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Ricorso proposto il 5 dicembre 2008 - Etimine e Etiproducts / Commissione

(Causa T-539/08)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Etimine SA (Bettembourg, Lussemburgo) e Ab Etiproducts Oy (Espoo, Finlandia) (rappresentanti: C. Mereu e K. Van Maldegem, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

Dichiarare l'istanza ricevibile e fondata;

Annullare parzialmente le misure contestate, annullando l'inclusione alle voci di cui all'Allegato 1 G del provvedimento impugnato con riferimento alle seguenti sostanze:

Acido borico; acido borico, grezzo, naturale,

Triossido di diboro; anidride borica,

Tetraborato di disodio, anidro; acido borico, sale disodico; eptaossido di tetraboro e disodio, idrato; acido ortoborico, sale sodico,

Tetraborato di disodio decaidrato; borace decaidrato,

Tetraborato di disodio pentaidrato; borace pentaidrato.

In subordine, annullare parzialmente le misure contestate, annullando l'inclusione alle voci di cui all'allegato 1 G del provvedimento impugnato con riferimento alle seguenti sostanze:

Triossido di diboro; anidride borica,

Tetraborato di disodio, anidro; acido borico, sale disodico; eptaossido di tetraboro e disodio, idrato; acido ortoborico, sale sodico,

Tetraborato di disodio decaidrato; borace decaidrato,

Tetraborato di disodio pentaidrato; borace pentaidrato.

Condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede, in conformità all'art. 230 CE, il parziale annullamento della direttiva della Commissione 21 agosto 2008, 2008/58/CE, recante trentesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose 1, nei limiti in cui essa qualifica taluni sali borici come tossici per la riproduzione, per quanto riguarda sia la fertilità sia lo sviluppo.

A sostegno del ricorso, la ricorrente presenta quattro motivi.

In primo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe violato le forme sostanziali in quanto l'atto impugnato sarebbe in contrasto con il procedimento legislativo applicabile e violerebbe, quindi, gli artt. 5 CE e 7 CE, l'art. 29 della direttiva del Consiglio 67/548/CEE 2, nonché l'art. 5 della decisione della Commissione 1999/468/CE 3.

In secondo luogo, la ricorrente afferma che la Commissione avrebbe compiuto errori di valutazione applicando i criteri di classificazione delle sostanze a base di borato ed avrebbe, quindi, violato la direttiva 67/548/CEE del Consiglio. Essa osserva che la Commissione avrebbe omesso di applicare o di applicare in modo appropriato il principio fondato sulla "manipolazione e sull'utilizzo normali", previsto nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE, avrebbe illegittimamente applicato taluni criteri di valutazione del rischio, mentre questi ultimi non sarebbero, secondo la ricorrente, pertinenti nel contesto della classificazione delle sostanze in base alla direttiva 67/548/CEE, e avrebbe omesso di applicare o avrebbe applicato erroneamente il criterio relativo all'"adeguatezza", in violazione del punto 4.2.3.3 dell'Allegato VI della direttiva 67/548/CEE. Peraltro, la ricorrente fa valere che la Commissione non ha concesso adeguata importanza ai dati epidemiologici e di medicina umana da essa forniti e che l'atto impugnato è, quindi, parzialmente viziato da un errore manifesto di valutazione. La ricorrente sostiene che, poiché la Commissione avrebbe illegittimamente estrapolato dati relativi ad una delle sostanze a base di borato ai fini della classificazione delle altre sostanze a base di borato, l'atto impugnato dovrebbe quindi essere parzialmente annullato, almeno nei limiti in cui riguarda le altre sostanze a base di borato. La ricorrente osserva che la Commissione non avrebbe fornito una motivazione adeguata ai sensi dell'art. 253 CE, non avendo dato alcuna giustificazione idonea a chiarire i motivi dell'estrapolazione dei dati.

In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe violato principi fondamentali del diritto comunitario, quale il principio di proporzionalità, come enunciato all'art. 5 CE, in quanto l'atto impugnato eccederebbe, a suo avviso, quanto necessario per conseguire gli obiettivi previsti da tale atto.

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1 - GU L 246, pag. 1.

2 - Direttiva del Consiglio 27 giugno 1967, 67/548/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196, pag. 1).

3 - Decisione del Consiglio 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184, pag. 23).