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Ricorso proposto il 26 aprile 2024 – Smart Kid / Commissione

(Causa T-227/24)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Smart Kid S.A. (Varsavia, Polonia) (rappresentante: Z. Kiedacz, radca prawny)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea C(2024)1118 del 15 febbraio 2024, resa nel caso, esaminato dalla Commissione europea, protocollato con il n. EASE 2023/2093, che nega parzialmente l’accesso ai documenti pubblici a seguito della richiesta della Smart Kid del 17 maggio 2023;

condannare la Commissione europea alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione europea dell’articolo 15, paragrafo 3, TFUE, in combinato disposto con gli articoli 1, 2 e 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio1 .

La ricorrente fa valere che l’articolo 15, paragrafo 3, TFUE, in combinato disposto con gli articoli 1 e 2 del regolamento n. 104/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, prevede il diritto generale di qualsiasi persona giuridica che abbia la sede sociale in uno Stato membro di accedere ai documenti degli organi dell’Unione, in conformità ai principi generali e alle limitazioni che disciplinano l’esercizio di tale diritto, definiti dal regolamento 1049/2001. La Commissione europea viola tale diritto, applicando illegittimamente e in modo scorretto l’eccezione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino del regolamento n. 1049/2001, ovvero basandosi erroneamente sull’interesse commerciale degli autori dei documenti.

Secondo motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, dell’obbligo di motivazione di cui all’articolo 296, paragrafo 2, TFUE.

La ricorrente sostiene che, come risulta dall’articolo 296, paragrafo 2, TFUE, gli atti giuridici adottati dalle istituzioni dell’Unione sono soggetti all’obbligo di motivazione. La motivazione dev’essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve far apparire in maniera chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui promana l’atto. La motivazione della decisione impugnata rende molto difficile per la ricorrente esaminare la legittimità dell’azione della Commissione europea.

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1 Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).