Ricorso proposto il 4 ottobre 2011 - Maxima Grupė / UAMI - Bodegas Maximo (MAXIMA PREMIUM)
(Causa T-523/11)
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Maxima Grupė, UAB (Vilnius, Lituania) (rappresentanti: avv.ti R. Žabolienė e E. Saukalas)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bodegas Maximo, SL (Oyón, Spagna)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 2 agosto 2011, procedimento R 1584/2010-4; e
condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "MAXIMA PREMIUM", per prodotti delle classi 3, 5, 16, 29, 30, 31, 32 e 33 - domanda di marchio comunitario n. 6981443
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione comunitaria del marchio denominativo "MAXIMO", per prodotti della classe 33
Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione per tutti i prodotti contestati
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso avrebbe concluso che sussisteva un rischio di confusione senza tenere conto di tutti gli elementi pertinenti della fattispecie e, segnatamente, il carattere intrinsecamente poco distintivo di "MAXIMO/MAXIMA", la somiglianza dei segni e il fatto che il pubblico di riferimento è assai attento e ben informato.
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