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Ordinanza del Tribunale dell'8 marzo 2012 - Octapharma Pharmazeutika/EMA

(Causa T-573/10) 

[("Medicinali per uso umano - Modifiche del master file del plasma (PMF) - Diritti spettanti alla EMA - Atto che arreca pregiudizio - Atto meramente confermativo - Manifesta irricevibilità")]

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Octapharma Pharmazeutika Produktionsgesellschaft mbH (Vienna, Austria) (rappresentanti: avv.ti I. Brinker, T. Holzmüller, e J. Schwarze, Professore)

Convenuta: Agence européenne des médicaments (EMA) (rappresentanti: V. Salvatore, agente, H. G. Kamann e avv. P. Gey)

Oggetto

Domanda di annullamento della lettera del 21 ottobre 2010 (EMA/643425/2010) con la quale l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) avrebbe rifiutato di rimborsare alla ricorrente la somma di EUR 180 700 corrispondente alla differenza tra, da un lato, ciò che quest'ultima le ha pagato a titolo di diritti per l'esame delle variazioni dei termini di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari e, dall'altro, ciò che essa, a suo parere, avrebbe dovuto pagare

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Octapharma Pharmazeutika Produktionsgesellschaft mbH è condannata alle spese.

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1 - GU C 55 del 19.2.2011.