Language of document : ECLI:EU:T:2014:267

Causa T‑447/11

Lian Catinis

contro

Commissione europea

«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti relativi a un’indagine dell’OLAF riguardante la realizzazione di un progetto di modernizzazione infrastrutturale in Siria – Diniego di accesso – Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile»

Massime – Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 21 maggio 2014

1.      Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Silenzio o inerzia di un’istituzione – Equiparazione a una decisione implicita di diniego – Esclusione – Limiti

(Art. 263 TFUE)

2.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Osservanza di un termine ragionevole – Procedimento amministrativo – Criteri di valutazione

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 1)

3.      Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Diniego di accesso – Obbligo per l’istituzione di procedere a un esame concreto e individuale dei documenti – Possibilità di fondarsi su presunzioni generali che si applicano a determinate categorie di documenti – Limiti

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2)

4.      Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Obbligo di motivazione – Portata

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4)

5.      Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Interesse pubblico prevalente atto a giustificare la divulgazione di documenti – Nozione – Interesse particolare a difendersi della persona coinvolta – Esclusione

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, §§ 2 e 3)

6.      Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) – Regolamento n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall’OLAF – Diritti della difesa – Portata – Diritto di accesso al fascicolo istruttorio – Insussistenza salvo pubblicazione della relazione finale

(Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1073/1999 e n. 1049/2001)

1.      In mancanza di disposizioni espresse che fissano un termine alla cui scadenza si ritiene adottata una decisione tacita da parte di un’istituzione invitata a prendere posizione e definiscono il suo contenuto, il mero silenzio di un’istituzione non può essere equiparato a una decisione, salvo voler mettere in discussione il sistema di rimedi giurisdizionali istituito dal Trattato. Peraltro, in talune circostanze specifiche, si può eccezionalmente ritenere che il silenzio o l’inerzia da parte dell’istituzione possa avere valore di decisione implicita di diniego.

(v. punti 28, 29)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punto 34)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 42, 43)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 48, 53)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punto 61)

6.      Oltre ai i diritti sussistenti ai sensi del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) non è obbligato a concedere a una persona che asserisce di essere interessata da un’indagine in corso l’accesso ai documenti contenuti nel fascicolo di un’indagine siffatta.

A tale riguardo, l’accesso ai documenti contenuti nei fascicoli dell’OLAF relativi a un’indagine di quest’ultimo, a prescindere dal diritto della persona interessata di ricevere il resoconto del suo colloquio con l’OLAF, effettivamente si svolge nel corso di un procedimento di verifica. Infatti, la raccomandazione finale dell’OLAF sarà sottoposta alle competenti autorità dell’Unione o alle autorità nazionali. Se tali autorità hanno intenzione di adottare una sanzione nei confronti di una persona interessata dall’indagine, dovranno darle la possibilità di esercitare i propri diritti di difesa in conformità alla procedura amministrativa o penale applicabile. Pertanto, la persona interessata sarà allora in condizione di esperire i mezzi di impugnazione disponibili, attraverso l’intermediazione di dette autorità, fatte salve le norme procedurali applicabili.

(v. punti 63, 64)