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Ricorso proposto il 21 dicembre 2010 - macros consult / UAMI - MIP Metro (makro)

(Causa T-579/10)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: macros consult GmbH - Unternehmensberatung für Wirtschafts - und Finanztechnologie (Ottobrunn, Germania) (rappresentante: avv. T. Raible)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Germania)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

riformare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 18 ottobre 2010, procedimento R 339/2009-4, in modo tale che il ricorso proposto dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso sia dichiarato fondato e, di conseguenza, sia accolta la domanda di dichiarazione di nullità;

condannare l'UAMI e la MIP Metro Group alle spese sostenute nell'ambito del procedimento di dichiarazione di nullità, del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo contenente l'elemento denominativo "makro" per prodotti e servizi delle classi 1-42.

Titolare del marchio comunitario: la MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG.

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente.

Oggetto della domanda di dichiarazione di nullità: la domanda di dichiarazione di nullità ai sensi dell'art. 53, n. 1, lett. c), e n. 2 del regolamento (CE) n. 207/2009 1, diretta contro i prodotti e i servizi registrati nelle classi 9, 35, 36 e 41.

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 53, n. 1, lett. c), e n. 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 in combinato disposto con l'art. 8, n. 4, dello stesso regolamento, poiché la ricorrente utilizzerebbe la denominazione "macros Consult" come nome e ragione sociale/denominazione commerciale già da prima della data di deposito del marchio comunitario controverso e pertanto avrebbe un segno anteriore prioritario conformemente all'art. 5, n. 2, prima frase, della legge tedesca sui marchi (Markengesetz).

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).