Language of document : ECLI:EU:T:2014:159

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

27 marzo 2014 (*)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo EQUITER – Marchio comunitario denominativo anteriore EQUINET – Impedimento relativo alla registrazione – Uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 – Obbligo di motivazione»

Nella causa T‑47/12,

Intesa Sanpaolo SpA, con sede a Torino (Italia), rappresentata da P. Pozzi, G. Ghisletti e F. Braga, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da P. Bullock, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI:

equinet Bank AG, con sede a Francoforte sul Meno (Germania),

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 6 ottobre 2011 (procedimento R 2101/2010‑1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la equinet Bank AG e l’Intesa Sanpaolo SpA,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto da S. Papasavvas, presidente, N. J. Forwood (relatore) e E. Bieliūnas, giudici,

cancelliere: J. Weychert, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 gennaio 2012,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale l’8 maggio 2012,

vista la replica depositata presso la cancelleria del Tribunale il 27 agosto 2012,

in seguito all’udienza del 20 novembre 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il 28 febbraio 2008 l’Intesa Sanpaolo SpA, la ricorrente, ha presentato una domanda di registrazione di marchio comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].

2        Il marchio oggetto della domanda di registrazione è il segno figurativo seguente:

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3        I prodotti e servizi per i quali era stata richiesta la registrazione rientrano nelle classi 9, 16, 35, 36, 38, 41 e 42 ai sensi dell’accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come rivisto e modificato, e corrispondono, per ciascuna classe, alla descrizione seguente:

–        classe 9: «Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d’insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, commutazione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell’elettricità; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; distributori automatici e meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell’informazione e gli elaboratori elettronici; estintori»;

–        classe 16: «Carta, cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi; stampati; articoli per legatoria; fotografie; cartoleria; adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico; materiale per artisti; pennelli; macchine da scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili); materiale per l’istruzione o l’insegnamento (tranne gli apparecchi); materie plastiche per l’imballaggio (non comprese in altre classi); caratteri tipografici; cliché»;

–        classe 35: «Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio»;

–        classe 36: «Assicurazioni; affari finanziari; affari monetari; affari immobiliari»;

–        classe 38: «Telecomunicazioni»;

–        classe 41: «Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali»;

–        classe 42: «Servizi scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e progettazione ad essi relativi; servizi di analisi e di ricerche industriali; progettazione e sviluppo di hardware e software».

4        La domanda di marchio comunitario è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 30/2008, del 28 luglio 2008.

5        Il 27 ottobre 2008 la equinet Bank AG ha proposto opposizione alla registrazione del marchio richiesto, ai sensi dell’articolo 42 del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 41 del regolamento n. 207/2009), per i prodotti e servizi indicati al punto 3 supra.

6        L’opposizione si fondava segnatamente sul marchio comunitario denominativo EQUINET, depositato il 10 aprile 2000 e registrato il 19 marzo 2003 per i servizi appartenenti alle classi 35, 36 e 38 e corrispondenti, per ognuna di tali classi, alla seguente descrizione:

–        classe 35: «Pubblicità; servizi relativi alla gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio; organizzazione di fiere ed esposizioni per scopi commerciali, cessione di forza lavoro a tempo determinato; elaborazione di statistiche; tenuta dei libri contabili; servizi di vendita all’asta; investigazioni relative agli affari commerciali; marketing; ricerche di mercato e analisi di mercato; decorazione di vetrine; consulenza aziendale e organizzativa; servizi di consulenza e di assistenza aziendale; consulenze per le questioni riguardanti il personale; noleggio di macchine e di attrezzature per ufficio; mediazione e conclusione di affari commerciali per conto terzi; mediazione di contratti di compravendita di merci; distribuzione di prodotti a scopi pubblicitari; riproduzione di documenti; pubblicità; pubblicità o pubblicità radiofonica e televisiva; pubblicità cinematografica; esclusi i servizi relativi alla fornitura di connessioni ad Internet»;

–        classe 36: «Assicurazioni e finanze; finanziamento delle vendite e garanzia dai rischi creditizi (factoring), emissione di carte di credito, prestito su garanzia di beni mobili, recupero di crediti, affari finanziari o emissione di traveller’s cheque, mediazione in valori di borsa, operazioni di cambio, investimento di fondi, consulenza e intermediazione in materia creditizia, indagini su questioni finanziarie, custodia d’oggetti di valore in casseforti, amministrazione di terreni e immobili, agenzia immobiliare e concessioni ipotecarie, leasing, valutazione di beni immobili, mediazione in materia d’assicurazioni, gestione di patrimoni, assicurazioni, locazione d’appartamenti»;

–        classe 38: «Informazioni e telecomunicazioni; diffusione di programmi radiofonici e televisivi, servizio di telex, comunicazioni telefoniche (gestione di reti telefoniche), servizio radiofonico (trasmissione di messaggi), agenzie di stampa, trasmissione del suono e delle immagini via satellite, noleggio di modem, telefoni ed altri apparecchi per le telecomunicazioni».

7        I motivi dedotti a sostegno dell’opposizione erano quelli contemplati all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009].

8        L’opposizione si fondava su tutti i servizi coperti dal marchio anteriore ed era diretta contro una parte dei prodotti e servizi richiesti, ossia quelli compresi nelle classi 9, 35, 36 e 38. Con lettera dell’11 maggio 2009, la ricorrente ha chiesto all’opponente di addurre la prova dell’uso effettivo del marchio anteriore, invocata a sostegno dell’opposizione, ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.

9        Il 10 settembre 2010 la divisione di opposizione ha respinto l’opposizione, sostenendo che, sebbene gli elementi di prova addotti dall’opponente soddisfacessero i requisiti relativi al luogo, al periodo e alla portata dell’uso del marchio anteriore, essi non soddisfacevano il requisito relativo alla natura dell’uso di detto marchio.

10      Il 26 ottobre 2010 l’opponente ha proposto un ricorso dinanzi all’UAMI avverso la decisione della divisione di opposizione, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009.

11      Con decisione del 6 ottobre 2011 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell’UAMI ha accolto il ricorso, ha annullato la decisione della divisione di opposizione e ha rinviato la causa davanti a quest’ultima.

12      In sostanza, la commissione di ricorso ha considerato che l’opponente aveva presentato conti certificati per gli anni 2005 e 2007, secondo i quali il gruppo equinet, composto dalla equinet Bank AG quale società madre e da un determinato numero di società controllate con sede nell’Unione europea e nella cui ragione sociale compariva il termine «equinet», aveva prodotto consistenti utili nel settore dei servizi finanziari. I conti in questione sarebbero stati peraltro avvalorati da diverse fatture pertinenti indirizzate a clienti dello stesso gruppo. La commissione di ricorso ha inoltre osservato che il marchio anteriore era stato utilizzato in una forma che non alterava il suo carattere distintivo. Peraltro, l’opponente avrebbe dimostrato un uso del marchio anteriore in quanto elemento delle ragioni sociali delle società del gruppo equinet, in modo tale da creare un collegamento tra dette ragioni sociali e i servizi prestati. In tale contesto, gli estratti delle pagine del sito Internet dell’opponente, nonché le rassegne stampa prodotte, avrebbero dimostrato l’uso del marchio anteriore per i servizi finanziari. L’opponente, pertanto, avrebbe provato l’uso effettivo del marchio anteriore per servizi finanziari, servizi di valutazione e di ricerca, servizi di pubbliche relazioni e servizi di consulenza aziendale.

 Conclusioni delle parti

13      La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare l’UAMI alle spese.

14      L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

15      A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento.

16      Secondo la ricorrente, la valutazione della commissione di ricorso è inficiata da errori relativi al luogo, alla durata, all’entità e alla natura dell’uso del marchio anteriore, al collegamento tra l’uso di tale marchio e i servizi per i quali esso è stato registrato e, infine, al collegamento tra il marchio anteriore così come registrato e il marchio utilizzato.

17      A tal riguardo, occorre rammentare che, ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento 207/2009, «[s]u istanza del richiedente, il titolare di un marchio comunitario anteriore che abbia presentato opposizione deve addurre la prova che nel corso dei cinque anni che precedono la pubblicazione della domanda di marchio comunitario il marchio comunitario anteriore sia stato seriamente utilizzato nella Comunità per i prodotti o i servizi per cui è stato registrato e sui quali si fonda l’opposizione, o che vi siano legittime ragioni per la mancata utilizzazione, purché a quella data il marchio anteriore fosse registrato da almeno cinque anni. In mancanza di tale prova, l’opposizione è respinta. Se il marchio comunitario anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per cui è stato registrato, ai fini dell’esame dell’opposizione si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi».

18      Da tale disposizione deriva che la dimostrazione che l’opponente è tenuto a dare quando il richiedente di un marchio comunitario presenta un’istanza in tal senso riguarda l’uso del marchio anteriore invocato per i prodotti o i servizi per i quali esso è registrato e sui quali si fonda l’opposizione.

19      Infatti, da un lato, l’uso effettivo del marchio anteriore costituisce una questione preliminare, che, una volta sollevata dal richiedente il marchio, dev’essere risolta prima di decidere sull’opposizione vera e propria [sentenza del Tribunale del 22 marzo 2007, Saint-Gobain Pam/UAMI – Propamsa (PAM PLUVIAL), T‑364/05, Racc. pag. II‑757, punto 37].

20      Dall’altro, un procedimento di opposizione fondato sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, ha lo scopo di consentire all’UAMI di valutare l’esistenza di un rischio di confusione, che, in caso di somiglianza dei marchi in conflitto, implica un esame della somiglianza tra i prodotti e i servizi che essi designano. In tale contesto, se il marchio comunitario anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per cui è stato registrato, ai fini dell’esame dell’opposizione si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi, ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 2, ultima frase, del regolamento n. 207/2009. Nello stesso contesto, è, inoltre, necessario, che la commissione di ricorso, nel caso in cui la prova dell’uso venga addotta solo per una parte dei prodotti e dei servizi rientranti in una categoria per la quale il marchio anteriore è registrato e sulla quale l’opposizione si fonda, valuti se tale categoria includa delle sottocategorie autonome nelle quali rientrino i prodotti e i servizi per i quali l’uso è dimostrato, così da dover considerare che tale prova è stata addotta unicamente per tale sottocategoria di prodotti o servizi o, invece, se simili sottocategorie non siano ipotizzabili [v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 17 ottobre 2006, Armour Pharmaceutical/UAMI – Teva Pharmaceutical Industries (GALZIN), T‑483/04, Racc. pag. II‑4109, punti 26 e 27].

21      Di conseguenza, il compito consistente nel valutare se un marchio invocato a sostegno di un’opposizione sia stato oggetto di un uso effettivo ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 comporta due aspetti indissociabili. Il primo mira a stabilire se il marchio in questione sia stato oggetto di un uso effettivo nell’Unione, seppur in una forma che differisce per alcuni elementi senza, tuttavia, alterare il carattere distintivo di tale marchio nella forma in cui esso è stato registrato. Il secondo aspetto mira a stabilire quali siano i prodotti o i servizi per i quali il marchio anteriore è registrato e sui quali si fonda l’opposizione, ai quali si riferisce l’uso effettivo dimostrato.

22      Nella fattispecie, sebbene la ricorrente abbia accennato, ai punti 14 e 17 del ricorso, che l’uso effettivo, ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, doveva essere dimostrato con riferimento ai servizi per i quali il marchio anteriore era registrato, essa non ha formalmente sollevato alcun motivo attinente a un difetto di motivazione. Tuttavia, il difetto o l’insufficienza di motivazione rientra nell’inosservanza delle forme sostanziali ai sensi dell’articolo 263 TFUE e costituisce un motivo di ordine pubblico che può, e anzi deve, essere sollevato d’ufficio dal giudice dell’Unione (sentenza della Corte del 2 dicembre 2009, Commissione/Irlanda e a., C‑89/08 P, Racc. pag. I‑11245, punto 34).

23      Dopo aver sentito le parti, all’udienza, in ordine al carattere sufficiente della motivazione della decisione impugnata a proposito della corrispondenza tra, da un lato, i servizi per i quali la commissione di ricorso ha ritenuto che fosse stato dimostrato un uso effettivo del marchio anteriore, e, dall’altro, quelli per i quali detto marchio è registrato e sui quali si fonda l’opposizione, occorre sollevare d’ufficio tale motivo. Infatti, sebbene la decisione impugnata non contenga le motivazioni relative ai due aspetti che rientrano nella funzione spettante alla commissione di ricorso e menzionati al punto 21 supra, per il Tribunale sarà impossibile sindacare sulla legittimità della decisione di quest’ultima in ordine all’uso effettivo del marchio anteriore invocato a sostegno dell’opposizione.

24      A tale riguardo, occorre ricordare che l’obbligo di motivazione, di cui all’articolo 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009, ha portata identica a quello sancito dall’articolo 296 TFUE e ha come obiettivo di consentire, da un lato, agli interessati di prendere conoscenza delle ragioni del provvedimento adottato per tutelare i propri diritti e, dall’altro, al giudice dell’Unione di esercitare il proprio controllo sulla legittimità della decisione. La corrispondenza della motivazione di una decisione a tali requisiti non va valutata solo con riferimento alla sua formulazione, ma anche al suo contesto e all’insieme delle norme che disciplinano la materia di cui trattasi [v. in tal senso, sentenza del Tribunale del 13 aprile 2011, Safariland/UAMI – DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR), T‑262/09, Racc. pag. II‑1629, punti 90 e 91].

25      A tale riguardo, secondo il punto 19 della decisione impugnata, l’opponente ha fatto valere, davanti alla commissione di ricorso, l’uso effettivo del marchio anteriore per i servizi finanziari, i servizi di valutazione e di ricerca, i servizi di pubbliche relazioni e i servizi di consulenza aziendale.

26      Alla fine del suo ragionamento relativo alle prove presentate a sostegno dell’uso effettivo, la commissione di ricorso è giunta alla conclusione, al punto 45 della decisione impugnata, che tale uso non era «tuttavia stato dimostrato per tutti i prodotti e servizi pertinenti, ma unicamente per i servizi finanziari, i servizi di valutazione e di ricerca, i servizi di pubbliche relazioni e i servizi di consulenza aziendale».

27      Tuttavia, i servizi finanziari, i servizi di valutazione e di ricerca e i servizi di pubbliche relazioni non figurano in quanto tali tra i servizi per i quali il marchio anteriore è registrato. Orbene, come risulta dai punti 20 e 21 supra, quando la commissione di ricorso esamina la questione se un marchio anteriore abbia formato oggetto di un uso effettivo ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, essa è tenuta ad esporre con chiarezza quali sono i prodotti o i servizi pei i quali il marchio anteriore è registrato e sui quali si fonda l’opposizione, ai quali si riferisce l’uso effettivo dimostrato. La mancanza di una simile esposizione vizia per difetto di motivazione una decisione che, da un lato, arriva alla conclusione che un marchio anteriore ha formato oggetto di un uso effettivo ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 e, dall’altro, indica prodotti e servizi diversi da quelli per i quali detto marchio è stato registrato. Infatti, la corrispondenza tra i prodotti o servizi per i quali la commissione di ricorso ritiene che sia stato dimostrato un uso effettivo e l’insieme o una parte dei prodotti o servizi per i quali tale marchio è registrato è prescritta da quest’ultima disposizione, che contiene le norme che regolano la materia di cui trattasi, per rendere possibile l’ulteriore valutazione di un rischio di confusione, come illustrato al punto 20 supra.

28      Interrogato per iscritto su tal punto nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, l’UAMI ha risposto, con lettera del 10 aprile 2013, che non gli era stato possibile determinare se ci fosse una corrispondenza tra i servizi per i quali il marchio anteriore era stato considerato oggetto di un uso effettivo e i servizi per i quali tale marchio era registrato. In particolare, la decisione impugnata si riferirebbe esclusivamente ai servizi per i quali il marchio anteriore era stato utilizzato, mentre la questione se tali servizi rientrino tra quelli per i quali il marchio era registrato sarebbe stata esaminata dalla divisione di opposizione, alla quale la causa era stata rinviata.

29      Tuttavia, tale risposta non tiene conto della portata dell’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, che definisce l’uso effettivo come l’uso per i prodotti o i servizi per i quali il marchio è registrato e sui quali si fonda l’opposizione, escludendo, così, la possibilità di motivare una conclusione che afferma un simile uso con riferimento ad altri prodotti e servizi. Inoltre, la posizione dell’UAMI ha l’effetto di moltiplicare i procedimenti aventi ad oggetto l’accertamento dell’esistenza di un uso effettivo, e ciò in contrasto sia con il tenore letterale sia con lo spirito della disposizione summenzionata.

30      Il fascicolo dell’UAMI, peraltro, non fornisce maggiori indicazioni su una possibile corrispondenza tra, da un lato, i servizi finanziari, i servizi di valutazione e di ricerca, e i servizi di pubbliche relazioni, e dall’altro i servizi per i quali il marchio anteriore è registrato. Come si evince dalla pagina 159 del fascicolo dell’UAMI, la commissione di ricorso sembra abbia semplicemente ripreso tale terminologia dai motivi del ricorso proposto davanti ad essa.

31      In tale contesto, si deve necessariamente rilevare che la decisione impugnata è viziata da un difetto di motivazione, nella parte in cui la commissione di ricorso giunge alla conclusione che un uso effettivo del marchio anteriore ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, è stato dimostrato pur affermando che tale uso riguarda servizi finanziari, servizi di valutazione e di ricerca, e servizi di pubbliche relazioni, che non figurano tra quelli per i quali tale marchio è registrato (v. punto 27 supra).

32      Occorre aggiungere che la circostanza secondo la quale taluni servizi appartenenti alla classe 36 enumerati al punto 6 supra, possono essere qualificati come servizi finanziari non sana il difetto di motivazione della decisione impugnata per quanto riguarda questo tipo di servizi. A tal riguardo, da un lato, la commissione di ricorso non lascia intendere in nessuna parte della decisione impugnata che, con l’espressione «servizi finanziari», essa indica l’insieme o solo una parte dei servizi che rientrano nella classe 36 per i quali il marchio anteriore è registrato. La lettera dell’UAMI del 10 aprile 2013 conferma tale valutazione (v. punto 28 supra). Dall’altro lato, una simile mancanza di chiarezza rende impossibile, sia l’applicazione dell’articolo 42, paragrafo 2, ultima frase, del regolamento n. 207/2009, secondo la quale «[s]e il marchio comunitario anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per cui è stato registrato, ai fini dell’esame dell’opposizione si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi», sia, eventualmente, l’accertamento descritto nell’ultima frase del punto 20 supra. A tale riguardo, l’UAMI ha precisato, durante l’udienza, che taluni servizi che rientrano nella classe 36 e menzionati al punto 6 supra, quali l’amministrazione di terreni e di immobili, non possono essere qualificati come servizi finanziari, il che esclude la possibilità di intendere la decisione impugnata come facente riferimento all’insieme di tali servizi. Pertanto, non potendo sapere se, con il riferimento ai «servizi finanziari», la commissione di ricorso designi l’insieme o solo una parte dei servizi rientranti nella classe 36 per i quali il marchio anteriore è stato registrato, è materialmente impossibile determinare per quali servizi il marchio anteriore deve essere considerato registrato ai fini dell’opposizione, circostanza idonea a impedire una successiva valutazione in ordine alla sussistenza di un rischio di confusione.

33      Per quanto riguarda i servizi di consulenza aziendale, appartenenti alla classe 35 e menzionati al punto 6 supra, sebbene la commissione di ricorso concluda, al punto 45 della decisione impugnata, per l’esistenza di un uso effettivo del marchio anteriore relativamente agli stessi, essa non fa riferimento agli elementi forniti che dimostrerebbero detto uso.

34      In particolare, come risulta dai punti 29, 30, 40 e 42 della decisione impugnata, per motivare la sua conclusione, la commissione di ricorso si è fondata sulle prove esposte di seguito.

35      Si tratta, innanzitutto dei bilanci e di una serie di fatture del titolare del marchio anteriore. Tuttavia, secondo i punti 29 e 31 della decisione impugnata, tali elementi di prova dimostrano un uso effettivo per servizi finanziari.

36      Lo stesso vale, poi, per gli estratti del sito Internet del titolare del marchio anteriore e per le rassegne stampa, che dimostrano, secondo la commissione di ricorso, un uso effettivo di tale marchio per servizi finanziari (v. punti 40 e 42 della decisione impugnata).

37      Peraltro, poiché i punti da 33 a 39 della decisione impugnata riguardano la forma nella quale il marchio anteriore è stato utilizzato, nonché la questione se l’utilizzo del marchio come ragione sociale possa costituire un uso, si deve constatare che la decisione impugnata non espone i motivi sui quali si basa la conclusione secondo la quale il marchio anteriore ha formato oggetto di un uso effettivo per servizi di consulenza aziendale.

38      Occorre, pertanto, constatare che la decisione impugnata è viziata da un difetto di motivazione, nella parte in cui, da un lato, non consente di capire per quali servizi, tra quelli per i quali il marchio anteriore è registrato e sui quali si fonda l’opposizione, tale marchio ha formato oggetto di un uso effettivo e, dall’altro, non espone i motivi per i quali la commissione di ricorso ha ritenuto che un uso effettivo del marchio anteriore fosse stato dimostrato per servizi di consulenza aziendale, rientranti nella classe 35.

39      Tenuto conto di quanto precede, occorre annullare la decisione impugnata.

 Sulle spese

40      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l’UAMI è risultato soccombente, dev’essere condannato a sopportare le proprie spese e quelle della ricorrente, conformemente alle conclusioni di quest’ultima.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 6 ottobre 2011 (procedimento R 2101/2010‑1) è annullata.

2)      L’UAMI sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dall’Intesa Sanpaolo SpA.

Papasavvas

Forwood

Bieliūnas

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 27 marzo 2014.

Firme


* Lingua processuale: l’inglese.