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Impugnazione proposta il 17 aprile 2024 da Alisher Usmanov avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 7 febbraio 2024, causa T-237/22, Usmanov / Consiglio

(Causa C-274/24 P)

Lingua processuale: il francese.

Parti

Ricorrente: Alisher Usmanov (rappresentanti: D. Rovetta, M. Campa, V. Villante, M. Pirovano e M. Moretto, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 7 febbraio 2024 nella causa T-237/22, Alisher Usmanov contro Consiglio dell’Unione europea, EU:T:2024:56 notificata al ricorrente il giorno stesso;

annullare:

la decisione (PESC) 2022/337 del Consiglio del 28 febbraio 2022 che modifica la decisione 2014/145/PESC e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/336 del Consiglio del 28 febbraio 2022 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014;

la decisione (PESC) 2023/572 del Consiglio del 13 marzo 2023 che modifica la decisione 2014/145/PESC e il regolamento di esecuzione (UE) 2023/571 del Consiglio del 13 marzo 2023 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014;

in via subordinata, annullare la sentenza menzionata sopra e rinviare la causa davanti al Tribunale;

condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese del procedimento del ricorrente, sia per quanto riguarda il procedimento di primo grado sia per quanto riguarda la presente impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, il ricorrente deduce sei motivi.

Primo motivo di impugnazione: il Tribunale non avrebbe adempiuto all’obbligo di fornire una protezione giudiziaria efficace ai sensi degli articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e avrebbe violato l’articolo 274 TFUE nonché il principio di proporzionalità e l’articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Secondo motivo di impugnazione: il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto rifiutando le domande di riapertura della fase orale del procedimento presentate dal ricorrente e avrebbe violato gli articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché il principio audi alteram partem.

Terzo motivo di impugnazione: il Tribunale avrebbe violato e interpretato erroneamente il criterio d’inserimento a) ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2014/145 1 e dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014 2  ; in via subordinata, il ricorrente solleva un’eccezione d’illegittimità e d’inapplicabilità del suddetto criterio a) in virtù dell’articolo 77 TFUE.

Quarto motivo di impugnazione: il Tribunale avrebbe snaturato elementi di prova, avrebbe commesso una violazione delle norme procedurali essenziali così come dell’obbligo di motivazione ex articolo 296 TFUE e avrebbe applicato erroneamente il criterio a) summenzionato per quanto concerne la pubblicazione del sig. Medvedev nel Kommersant.

Quinto motivo di impugnazione: il Tribunale avrebbe snaturato elementi di prova riguardo la libertà editoriale del Kommersant, avrebbe applicato erroneamente regole relative all’onere e ai requisiti della prova e avrebbe violato l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione nonché il principio della parità delle armi.

Sesto motivo di impugnazione: il Tribunale avrebbe violato e interpretato erroneamente il diritto primario dell’Unione, in particolare il diritto alla libertà d’espressione.

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1     Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 16).

1     Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 6).