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Ricorso proposto il 3 dicembre 2010 - H.Eich/UAMI - Arav (H.EICH)

(Causa T-557/10)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'italiano

Parti

Ricorrente : H.Eich Srl (Signa, Italia) (rappresentanti : D. Mainini, T. Rubin, A. Masetti Zannini de Concina, M. Bucarelli, G. Petrocchi, B. Passaretti, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso : Arav Holding Srl (Palma Campania, Italia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione emessa dalla prima Commissione di Ricorso dell'UAMI in data 9 settembre 2010.

Dichiarare la validità del marchio H. EICH di cui alla domanda di registrazione n. 6.256.242.

Con rifusione delle spese, diritti ed onorari di tutto il procedimento, compresi i precedenti due gradi di ricorso presso l'UAMI.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: La ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio verbale "H.EICH" (domanda di registrazione n. 6.256.242), per dei prodotti nelle classi 18 e 25.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Arav Holding Srl

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: Marchio figurativo continente l'elemento verbale "H- Silvian Heach" (marchio italiano 976 125, e marchio 880 562, ai sensi dell'Accordo e Protocollo di Madrid, per il Benelux, la Repubblica Ceca, la Germania, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Ungheria, l'Austria, la Polonia, il Portogallo, la Romania, il Regno Unito e la Svezia), per dei prodotti nelle classi 18 e 25.

Decisione della divisione d'opposizione: Rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione impugnata e rigetto della richiesta di registrazione.

Motivi dedotti: Applicazione ed interpretazione erronee dell'articolo 8, par. 1, lett. b) del Regolamento n. 207/2009, sul marchio comunitario (Inesistenza del rischio di confusione).

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