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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Alsen AG contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 31 gennaio 2003.

(Causa T-28/03)

    Lingua processuale: il tedesco

Il 31 gennaio 2003 la Alsen AG, con sede in Amburgo (Germania), con gli avv.ti K. Moosecker e F. Wiemer, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

(condannare la Commissione a corrispondere alla ricorrente un importo pari a EUR 139 002,21 oltre a interessi pari ad un'aliquota forfettaria del 5,75% per il periodo dal 15 aprile 2000 sino al completo pagamento della somma capitale;

(condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti:

La ricorrente chiede alla Commissione il pagamento di spese di fideiussione bancaria. Secondo la ricorrente dette spese sono insorte perché la Commissione ha comminato alla ricorrente un'ammenda sulla base di una propria decisione 1 a fronte dell'asserita violazione dell'art. 81 CE. Tale decisione è stata annullata dal Tribunale di primo grado mediante sentenza 15 marzo 2000 2 nella parte relativa alla ricorrente. Durante il procedimento dinanzi al Tribunale nel periodo da aprile/maggio 1995 sino a maggio 2000 la ricorrente, a fronte dell'importo dell'ammenda, aveva dovuto depositare garanzie nella forma di due fideiussioni bancarie, per le quali le banche emittenti le avevano conteggiato provvigioni d'avallo pari all'importo sopra menzionato.

La ricorrente rileva di aver diritto nei confronti della Commissione al rimborso delle spese di fideiussione ai sensi dell'art. 233 CE. La Commissione sarebbe obbligata ad adottare le misure risultanti dalla sentenza 15 marzo 2000 e in queste ultime rientra anche il rimborso di spese di fideiussione della parte non soccombente. Lo stesso Tribunale di primo grado ha dichiarato nella sentenza che il rimborso di spese di fideiussione rientra nelle misure che la Commissione deve adottare ai sensi dell'art. 233 CE.

Inoltre la ricorrente fa valere che la Commissione è tenuta a rimborsare le spese di fideiussione anche ai sensi dell'art. 288, n. 2, CE in combinato disposto con l'art. 235 CE. Non possono essere in alcun caso accollate alla ricorrente le spese di fideiussione necessarie per esercitare i suoi diritti.

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1 - (Decisione 30 novembre 1994, 94/815/CE, nelle cause IV/33.126 e 33.322 (Cemento).

2 - (Sentenza 15 marzo 2000, cause riunite T-25/95 e a. (Racc. pag. II-491).