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Sentenza del Tribunale dell'11 settembre 2014 – Gold East Paper e Gold Huasheng Paper / Consiglio

(Causa T-444/11) 1

(«Sovvenzioni – Importazioni di carta fine patinata originaria della Cina – Metodologia – Calcolo del vantaggio – Manifesto errore di valutazione – Specificità – Durata dell’ammortamento – Trattamenti fiscali preferenziali – Misure compensative – Pregiudizio – Determinazione del margine di profitto – Definizione del prodotto in questione – Industria comunitaria – Nesso di causalità»)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Gold East Paper (Jiangsu) Co. Ltd (Jiangsu, Cina) e Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co. Ltd (Jiangsu) (rappresentanti: avv.ti V. Akritidis, Y. Melin e F. Crespo)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, agente, assistito inizialmente dagli avv.ti G. Berrisch e A. Polcyn, e da N. Chesaites, barrister, poi da B. O’Connor, solicitor, e dall'avv. S. Gubel)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: J-F. Brakeland, M. França e A. Stobiecka-Kuik, agenti); Cepifine AISBL (Bruxelles, Belgio); Sappi Europe SA (Bruxelles); Burgo Group SpA (Altavilla Vicentina, Italia); e Lecta SA (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: avv.ti L. Ruessmann e W. Berg)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 452/2011 del Consiglio, del 6 maggio 2011, che istituisce un dazio antisovvenzioni definitivo sulle importazioni di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese (GU L 128, pag. 18) nella parte in cui riguarda le ricorrenti.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Gold East Paper (Jiangsu) Co. Ltd e la Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co. Ltd sopportano, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea, dalla Cepifine AISBL, dalla Sappi Europe SA, dalla Burgo Group SpA e dalla Lecta SA.

La Commissione europea sopporta le proprie spese.

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1 GU C 298 dell'8/10/2011