Language of document : ECLI:EU:C:2024:81

SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

25 gennaio 2024 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Spese derivanti dalla formalizzazione del contratto di mutuo ipotecario – Ripetizione delle somme versate in virtù di una clausola dichiarata abusiva – Dies a quo del termine di prescrizione dell’azione di ripetizione»

Nelle cause riunite da C‑810/21 a C‑813/21,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Audiencia Provincial de Barcelona (Corte provinciale di Barcellona, Spagna), con decisioni del 9 dicembre 2021, pervenute in cancelleria il 20 dicembre 2021, nei procedimenti

Caixabank SA, già Bankia SA,

contro

WE,

XA (C‑810/21),

e

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

contro

TB,

UK (C‑811/21),

e

Banco Santander SA

contro

OG (C‑812/21)

e

OK,

PI

contro

Banco Sabadell SA (C‑813/21),

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da O. Spineanu-Matei, presidente di sezione, S. Rodin (relatore) e L.S. Rossi, giudici,

avvocato generale: A.M. Collins

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Caixabank SA, da J. Gutiérrez de Cabiedes Hidalgo de Caviedes, abogado;

–        per WE, XA, TB, UK, OG, OK e PI, da J. Fraile Mena, procurador, e F. García Domínguez, abogado;

–        per il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, da J.M. Rodríguez Cárcamo e A.M. Rodríguez Conde, abogados;

–        per il Banco Santander SA, da M. García-Villarrubia Bernabé e C. Vendrell Cervantes, abogados;

–        per il Banco Sabadell SA, da G. Serrano Fenollosa e R. Vallina Hoset, abogados;

–        per il governo spagnolo, da A. Ballesteros Panizo e A. Pérez-Zurita Gutiérrez, in qualità di agenti;

–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da G. Rocchitta, avvocato dello Stato;

–        per la Commissione europea, da J. Baquero Cruz e N. Ruiz García, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

2        Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie che contrappongono, nella causa C‑810/21, la Caixabank SA, già Bankia SA, a WE e a XA, nella causa C‑811/21, il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA a TB e a UK, nella causa C‑812/21, il Banco Santander SA a OG e, nella causa C‑813/21, OK e PI al Banco Sabadell SA, in merito alle conseguenze dell’annullamento di una clausola abusiva contenuta in contratti di mutuo ipotecario conclusi tra tali parti.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        L’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, così recita:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(…)

b)      “consumatore”: qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale».

4        L’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva è del seguente tenore:

«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».

5        L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva succitata così dispone:

«Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».

 Diritto spagnolo

 Codice civile catalano

6        L’articolo 121-20 della Ley 29/2002, primera Ley del Código Civil de Cataluña (legge 29/2002, prima legge del codice civile della Catalogna), del 30 dicembre 2002 (BOE n. 32, del 6 febbraio 2003; in prosieguo: il «codice civile catalano»), prevede quanto segue:

«Azioni di qualsiasi natura si prescrivono dopo dieci anni, a meno che il corrispondente diritto sia stato già acquisito per usucapione o che il presente codice o le leggi speciali dispongano diversamente».

7        L’articolo 121-23 di tale codice così recita:

«Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui, una volta nata ed esercitabile l’azione, chi ne è titolare conosce o può ragionevolmente conoscere le condizioni su cui essa si fonda e il soggetto nei cui confronti può essere esercitata».

8        L’articolo 121-11 di detto codice recita:

«Costituiscono cause di interruzione della prescrizione:

a)      La proposizione dell’azione dinanzi ad un organo giurisdizionale, anche se è stata respinta per vizi procedurali.

b)      L’avvio di un procedimento arbitrale relativo al credito.

c)      Il reclamo extragiudiziale del credito.

d)      Il riconoscimento del diritto o la rinuncia alla prescrizione da parte della persona alla quale il credito può essere opposto durante il periodo di prescrizione».

 Codice civile

9        L’articolo 1303 del Código Civil (codice civile) così recita:

«In caso di dichiarazione di nullità di un’obbligazione, i contraenti devono reciprocamente restituire ciò che ha costituito l’oggetto del contratto, con i relativi frutti, nonché il prezzo, inclusi gli interessi, fatti salvi i casi previsti nei seguenti articoli».

 Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

 Causa C810/21

10      Il 4 febbraio 2004, WE e XA hanno stipulato un contratto di mutuo ipotecario (in prosieguo: il «contratto di mutuo nella causa C‑810/21») con la Bankia che, nel 2021, ha operato una fusione con la Caixabank.

11      L’ultima fattura relativa alle spese derivanti da tale contratto, riguardante le spese notarili, di registrazione e di gestione di detto contratto, è stata pagata da WE e da XA il 4 maggio 2004.

12      Il 16 gennaio 2018, WE e XA hanno proposto un ricorso diretto all’annullamento di una clausola contenuta nel contratto di mutuo nella causa C‑810/21, secondo la quale spettava al mutuatario pagare tutte le spese derivanti dalla stipulazione del medesimo contratto.

13      La Bankia ha contestato tale ricorso facendo valere che l’azione di ripetizione era prescritta, in quanto era scaduto il termine decennale di prescrizione dell’azione previsto dall’articolo 121-20 del codice civile catalano.

14      Con decisione del 23 settembre 2020, lo Juzgado de Primera Instancia no 50 de Barcelona (Tribunale di primo grado n. 50 di Barcellona, Spagna) ha respinto l’eccezione di prescrizione sollevata dalla Bankia e ha condannato tale banca al pagamento di una somma di EUR 468,48 versata a titolo di spese notarili, di registrazione e di gestione del contratto di mutuo nella causa C‑810/21. La Bankia ha presentato ricorso avverso questa decisione dinanzi all’Audiencia Provincial de Barcelona (Corte provinciale di Barcellona, Spagna), giudice del rinvio.

 Causa C811/21

15      Il 20 gennaio 2004, TB e UK hanno concluso un contratto di mutuo ipotecario (in prosieguo: il «contratto di mutuo nella causa C‑811/21») con il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.

16      L’ultima fattura relativa alle spese derivanti da tale contratto, riguardante le spese notarili, di registrazione e di gestione di detto contratto, è stata pagata da TB e da UK il 15 marzo 2004.

17      Il 16 gennaio 2018, TB e UK hanno proposto un ricorso diretto all’annullamento di una clausola contenuta nel contratto di mutuo nella causa C‑811/21, secondo la quale spettava al mutuatario pagare tutte le spese derivanti dalla stipulazione dello stesso contratto.

18      Il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ha contestato tale ricorso facendo valere che l’azione di ripetizione era prescritta, in quanto era scaduto il termine decennale di prescrizione dell’azione previsto dall’articolo 121-20 del codice civile catalano.

19      Con decisione del 25 settembre 2020, lo Juzgado de Primera Instancia no 50 de Barcelona (Tribunale di primo grado n. 50 di Barcellona) ha respinto l’eccezione di prescrizione sollevata dal Banco Bilbao Vizcaya Argentaria e ha condannato tale banca al pagamento di una somma di EUR 499,61 versata a titolo di spese notarili, di registrazione e di gestione del contratto di mutuo nella causa C‑811/21. Il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ha presentato ricorso avverso questa decisione dinanzi all’Audiencia Provincial de Barcelona (Corte provinciale di Barcellona), giudice del rinvio.

 Causa C812/21

20      Il 17 dicembre 2004, OG ha concluso un contratto di mutuo ipotecario (in prosieguo: il «contratto di mutuo nella causa C‑812/21») con il Banco Santander.

21      L’ultima fattura relativa alle spese derivanti da tale contratto, riguardante le spese notarili, di registrazione e di gestione di detto contratto, è stata pagata da OG il 18 marzo 2005.

22      Il 12 settembre 2017, OG ha proposto un ricorso diretto all’annullamento di una clausola contenuta nel contratto di mutuo nella causa C‑812/21, secondo la quale spettava al mutuatario pagare tutte le spese derivanti dalla stipulazione di tale contratto.

23      Il Banco Santander ha contestato tale ricorso facendo valere che l’azione di ripetizione era prescritta, in quanto era scaduto il termine decennale di prescrizione dell’azione previsto dall’articolo 121-20 del codice civile catalano.

24      Con decisione del 25 settembre 2020, lo Juzgado de Primera Instancia no 50 de Barcelona (Tribunale di primo grado n. 50 di Barcellona) ha respinto l’eccezione di prescrizione sollevata dal Banco Santander e ha condannato tale banca al pagamento di una somma di EUR 589,60 versata a titolo di spese notarili, di registrazione e di gestione del contratto di mutuo nella causa C‑812/21. Il Banco Santander ha presentato ricorso avverso questa decisione dinanzi all’Audiencia Provincial de Barcelona (Corte Provinciale di Barcellona), giudice del rinvio.

 Causa C813/21

25      Il 14 luglio 2006, OK e PI hanno concluso un contratto di mutuo ipotecario (in prosieguo: il «contratto di mutuo nella causa C‑813/21») con il Banco Sabadell.

26      L’ultima fattura relativa alle spese derivanti da tale contratto, riguardante le spese notarili, di registrazione e di gestione di detto contratto, è stata pagata da OK e PI il 4 ottobre 2006.

27      Dopo aver presentato, il 15 novembre 2017, un reclamo stragiudiziale contro il Banco Sabadell, al quale tale banca non ha dato seguito, OK e PI hanno proposto, il 15 dicembre 2017, un ricorso diretto all’annullamento di una clausola contenuta nel contratto di mutuo nella causa C‑813/21, secondo la quale spettava al mutuatario pagare tutte le spese derivanti dalla stipulazione di tale contratto.

28      Il Banco Sabadell ha contestato tale ricorso facendo valere che l’azione di ripetizione era prescritta, in quanto era scaduto il termine decennale di prescrizione dell’azione previsto dall’articolo 121-20 del codice civile catalano.

29      Con decisione dell’11 gennaio 2021, lo Juzgado de Primera Instancia n. 50 de Barcelona (Tribunale di primo grado n. 50 di Barcellona) ha accolto l’eccezione attinente alla prescrizione dell’azione di ripetizione sollevata dal Banco Sabadell. OK e PI hanno proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi all’Audiencia Provincial de Barcelona (Corte provinciale di Barcellona), giudice del rinvio.

30      Il giudice del rinvio nelle cause riunite da C‑810/21 a C‑813/21 menziona la giurisprudenza della Corte secondo la quale la proposizione dell’azione di ripetizione può essere soggetta ad un termine di prescrizione, purché il dies a quo di tale termine nonché la sua durata non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto del consumatore di chiedere la restituzione di cui trattasi.

31      Il giudice del rinvio ritiene che, al fine di verificare se un termine di prescrizione sia conforme al principio di effettività, debbano essere presi in considerazione due parametri, vale a dire, da un lato, la durata del termine di prescrizione e, dall’altro, il dies a quo di tale termine.

32      A tal riguardo, il giudice del rinvio rileva che la Comunità autonoma di Catalogna dispone di una propria normativa che si discosta, sotto taluni aspetti, dalla normativa spagnola e che il codice civile catalano fissa un termine di prescrizione di dieci anni, che è due volte più lungo del termine di prescrizione previsto dal codice civile spagnolo per le azioni personali.

33      A tal riguardo, esso ritiene che, nel caso di specie, il termine di prescrizione decennale di cui trattasi nel procedimento principale non violi il principio di effettività, in quanto tale termine è sufficiente a consentire al consumatore di preparare e di proporre un ricorso effettivo. Tuttavia, tale giudice nutre dubbi in merito alla corretta interpretazione del diritto nazionale per quanto riguarda la determinazione del dies a quo di detto termine, che, secondo la giurisprudenza della Corte, deve consentire al consumatore di prendere conoscenza dell’esistenza di una clausola abusiva e di proporre un ricorso diretto ad ottenere la nullità di tale clausola.

34      Il giudice del rinvio osserva che, a differenza delle clausole contrattuali che la Corte ha già avuto occasione di esaminare nell’ambito di controversie di cui è stato investito, una clausola come quelle in esame nel procedimento principale, che pone a carico del mutuatario tutte le spese di stipulazione del contratto di mutuo ipotecario, esaurisce i suoi effetti con il pagamento, da parte del consumatore, dell’ultima fattura relativa a tali spese. Orbene, tale giudice ritiene che la giurisprudenza della Corte, secondo cui un termine di tre anni a decorrere dalla data dell’arricchimento senza giusta causa è tale da rendere eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dalla direttiva 93/13, non possa trovare applicazione nel caso di specie. Esso ritiene al riguardo che tale giurisprudenza si basi sul fatto che il termine di prescrizione può iniziare a decorrere ancor prima che tutti i pagamenti siano effettuati.

35      Inoltre, il giudice del rinvio si chiede se la conoscenza del carattere abusivo di una clausola contrattuale da parte del consumatore debba riguardare unicamente gli elementi di fatto costitutivi di tale carattere abusivo o se essa debba comprendere anche la valutazione giuridica di detti fatti. Tale giudice ritiene che, sebbene tale conoscenza debba riguardare unicamente i suddetti elementi di fatto, la data di pagamento dell’ultima fattura potrebbe costituire il momento a partire dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione, fermo restando che, nel caso di specie, la clausola di cui trattasi nel procedimento principale ha esaurito i suoi effetti con detto pagamento.

36      Tuttavia, se il rispetto del principio di effettività richiede che il consumatore sia in grado di valutare giuridicamente detti elementi di fatto, occorrerebbe inoltre che siano determinate, a tal fine, le informazioni che devono essere messe a disposizione di un consumatore medio. A tal riguardo, dopo aver esposto la giurisprudenza del Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna), il giudice del rinvio si chiede se una giurisprudenza nazionale consolidata possa essere tale da consentire al consumatore spagnolo di avere piena conoscenza, sul piano giuridico, del carattere abusivo di una clausola contrattuale.

37      Infine, il giudice del rinvio si chiede se la conoscenza del carattere abusivo di una clausola debba essere acquisita prima che il termine di prescrizione inizi a decorrere, conformemente alle norme nazionali, o prima della sua scadenza. A tal riguardo, detto giudice precisa, da un lato, che, a differenza del termine di prescrizione quinquennale previsto dal codice civile spagnolo, il termine di prescrizione è portato a dieci anni nell’ambito di applicazione territoriale del codice civile catalano e, dall’altro, che la proposizione dell’azione è favorita nel sistema giuridico nazionale in quanto il semplice reclamo stragiudiziale costituisce una causa di interruzione del termine e fa nuovamente decorrere il termine nel suo complesso.

38      Ciò premesso, l’Audiencia Provincial de Barcelona (Corte provinciale di Barcellona) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      a)      Se, nella proposizione di un’azione diretta a far valere gli effetti restitutori della dichiarazione di nullità di una clausola che pone a carico del mutuatario le spese di stipulazione del contratto, sia compatibile con l’articolo 6, paragrafo 1, e con l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/2013 assoggettare la proposizione dell’azione a un termine di prescrizione di dieci anni decorrente dall’esaurimento degli effetti della clausola che si produce al momento dell’esecuzione dell’ultimo pagamento, momento in cui il consumatore è a conoscenza dei fatti che determinano il carattere abusivo [di tale clausola], o se sia necessario che il consumatore disponga di ulteriori informazioni sulla valutazione giuridica dei fatti.

b)      Qualora sia necessaria la conoscenza della valutazione giuridica dei fatti, se il dies a quo del termine debba essere subordinato all’esistenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato in materia di nullità della clausola o se il giudice nazionale possa prendere in considerazione altre circostanze.

2)      Poiché l’azione di ripetizione dell’indebito è soggetta a un termine di prescrizione di dieci anni, se il momento in cui il consumatore deve essere in grado di conoscere il carattere abusivo della clausola e i diritti che gli sono conferiti dalla direttiva [93/13] debba essere prima che il termine di prescrizione inizi a decorrere o prima della scadenza del termine».

 Sulle questioni pregiudiziali

39      In via preliminare, occorre osservare che la prima questione pregiudiziale si articola in due parti e che occorre rispondere alla seconda parte di tale questione unicamente nell’ipotesi in cui la prima parte della suddetta questione richieda una risposta negativa.

40      Inoltre, occorre esaminare la seconda questione pregiudiziale congiuntamente alla prima parte di detta prima questione.

 Sulla prima parte della prima questione e sulla seconda questione

41      Con la prima parte della prima questione e con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività, debbano essere interpretati nel senso che ostano a un’interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale secondo cui, a seguito dell’annullamento di una clausola contrattuale abusiva che pone a carico del consumatore le spese inerenti alla stipulazione di un contratto di mutuo ipotecario, l’azione di ripetizione di tali spese è soggetta ad un termine di prescrizione decennale che inizia a decorrere dal momento in cui tale clausola esaurisce i suoi effetti con il verificarsi dell’ultimo pagamento di dette spese, senza che sia rilevante al riguardo che tale consumatore sia a conoscenza della valutazione giuridica degli elementi costitutivi del carattere abusivo di detta clausola e, in caso affermativo, se tali disposizioni debbano essere interpretate nel senso che tale conoscenza dev’essere acquisita prima che il termine di prescrizione inizi a decorrere o prima della sua scadenza.

42      Va ricordato che, in mancanza di norme dell’Unione in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro, in virtù del principio dell’autonomia procedurale, stabilire le modalità procedurali che disciplinano le azioni di tutela dei diritti che i singoli traggono dal diritto dell’Unione, a condizione, tuttavia, che esse non siano meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe nel diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano impossibile nella pratica o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione (principio di effettività) (sentenza del 22 aprile 2021, Profi Credit Slovakia, C‑485/19, EU:C:2021:313, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).

43      Per quanto riguarda l’opposizione di un termine di prescrizione ad una domanda proposta da un consumatore al fine della restituzione di importi indebitamente versati, fondata sul carattere abusivo di una clausola contrattuale ai sensi della direttiva 93/13, va ricordato che la Corte ha già statuito che l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della suddetta direttiva non ostano a una normativa nazionale che, pur prevedendo il carattere imprescrittibile dell’azione diretta a far dichiarare la nullità di una clausola abusiva contenuta in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, assoggetta a un termine di prescrizione l’azione volta a far valere gli effetti restitutori di tale dichiarazione, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività (sentenza del 10 giugno 2021, BNP Paribas Personal Finance, cause riunite da C‑776/19 a C‑782/19, EU:C:2021:470, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

44      Pertanto, l’opposizione di un termine di prescrizione alle domande di natura restitutoria, proposte da consumatori al fine di far valere diritti che essi traggono dalla direttiva 93/13, non è, di per sé, contraria al principio di effettività, purché la sua applicazione non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti da tale direttiva (sentenza del 10 giugno 2021, BNP Paribas Personal Finance, cause riunite da C‑776/19 a C‑782/19, EU:C:2021:470, punto 40).

45      Per quanto riguarda segnatamente il principio di effettività, si deve osservare che ciascun caso in cui si ponga la questione se una disposizione procedurale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione del diritto dell’Unione, deve essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta disposizione nell’insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso, dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali. Sotto tale profilo si devono considerare, se necessario, i principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela dei diritti della difesa, il principio di certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento [sentenza dell’8 settembre 2022, D.B.P. e a. (Credito ipotecario espresso in valute estere), cause riunite da C‑80/21 a C‑82/21, EU:C:2022:646, punto 87 e giurisprudenza ivi citata].

46      Riguardo all’analisi delle caratteristiche del termine di prescrizione in esame nei procedimenti principali, la Corte ha precisato che siffatta analisi deve vertere sulla durata di tale termine e sulle modalità della sua applicazione, ivi compresa la modalità adottata per dare inizio al decorso di detto termine (sentenza del 10 giugno 2021, BNP Paribas Personal Finance, cause riunite da C‑776/19 a C‑782/19, EU:C:2021:470, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

47      A tal riguardo, per essere considerato conforme al principio di effettività, un termine di prescrizione deve essere materialmente sufficiente per consentire al consumatore di preparare e proporre un ricorso effettivo al fine di fare valere i diritti che egli trae dalla direttiva 93/13, e ciò segnatamente sotto forma di richieste, di natura restitutoria, fondate sul carattere abusivo di una clausola contrattuale (v., in tal senso, sentenza del 10 giugno 2021, BNP Paribas Personal Finance, cause riunite da C‑776/19 a C‑782/19, EU:C:2021:470, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

48      Pertanto, per quanto riguarda il dies a quo di un termine di prescrizione, tale termine può essere compatibile con il principio di effettività unicamente se il consumatore ha avuto la possibilità di conoscere i suoi diritti prima che detto termine inizi a decorrere o scada (sentenza del 10 giugno 2021, BNP Paribas Personal Finance, cause riunite da C‑776/19 a C‑782/19, EU:C:2021:470, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

49      Orbene, nel caso di specie, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che l’interpretazione giurisprudenziale delle norme procedurali nazionali applicabili nei procedimenti principali, indipendentemente dalla circostanza che esse prevedano che il termine di prescrizione dell’azione del consumatore di ripetizione dei pagamenti indebiti delle spese relative a contratti di mutuo ipotecario, di durata decennale, non possa iniziare a decorrere prima che il consumatore venga a conoscenza dei fatti costitutivi del carattere abusivo della clausola contrattuale in esecuzione della quale tali pagamenti sono stati effettuati, non richiede che il consumatore sia a conoscenza non soltanto di tali fatti, ma anche della valutazione giuridica di questi ultimi, la quale implica che tale consumatore sia a conoscenza anche dei diritti conferitigli dalla direttiva 93/13.

50      Tuttavia, affinché le modalità di applicazione di un termine di prescrizione siano conformi al principio di effettività, non è sufficiente che esse prevedano che il consumatore debba essere a conoscenza dei fatti costitutivi del carattere abusivo di una clausola contrattuale, senza tener conto, da un lato, della sua conoscenza dei diritti che gli derivano dalla direttiva 93/13 e, dall’altro, del fatto che egli dispone di tempo sufficiente per consentirgli effettivamente di preparare e proporre un ricorso al fine di far valere tali diritti.

51      Ne consegue che un termine di prescrizione come il termine di prescrizione dell’azione di ripetizione delle spese ipotecarie di cui trattasi nel procedimento principale non è conforme al principio di effettività in quanto le sue modalità di applicazione non prendono in considerazione questi ultimi due elementi.

52      Per quanto riguarda la questione se la conoscenza da parte del consumatore del carattere abusivo di una clausola contrattuale e dei diritti che gli derivano dalla direttiva 93/13 debba essere acquisita prima che inizi a decorrere il termine di prescrizione dell’azione di ripetizione o prima della scadenza di tale termine, si deve osservare che la condizione, menzionata al punto 48 della presente sentenza, secondo cui un termine di prescrizione può essere compatibile con il principio di effettività unicamente se il consumatore ha avuto la possibilità di prendere conoscenza di tali diritti prima che tale termine iniziasse a decorrere o scadesse, è stata stabilita dalla giurisprudenza della Corte al fine di esaminare, caso per caso, la compatibilità di un determinato termine di prescrizione, unitamente alle modalità di applicazione previste dal diritto nazionale considerato, con il principio di effettività.

53      Infatti, come risulta dai punti da 45 a 47 della presente sentenza, quando la Corte interpreta il diritto dell’Unione al fine di fornire al giudice del rinvio le indicazioni necessarie per consentirgli di valutare la compatibilità di una norma procedurale nazionale con il principio di effettività, essa prende in considerazione tutti gli elementi pertinenti dell’ordinamento giuridico nazionale che le sono stati sottoposti da tale giudice, e non unicamente una norma relativa ad uno degli aspetti del termine di prescrizione in questione, considerata isolatamente.

54      Pertanto, è possibile che una norma nazionale secondo la quale un termine di prescrizione non può iniziare a decorrere prima che un consumatore venga a conoscenza del carattere abusivo di una clausola contrattuale e dei diritti che gli derivano dalla direttiva 93/13, che sembra a priori conforme al principio di effettività, violi, tuttavia, tale principio se la durata di detto termine non è materialmente sufficiente a consentire al consumatore di preparare e di proporre un ricorso effettivo al fine di far valere i diritti conferitigli dalla summenzionata direttiva.

55      Alla luce di tutto quanto precede, occorre rispondere alla prima parte della prima questione e alla seconda questione dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che ostano a un’interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale secondo la quale, in seguito all’annullamento di una clausola contrattuale abusiva che pone a carico del consumatore le spese di stipulazione di un contratto di mutuo ipotecario, l’azione di ripetizione di tali spese è soggetta ad un termine decennale di prescrizione che inizia a decorrere dal momento in cui tale clausola esaurisce i suoi effetti con il verificarsi dell’ultimo pagamento di dette spese, senza che sia considerato rilevante al riguardo che tale consumatore sia a conoscenza della valutazione giuridica dei fatti di cui trattasi. La compatibilità delle modalità di applicazione di un termine di prescrizione con tali disposizioni deve essere valutata tenendo conto delle suddette modalità nel loro complesso.

 Sulla seconda parte della prima questione

56      Con la seconda parte della prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 93/13 debba essere interpretata nel senso che essa osta ad un’interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale secondo cui, per determinare il dies a quo del termine di prescrizione dell’azione del consumatore di ripetizione delle somme indebitamente versate in esecuzione di una clausola contrattuale abusiva, si può ritenere che l’esistenza di una giurisprudenza nazionale consolidata relativa alla nullità di clausole simili dimostri che è soddisfatta la condizione relativa alla conoscenza, da parte del consumatore interessato, del carattere abusivo di siffatta clausola e delle conseguenze giuridiche che ne derivano.

57      A tal riguardo, in primo luogo, occorre ricordare che il sistema di tutela istituito dalla direttiva 93/13 si basa sulla premessa secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative sia il livello di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte dal professionista senza poter incidere sul contenuto delle stesse (sentenza del 30 aprile 2014, Kásler e Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

58      In secondo luogo, la posizione privilegiata in cui il professionista si trova per quanto riguarda il livello di informazione di cui dispone continua a prevalere dopo la conclusione del contratto. Pertanto, quando il carattere abusivo di talune clausole standardizzate è stato constatato da una giurisprudenza nazionale consolidata, ci si può aspettare che gli istituti bancari ne siano informati e agiscano di conseguenza (v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2023, CAJASUR Banco, C‑35/22, EU:C:2023:569, punto 32).

59      Per contro, non si può presumere che il livello di informazione di un consumatore, inferiore a quello del professionista, includa la conoscenza della giurisprudenza nazionale in materia di diritto dei consumatori, giurisprudenza quand’anche ben consolidata.

60      A tal riguardo, occorre ricordare che dalla formulazione dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13 risulta che la tutela accordata dalla succitata direttiva dipende dai fini per i quali una persona fisica agisce, vale a dire quelli che non rientrano nell’ambito della sua attività professionale. Orbene, sebbene si possa esigere dai professionisti che si tengano informati degli aspetti giuridici relativi alle clausole che prendono l’iniziativa di inserire nei contratti che concludono con consumatori nell’ambito di un’attività commerciale abituale, in particolare alla luce della giurisprudenza nazionale relativa a siffatte clausole, non ci si può attendere da questi ultimi un atteggiamento analogo, tenuto conto del carattere occasionale, se non addirittura eccezionale, della conclusione di un contratto contenente una siffatta clausola.

61      Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla seconda parte della prima questione dichiarando che la direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che essa osta ad un’interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale secondo cui, per determinare il dies a quo del termine di prescrizione dell’azione del consumatore di ripetizione delle somme indebitamente versate in esecuzione di una clausola contrattuale abusiva, si può ritenere che l’esistenza di una giurisprudenza nazionale consolidata relativa alla nullità di clausole simili dimostri che è soddisfatta la condizione relativa alla conoscenza, da parte del consumatore interessato, del carattere abusivo di detta clausola e delle conseguenze giuridiche che ne derivano.

 Sulle spese

62      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce del principio di effettività,

devono essere interpretati nel senso che:

ostano a un’interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale secondo la quale, in seguito all’annullamento di una clausola contrattuale abusiva che pone a carico del consumatore le spese di stipulazione di un contratto di mutuo ipotecario, l’azione di ripetizione di tali spese è soggetta ad un termine decennale di prescrizione che inizia a decorrere dal momento in cui tale clausola esaurisce i suoi effetti con il verificarsi dell’ultimo pagamento di dette spese, senza che sia considerato rilevante al riguardo che tale consumatore sia a conoscenza della valutazione giuridica dei fatti di cui trattasi. La compatibilità delle modalità di applicazione di un termine di prescrizione con tali disposizioni deve essere valutata tenendo conto delle suddette modalità nel loro complesso.

2)      La direttiva 93/13

deve essere interpretata nel senso che:

essa osta ad un’interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale secondo cui, per determinare il dies a quo del termine di prescrizione dell’azione del consumatore di ripetizione delle somme indebitamente versate in esecuzione di una clausola contrattuale abusiva, si può ritenere che l’esistenza di una giurisprudenza nazionale consolidata relativa alla nullità di clausole simili dimostri che è soddisfatta la condizione relativa alla conoscenza, da parte del consumatore interessato, del carattere abusivo di detta clausola e delle conseguenze giuridiche che ne derivano.

Firme


*      Lingua processuale: lo spagnolo.