Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) 23 aprile 2007 – SID / Commissione
(causa T‑30/03)
«Aiuti di Stato – Decisione di non sollevare obiezioni – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Nozione di interessato – Sindacato dei lavoratori»
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente (Artt. 88, nn. 2 e 3, CE e 230, quarto comma, CE) (v. punti 21‑42)
Oggetto
| Domanda di annullamento della decisione della Commissione 13 novembre 2002, C(2002) 4370 def., di non sollevare obiezioni avverso i provvedimenti fiscali danesi applicabili ai marittimi impiegati a bordo di navi iscritte nel registro internazionale danese |
Dispositivo
1) | | Il ricorso è irricevibile. |
2) | | Il ricorrente sopporterà le proprie spese e quelle della Commissione. |
3) | | Ciascuna parte sopporterà le proprie spese relative agli interventi. |