Ricorso proposto il 2 luglio 2013 – Construcción, Promociones e Instalaciones/UAMI – Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales (CPI COPISA INDUSTRIAL)
(Causa T-345/13)
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Construcción, Promociones e Instalaciones, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: E. Seijo Veiguela e J. L. Rivas Zurdo, abogados)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales, SL (L’Hospitalet de Llobregat, Spagna)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 10 aprile 2013, nel procedimento R 1935/2012-2, che concede il marchio comunitario n. 9 600 313 «CPI COPISA INDUSTRIAL» (MIXTA), e condannare alle spese il convenuto nonché, eventualmente, la parte interveniente, se si costituisce in giudizio e si oppone al ricorso
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales, SL
Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo con elementi denominativi «CPI COPISA INDUSTRIAL» per servizi della classe 37 – Domanda di marchio comunitario n. 9 600 313
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Ricorrente
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: Marchio nazionale figurativo con elementi denominativi «Cpi construcción promociones e instalaciones, s.a.» e registrazione nazionale del nome commerciale n. 85 647 «Construcción, Promociones e Instalaciones, S.A. – C.P.I.», per servizi della classe 37
Decisione della divisione d'opposizione: Rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso
Motivi dedotti:
Violazione dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009;
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009
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