Language of document : ECLI:EU:T:2011:40

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

16 febbraio 2011 (*)

«Procedimento sommario – Membro del Parlamento europeo – Recupero di indennità versate a titolo di rimborso delle spese di assistenza parlamentare e di viaggio – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza»

Nella causa T‑560/10 R,

Riccardo Nencini, residente in Barberino di Mugello, rappresentato dall’avv. F Bertini,

ricorrente,

contro

Parlamento europeo, rappresentato dai sigg. N. Lorenz, A. Caiola e D. Moore, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto una domanda di sospensione dell’esecuzione di diversi atti del Parlamento europeo relativi al recupero di indennità parlamentari che sarebbero state percepite indebitamente,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

ha emesso la seguente

Ordinanza

Fatti, procedimento e conclusioni delle parti

1        Il richiedente, sig. Riccardo Nencini, ha ricoperto la carica di membro del Parlamento europeo durante la legislatura 1994-1999. Nel dicembre 2006 il Parlamento ha avviato un procedimento di verifica in materia di spese di assistenza parlamentare e di spese di viaggio.

2        Il 7 ottobre 2010, il segretario generale del Parlamento europeo ha adottato una decisione, notificata il giorno dopo con lettera n. 315374, relativa ad un procedimento di recupero di somme, corrispondenti ad indennità di viaggio e di assistenza di segreteria, che sarebbero state indebitamente percepite dal ricorrente. Tale decisione, che quest’ultimo ha ricevuto il 13 ottobre 2010 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), sostituisce quella del 16 luglio 2010, redatta in lingua inglese. Secondo la decisione impugnata, da un lato, durante il mandato parlamentare del richiedente gli è stato indebitamente versato, ai sensi della regolamentazione in materia di spese e indennità dei deputati del Parlamento europeo, un importo complessivo di EUR 455 903,44, e, dall’altro, sono state impartite istruzioni al servizio competente affinché esso adottasse tutte le misure necessarie per il recupero di tale importo presso il richiedente.

3        Inoltre, al richiedente è stata inviata la nota di debito n. 315363 del direttore generale della direzione generale delle finanze del Parlamento, datata 13 ottobre 2010, relativa al recupero dell’importo sopra menzionato (in prosieguo: la «nota di debito»), che sostituisce quella del 4 agosto 2010, redatta in lingua inglese. La nota di debito è stata ricevuta dal richiedente il 16 ottobre 2010.

4        Ritenendo che l’azione del Parlamento, intervenuta molti anni dopo la fine del suo mandato parlamentare, fosse colpita da prescrizione e illegittima per motivi formali e di merito, il richiedente, con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 20 settembre 2010, ha proposto un ricorso di annullamento della decisione 16 luglio 2010 e della nota di debito del 4 agosto 2010. Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, il richiedente ha presentato una domanda di provvedimenti provvisori diretta ad ottenere la sospensione della decisione 16 luglio 2010 e della nota di debito del 4 agosto 2010.

5        Con ordinanza 19 ottobre 2010, causa T-431/10 R, Nencini (non pubblicata nella Raccolta), il presidente del Tribunale ha respinto la domanda di provvedimenti provvisori.

6        Il 10 dicembre 2010, il richiedente ha proposto un ricorso diretto sostanzialmente all’annullamento della decisione impugnata, della nota di debito, della decisione 16 luglio 2010 e della nota di debito del 4 agosto 2010, nonché di ogni altro atto connesso e/o presupposto.

7        Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, il richiedente ha proposto la domanda di provvedimenti provvisori in esame, con cui chiede al presidente del Tribunale, sostanzialmente, di sospendere l’esecuzione della decisione impugnata, della nota di debito, della decisione 16 luglio 2010 e della nota di debito del 4 agosto 2010, nonché di ogni altro atto connesso e/o presupposto.

8        Nelle sue osservazioni scritte, depositate nella cancelleria del Tribunale il 20 dicembre 2010, il Parlamento chiede sostanzialmente che il presidente del Tribunale voglia:

–        respingere la domanda di provvedimenti provvisori in quanto infondata;

–        condannare il richiedente alle spese.

In diritto

9        Emerge dal combinato disposto degli artt. 278 TFUE e 279 TFUE, da un lato, e dell’art. 256, n. 1, TFUE, dall’altro, che il giudice del procedimento sommario può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell’esecuzione di un atto impugnato dinanzi al Tribunale o ordinare i provvedimenti provvisori necessari.

10      L’art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale dispone che le domande di provvedimenti provvisori debbono precisare l’oggetto della causa, i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto. Pertanto, la sospensione dell’esecuzione e gli altri provvedimenti provvisori possono essere accordati dal giudice del procedimento sommario se è comprovato che la loro concessione è giustificata prima facie da argomenti di fatto e di diritto (fumus boni iuris) e che gli stessi sono urgenti in quanto occorre, per evitare un danno grave ed irreparabile agli interessi del richiedente, che siano adottati e producano i loro effetti prima della decisione nel procedimento principale. Questi presupposti sono cumulativi, di modo che i provvedimenti provvisori devono essere negati qualora manchi uno dei suddetti presupposti [ordinanza del presidente della Corte 14 ottobre 1996, causa C‑268/96 P(R), SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. I‑4971, punto 30].

11      Inoltre, nell’ambito di siffatta valutazione globale, il giudice del procedimento sommario dispone di un ampio potere discrezionale ed è libero di stabilire, considerate le particolarità del caso di specie, il modo in cui vanno accertati i vari presupposti in parola nonché l’ordine in cui condurre tale esame, posto che nessuna disposizione di diritto gli impone uno schema di analisi predeterminato per valutare la necessità di statuire in via provvisoria [ordinanze del presidente della Corte 19 luglio 1995, causa C‑149/95 P(R), Commissione/Atlantic Container Line e a., Racc. pag. I‑2165, punto 23, e 3 aprile 2007, causa C‑459/06 P(R), Vischim/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 25].

12      Alla luce degli elementi contenuti nel fascicolo, il giudice del procedimento sommario ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari per statuire sulla domanda di provvedimenti provvisori in esame, senza che sia necessario preliminarmente sentire le osservazioni orali delle parti.

13      Occorre rilevare che, come risulta dai punti 2 e 3, supra, il Parlamento europeo ha indicato che la decisione impugnata e la nota di debito sostituivano, rispettivamente, la decisione 16 luglio 2010 e la nota di debito del 4 agosto 2010. Senza che sia necessario, per il giudice del procedimento sommario, pronunciarsi sul problema di sapere se, nella presente fattispecie, tale sostituzione equivalga ad una revoca pura e semplice delle misure iniziali, che condurrebbe all’impossibilità di pronunciarsi su un’eventuale sospensione della loro esecuzione, è sufficiente, per quanto riguarda le condizioni relative alla sussistenza dell’urgenza, svolgere le considerazioni che seguono.

14      Secondo una costante giurisprudenza, il carattere urgente di una domanda di provvedimenti provvisori deve valutarsi in relazione alla necessità di statuire provvisoriamente, al fine di evitare che il richiedente subisca un danno grave e irreparabile. L’imminenza del danno non deve essere dimostrata con una certezza assoluta; è sufficiente, specialmente quando la realizzazione del danno dipende dal verificarsi di un complesso di fattori, che essa sia prevedibile con un grado di probabilità sufficiente. Tuttavia, la parte che se ne avvale rimane tenuta a provare i fatti che possano dimostrare l’ipotesi di un danno grave e irreparabile (v. ordinanza del presidente del Tribunale 8 giugno 2009, causa T‑149/09 R, Dover/Parlamento, non pubblicata nella Raccolta, punto 25, e giurisprudenza ivi citata).

15      Nella domanda di provvedimenti provvisori in esame, il richiedente indica, per quanto riguarda l’urgenza, quanto segue:

16      «[I]l [richiedente] è persona che vive con i propri redditi da attività politico-istituzionali. Non possiede altri particolari cespiti. La somma richiesta dal (...) Parlamento europeo con la decisione impugnata è dunque di particolare onere [per il richiedente] oltre ad essere rilevante anche in termini assoluti. Si ricorda ancora, infatti, che ammonta ad EUR 455 903,44».

17      A sostegno della propria argomentazione, il richiedente allega il proprio Modello 730/2010 – Redditi 2009 e quello della propria coniuge (in prosieguo, congiuntamente: «la dichiarazione dei redditi»). La dichiarazione dei redditi, che mostra i redditi imponibili lordi del richiedente e della sua coniuge per il 2009, corrispondenti, rispettivamente, a EUR 124 152 e a EUR 5 441, non risulta essere una prova sufficiente per dimostrare che sussiste un’urgenza per la concessione delle misure sospensive richieste. Infatti, lo stesso richiedente ha cura di precisare di non avere la possibilità di restituire l’importo contestato «se non eventualmente a seguito di complesse e molto onerose procedure bancarie», aggiungendo che «non è certo che i mutui verrebbero concessi». Considerato il carattere strettamente eccezionale della concessione di qualsiasi sospensione dell’esecuzione (v. ordinanza del presidente del Tribunale 17 dicembre 2009, causa T‑396/09 R, Vereniging Milieudefensie e Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 31, e giurisprudenza ivi citata), si può ragionevolmente esigere che il richiedente compia qualsiasi operazione, anche scomoda e fastidiosa, per procurarsi la somma necessaria per onorare i propri debiti. L’assenza di tentativi, da parte del richiedente, di ricorrere a tali operazioni bancarie impedisce quindi al giudice del procedimento sommario di avere un’immagine fedele e globale della situazione finanziaria del richiedente.

18      Risulta da quanto precede che, in mancanza di prova, da parte del richiedente, della sussistenza dell’urgenza delle misure richieste, la domanda di provvedimenti provvisori deve essere respinta senza che sia necessario pronunciarsi sul fumus boni iuris.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1)      La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)      Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 16 febbraio 2011

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

      M. Jaeger


* Lingua processuale: l’italiano.