Language of document :

Ricorso proposto il 4 ottobre 2011 - Maxima Grupė / UAMI - Bodegas Maximo (MAXIMA PREMIUM)

(Causa T-523/11)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Maxima Grupė, UAB (Vilnius, Lituania) (rappresentanti: avv.ti R. Žabolienė e E. Saukalas)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bodegas Maximo, SL (Oyón, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 2 agosto 2011, procedimento R 1584/2010-4; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "MAXIMA PREMIUM", per prodotti delle classi 3, 5, 16, 29, 30, 31, 32 e 33 - domanda di marchio comunitario n. 6981443

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione comunitaria del marchio denominativo "MAXIMO", per prodotti della classe 33

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione per tutti i prodotti contestati

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso avrebbe concluso che sussisteva un rischio di confusione senza tenere conto di tutti gli elementi pertinenti della fattispecie e, segnatamente, il carattere intrinsecamente poco distintivo di "MAXIMO/MAXIMA", la somiglianza dei segni e il fatto che il pubblico di riferimento è assai attento e ben informato.

____________