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Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) 17 giugno 2010 – Jurašinović / Consiglio

(causa T‑359/09)

«Ricorso d’annullamento—Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 -- Relazioni degli osservatori inviati dall’Unione europea nella regione di Knin (Croazia) – Provvedimento intermedio – Irricevibilità – Diniego implicito d’accesso – Interesse ad agire – Decisione esplicita adottata dopo la proposizione del ricorso – Non luogo a provvedere»

1.                     Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti preparatori – Esclusione (Art. 230 CE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, artt. 6‑8; decisione del Consiglio 2006/683, allegato II) (v. punti 26‑31)

2.                     Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Ricorso proposto avverso un’asserita decisione implicita del Consiglio recante rigetto di una domanda di accesso a documenti – Decisione esplicita adottata in corso di causa – Sopravvenuta mancanza dell’interesse ad agire (Art. 230 CE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, artt. 6‑8; decisione del Consiglio 2006/683, allegato II) (v. punti 34-39)

3.                     Ricorso di annullamento – Competenza del giudice comunitario – Competenza a conoscere della legittimità e del merito – Ingiunzione rivolta a un’istituzione – Inammissibilità (Art. 230 CE) (v. punti 42‑44)

Oggetto

Per un verso, una domanda d’annullamento della decisione del Consiglio dell’Unione europea 17 giugno 2009 con cui è stato negato al ricorrente l’accesso alle relazioni degli osservatori dell’Unione europea presenti in Croazia, nella zona di Knin, dal 1° agosto al 31 agosto 1995, ed ai documenti indicati come «ECMM RC Knin Log Reports», nonché della decisione implicita di diniego assunta su domanda confermativa e, per altro verso, una domanda volta ad ottenere la condanna del Consiglio ad autorizzare l’accesso in forma elettronica ai documenti richiesti.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a provvedere sulle conclusioni del ricorso del sig. Ivan Jurašinović tese all’annullamento della decisione implicita del Consiglio dell’Unione europea che respinge la sua domanda confermativa di accesso alle relazioni degli osservatori dell’Unione europea presenti in Croazia, nella zona di Knin, dal 1° agosto al 31 agosto 1995, ed ai documenti indicati come «ECMM RC Knin Log Reports».

2)

Per il resto, il ricorso è irricevibile.

3)

Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.