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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) l’11 maggio 2022 – Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) / College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, altra parte: BASF Nederland BV (BASF)

(Causa C-310/22)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Parti

Ricorrente: Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)

Resistente: College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Altra parte: BASF Nederland BV (BASF)

Questioni pregiudiziali

1)    Se dall’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, in combinato disposto con il punto 3.6.5 dell’allegato II, del regolamento 1107/2009 1 , discenda che eventuali proprietà d’interferente endocrino di una sostanza attiva non sono più valutate nella valutazione a livello nazionale di una domanda di autorizzazione di un prodotto fitosanitario.

2)    In caso di risposta in senso affermativo alla prima questione, se ciò significhi che le conoscenze scientifiche e tecniche sulle proprietà d’interferente endocrino, ad esempio come quelle poste a fondamento dei regolamenti 283/2013 1 e 2018/605 2 , non vengono prese in considerazione nella valutazione dell’autorizzazione di un prodotto fitosanitario. Come tale aspetto si concili con il requisito posto dall’articolo 29, paragrafo 1, lettera e), del regolamento 1107/2009, che la valutazione in parola deve essere condotta alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali.

3)    In caso di risposta in senso affermativo alla prima questione, in che modo un’organizzazione non governativa come la ricorrente disponga di un ricorso giurisdizionale effettivo, ai sensi dell’articolo 47 della Carta, per presentare a un giudice l’approvazione di una sostanza attiva.

4)    In caso di risposta in senso negativo alla prima questione, se ciò significhi che nella valutazione di una domanda di autorizzazione siano determinanti le conoscenze scientifiche e tecniche attuali in tale momento su dette proprietà d’interferente endocrino.

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1 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU 2009, L 309, pag. 1).

1 Regolamento (UE) n. 283/2013 della Commissione, dell’1 marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU 2013, L 93, pag. 1).

1 Regolamento (UE) n. 283/2013 della Commissione, dell’1 marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU 2018, L 101, pag. 33).