissione ha ritenuto che taluni produttori di cere di paraffina e di cera molle avessero costituito un'intesa dal 1992 al 2005 nell'ambito della quale avrebbero organizzato sistematicamente riunioni per discutere i prezzi, ripartire i mercati e/o i clienti e scambiarsi informazioni commerciali sensibili quanto alle cere di paraffina e alla cera molle destinate ai consumatori finali della Germania.

Le ricorrenti fanno valere i seguenti motivi di diritto e principali argomenti.

La Commissione avrebbe a torto affermato una responsabilità di Sasol Ltd (la società madre del gruppo Sasol), Sasol Holding in Germany GmbH e Sasol Wax International AG per il "periodo della joint venture" (1° maggio 1995 - 30 giugno 2002). L'ipotesi della Commissione secondo la quale Sasol Ltd (tramite la filiale Sasol Holding in Germany GmbH) avrebbe esercitato un'influenza decisiva su Schümann Sasol International AG integrerebbe un errore manifesto di valutazione degli elementi probatori che sono stati presentati alla stessa Commissione.

Errata sarebbe anche l'affermazione di responsabilità di Sasol Ltd, Sasol Holding in Germany GmbH e Sasol Wax International AG per "il periodo Sasol" (1° luglio 2002 - 28 aprile 2005). La Commissione avrebbe, tra l'altro, falsamente applicato una norma di diritto e ignorato gli elementi di prova prodotti da Sasol 1 per dimostrare che Sasol Wax aveva agito sul mercato in maniera autonoma, circostanza che avrebbe scaricato la società madre da ogni responsabilità.

Non solo: la Commissione avrebbe dovuto affermare la responsabilità in solido della holding VARA per il "periodo Schümann" (3 settembre 1992 - 30 aprile 1995), ma non l'avrebbe fatto. Per contro, anziché a VARA 2, che pure controllava l'entità implicata nelle infrazioni, essa avrebbe addossato ogni colpa a Sasol soltanto, in tal modo compromettendone le stesse possibilità di difesa contro VARA.

Viziata da errori manifesti sarebbe poi la determinazione, da parte della Commissione, dell'importo base dell'ammenda a carico di Sasol: il volume d'affari rilevante sarebbe stato ingiustificatamente gonfiato e dilatato per comprendere il fatturato di prodotti né direttamente né indirettamente interessati dall'infrazione ai sensi dell'art. 23, n. 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 3. Un errore di diritto minerebbe parimenti la scelta della Commissione quanto al metodo per calcolare l'importo base allorché la decisione sanzionatoria ha più di un destinatario per i diversi periodi di durata dell'infrazione.

La Commissione avrebbe commesso un ulteriore errore nel presumere la leadership di Sasol nel settore delle cere di paraffina e maggiorato ingiustamente l'ammenda inflitta a quest'ultima dell'importo eccessivo e sproporzionato del 50%.

A torto la Commissione avrebbe omesso di applicare il limite del 10% previsto all'art. 23, n. 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 e violato il principio della responsabilità giuridica individuale non limitando l'ammenda da irrogare per questo periodo al 10% del fatturato imputabile al signor Schümann, il quale, a detta delle ricorrenti, avrebbe avuto l'effettivo controllo della società direttamente coinvolta nell'infrazione.

Infine, la Commissione avrebbe sbagliato a non accordare a Sasol la piena immunità per quegli elementi dell'ammenda per i quali essa si baserebbe, in fondo, proprio sulle prove spontaneamente prodotte a titolo di cooperazione da Sasol.

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1 - Ove null'altro è precisato, s'intendono tutte le società del gruppo Sasol accusate di aver costituito il cartello.

2 - Partner di Sasol Ltd, che ha indirettamente rilevato i due terzi della Hans-Otto Schümann GmbH & Co KG, nella joint venture Schümann - Sasol International AG.

3 - Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [81 CE e 82 CE] (GU 2003, L 1, pag. 1).