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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso di S.P. S.p.A. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il

30 gennaio 2003

    (causa T-27/03)

    Lingua processuale : l'italiano

il 30 gennaio 2003, S.P. S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca Belotti e Nicola Pisani, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- in via principale dichiarare inesistente e/o nulla o, comunque, annullare la Decisione impugnata

- in via subordinata annullare o ridurre a S.P. la sanzione comminata

-condannare la convenuta, in ogni caso, alla rifusione di tutte le spese di giudizio

Motivi e principali argomenti

Tra i diversi motivi di annullamento, la ricorrente sostiene la totale incompetenza della Commissione ad adottare, in data 17 dicembre 2002, una decisione basata sull'art. 65 del trattato CECA, essendo questo trattato scaduto il 22 luglio 2002 e la conseguente nullità della Decisione. La Commissione non avrebbe avuto il potere di adottare siffatta Decisione, in assenza di una decisione espressa in tal senso da parte degli Stati membri.

Ad ulteriore sostegno del ricorso, la ricorrente contesta l'impostazione economica data nel merito dalla Commissione, che ha, da una parte, definito come rilevante il mercato geografico italiano ed ha, d'altra parte, completamente trascurato la circostanza che il prezzo medio del tondo in Italia è sempre stato, in media, inferiore a quello praticato negli altri Paesi.

Inoltre, S.P. contesta l'uso di documenti da parte della Commissione, per corroborare i suoi addebiti in particolare la memoria di un'impresa collaboratrice che, a giudizio della Commissione, avrebbe fornito utili elementi per comprendere il funzionamento dell'intesa, senza che questi siano stati portati a conoscenza della ricorrente durante la procedura. Anzi, pur disponendone, la Commissione ha taciuto dell'utilità di questa cooperazione, impedendo alla ricorrente di prendere posizione per tempo al riguardo delle accuse mosse. Anche sotto questo profilo, la ricorrente chiede l'annullamento della Decisione per una caratterizzata violazione dei diritti della difesa.

S.P. contesta, inoltre, l'erronea applicazione di diritto, in particolare l'art. 65 CECA, sostenendo che non ricorrono negli addebiti contestati, elementi probatori sufficienti per corroborare l'esistenza né di ipotesi di accordo, né di pratica concordata.

La ricorrente contesta, infine, le modalità seguite dalla Commissione per determinare la ammenda inflittale, in particolare l'effetto moltiplicatore, l'incremento legato alla pretesa durata senza soluzione di continuità delle infrazioni contestate ed alla pretesa estrema gravità, non dimostrata, delle infrazioni.

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