Language of document : ECLI:EU:T:2011:534

Causa T‑30/03 RENV

3F

contro

Commissione europea

«Aiuti di Stato — Aiuti fiscali concessi dalle autorità danesi — Marittimi occupati a bordo di navi immatricolate nel registro internazionale danese — Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni — Ricorso di annullamento — Serie difficoltà»

Massime della sentenza

1.      Aiuti concessi dagli Stati — Esame da parte della Commissione — Fase preliminare e fase contraddittoria — Obbligo della Commissione di avviare il procedimento in contraddittorio in caso di serie difficoltà — Nozione di serie difficoltà

(Art. 88, nn. 2 e 3, CE)

2.      Aiuti concessi dagli Stati — Esame da parte della Commissione — Misure di aiuto non notificate ma che sono state oggetto di denunce di terzi interessati — Obbligo per la Commissione di porre fine alla fase preliminare di esame entro un termine ragionevole — Portata

(Art. 88, n. 3, CE)

3.      Aiuti concessi dagli Stati — Esame da parte della Commissione — Esame delle denunce — Obbligo della Commissione di organizzare un dibattito in contraddittorio con il denunciante sin dalla fase preliminare — Insussistenza

(Art. 88, n. 3, CE)

1.      Il procedimento previsto all’art. 88, n. 2, CE si dimostra indispensabile non appena la Commissione si trovi in gravi difficoltà nel valutare se un aiuto sia compatibile con il mercato comune. La Commissione, quindi, può limitarsi alla fase preliminare di esame di cui all’art. 88, n. 3, CE per decidere a favore di un aiuto solo nel caso in cui sia in grado di acquisire la convinzione, in esito ad un primo esame, che tale aiuto è compatibile con il mercato comune. Per contro, qualora questo primo esame abbia convinto la Commissione del contrario, oppure non le abbia consentito di superare tutte le difficoltà inerenti alla valutazione della compatibilità di detto aiuto col mercato comune, essa è tenuta a chiedere tutti i pareri necessari e ad avviare, a tale scopo, il procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE.

Pur non disponendo di alcun potere discrezionale quanto alla decisione di avviare il procedimento d’indagine formale, allorquando constata l’esistenza di tali difficoltà, la Commissione gode tuttavia di una certa discrezionalità nella ricerca e nell’esame delle circostanze del caso di specie al fine di stabilire se queste sollevino gravi difficoltà. Conformemente allo scopo di cui all’art. 88, n. 3, CE e al dovere di buon andamento dell’amministrazione cui è tenuta, la Commissione può, in particolare, avviare un dialogo con lo Stato notificante o con terzi onde superare, nel corso del procedimento preliminare, le difficoltà eventualmente incontrate. Orbene, tale facoltà presuppone che la Commissione possa adattare la sua posizione in funzione dei risultati del dialogo avviato, senza che tale adattamento debba essere a priori interpretato come esistenza di gravi difficoltà.

La nozione di gravi difficoltà riveste natura oggettiva. L’esistenza di tali difficoltà deve essere ricercata tanto nelle circostanze di adozione dell’atto impugnato quanto nel suo contenuto, in termini oggettivi, correlando la motivazione della decisione con gli elementi di cui la Commissione disponeva al momento della pronuncia sulla compatibilità degli aiuti controversi con il mercato comune. Ne discende che il controllo di legalità effettuato dal Tribunale sull’esistenza di gravi difficoltà, per sua stessa natura, va oltre la ricerca del manifesto errore di valutazione. Grava sul ricorrente l’onere della prova dell’esistenza di difficoltà gravi, prova che questi può fornire sulla base di un complesso di elementi concordanti, attinenti, da un lato, alle circostanze e alla durata del procedimento di esame preliminare e, dall’altro, al contenuto della decisione impugnata.

(v. punti 53-55, 78)

2.      Quando le misure statali controverse alla luce del divieto di aiuti di Stato non sono state notificate dallo Stato membro interessato, la Commissione non è tenuta a svolgere un esame preliminare di tali misure entro un dato termine. Tuttavia, se terzi interessati hanno presentato alla Commissione denunce relative a misure statali non notificate, l’istituzione, nell’ambito della fase preliminare prevista dall’art. 88, n. 3, CE, deve procedere a un esame diligente e imparziale di tali denunce, per applicare correttamente le norme fondamentali del Trattato in materia di aiuti di Stato. Ne consegue, in particolare, che la Commissione non può protrarre all’infinito l’esame preliminare di misure statali oggetto di una denuncia, posto che detto esame ha il solo scopo di consentire alla Commissione di formarsi una prima opinione sulla qualificazione delle misure sottoposte alla sua valutazione e sulla loro compatibilità con il mercato comune.

Il carattere ragionevole della durata del procedimento d’indagine preliminare dev’essere valutato sulla scorta delle circostanze specifiche di ciascuna pratica e, in particolare, del contesto della stessa, delle varie fasi procedurali che la Commissione deve espletare e della complessità della pratica.

Orbene, se la durata dell’indagine preliminare può costituire un indizio dell’esistenza di gravi difficoltà, essa non è di per sé sufficiente a dimostrare l’esistenza di tali difficoltà.

In particolare, il semplice fatto che siano sorte discussioni tra la Commissione e lo Stato membro interessato nel corso della fase d’indagine preliminare e che, in tale contesto, la Commissione abbia potuto richiedere informazioni supplementari sulle misure soggette al suo controllo non si può considerare, di per sé, una prova del fatto che detta istituzione si trovasse di fronte a gravi difficoltà di valutazione.

Inoltre, solo se corroborato da altri elementi, il fatto che sia trascorso un lasso di tempo anche di gran lunga superiore al tempo normalmente necessario per un primo esame operato in base all’art. 88, n. 3, CE può indurre ad ammettere che la Commissione abbia incontrato gravi difficoltà di valutazione che imponevano l’avvio del procedimento ex art. 88, n. 2, CE.

(v. punti 57-58, 70-72)

3.      La fase d’indagine preliminare nell’ambito dell’art. 88, n. 3, CE non ha natura contraddittoria nei confronti del denunciante e la Commissione non è quindi tenuta a comunicare a quest’ultimo la sua posizione prima dell’adozione della decisione sulla compatibilità o l’incompatibilità di un aiuto con il mercato comune.

(v. punto 84)