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Ricorso proposto il 16 dicembre 2010 - Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik/UAMI - Impexmetal (FŁT-1)

(Causa T-571/10)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A. (Kraśnik, Polonia) (rappresentante: avv. J. Sieklucki)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso: Impexmetal S.A. (Varsavia, Polonia)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede al Tribunale di:

annullare in toto la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 6 ottobre 2010 nel caso R 1387/2009-1;

condannare il convenuto nonché la IMPEXMETAL S.A. alle spese del procedimento, comprese le spese sostenute dalla ricorrente nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e alla divisione di opposizione dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo "FŁT-1" per prodotti della classe 7 - registrazione n. 5026372

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: IMPEXMETAL S.A.

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: marchio comunitario figurativo "FŁT" e marchi denominativi e figurativi nazionali "FŁT" per prodotti della classe 7

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione e rigetto della domanda di registrazione del marchio per alcuni prodotti della classe 7

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso diretto contro la decisione della divisione di opposizione

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009 1 in conseguenza del mancato riconoscimento della somiglianza dei marchi confrontati, mancata considerazione del fatto che il marchio richiesto è parte del nome della società ricorrente, è utilizzato da lungo tempo anteriormente alla data della domanda ed è un segno che storicamente la contraddistingue, nonché il fatto di non avere tenuto conto della coesistenza duratura e pacifica del marchio oggetto della domanda e dei marchi su cui si fonda l'opposizione.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (versione codificata), GU L 78, pag. 1.