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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso proposto il 30 gennaio 2003 dal Sindacato degli operai specializzati in Danimarca (Specialarbejderforbundet i Danmark "SID") contro la Commissione delle Comunità europee.

    (Causa T-30/03)

    Lingua processuale: l'inglese

Il 30 gennaio 2003 il Sindacato degli operai specializzati in Danimarca (Specialarbejderforbundet i Danmark; in prosieguo: il "SID"), con sede in Copenhagen, Danimarca, rappresentato dal sig. Philip Bentley QC, e dagli avv.ti Anders Worsøe e Filip Ragolle, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione della Commissione C(2002)4370def. 13 novembre 2002 laddove è stato deciso di non sollevare alcuna obiezione avverso i provvedimenti fiscali applicati a partire dal 1º gennaio 1989 ai naviganti a bordo di navi immatricolate in Danimarca, nei registri DAS o nei registri DIS;

-    condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, il SID, ha presentato un reclamo dinanzi alla Commissione relativo al regime fiscale applicato ai naviganti impiegati a bordo di navi immatricolate nel registro Danish International Shipping (trasporto marittimo internazionale danese: in prosieguo: il "DIS"). Nella decisione impugnata la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni contro i provvedimenti fiscali e ha sostenuto che essi costituivano aiuti di Stato, ma che erano e sono tutt'ora compatibili con il mercato comune sulla base dell'art. 87, n. 3, lett. c), CE.

I provvedimenti fiscali in questione accordano esenzioni fiscali a tutti i naviganti impiegati a bordo di navi immatricolate nel registro DIS. La Commissione ha ritenuto che un tale sistema fosse compatibile con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporto marittimi1secondo i quali i tassi ridotti d'imposta sul reddito per i naviganti CE a bordo di navi immatricolate in uno Stato membro sono compatibili con il mercato comune.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente fa valere la violazione delle forme sostanziali e il principio di buona amministrazione. Il ricorrente sostiene che la fattispecie comportava serie difficoltà e che la Commissione avrebbe dovuto avviare un'indagine ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE.

Il ricorrente fa valere, inoltre, la violazione dell'art. 87, n. 3, lett. c), CE, in combinazione con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi e il principio del legittimo affidamento. Secondo il ricorrente, la Commissione ha commesso un errore interpretando la nozione di "naviganti CE" nel senso che essa si applica a tutti i naviganti impiegati a bordo di una nave immatricolata in uno Stato membro.

Il ricorrente allega, infine, un errore manifesto di valutazione. Il ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe dovuto effettuare una valutazione degli effetti che le esenzioni fiscali hanno sull'impiego per i naviganti residenti in uno Stato membro, impiegati a condizioni conformi agli elevati parametri prevalenti nella Comunità.

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1 - Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi ( GU 1997, C 205, pag. 5).