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Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 2 ottobre 2012 - Q / Commissione

(Causa F-52/05 RENV)

(Funzione pubblica - Rinvio al Tribunale a seguito di annullamento - Dovere di assistenza - Molestie psicologiche - Provvedimento provvisorio di allontanamento - Risarcimento del danno morale - Rapporti di evoluzione della carriera - Assenze giustificate per malattia - Omessa considerazione)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Q (Domsjö, Svezia) (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues e Y. Minatchy)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente D. Martin, B. Eggers e V. Joris, successivamente V. Joris e G. Berscheid, agenti)

Oggetto

Funzione pubblica - Da un lato, l'annullamento della decisione della Commissione recante rigetto della domanda di assistenza presentata dalla ricorrente ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto riguardo a molestie psicologiche che ella asserisce di aver subito, nonché una domanda di risarcimento danni e, dall'altro, l'annullamento del suo rapporto di evoluzione della carriera per l'esercizio 2003 (già T-252/05) - Causa T-80/09 P rinviata a seguito di annullamento.

Dispositivo

I rapporti di evoluzione della carriera redatti, rispettivamente, per i periodi 1° gennaio-31 ottobre e 1° novembre-31 dicembre 2003 sono annullati.

La Commissione europea è condannata a pagare a Q la somma di 10 000 euro.

La Commissione europea sopporterà le proprie spese relative al procedimento dinanzi al Tribunale dell'Unione europea e ai due procedimenti dinanzi al Tribunale ed è condannata a sopportare i tre quarti delle spese sostenute da Q relative ai due procedimenti dinanzi al Tribunale.

Q sopporterà le proprie spese relative al procedimento dinanzi al Tribunale dell'Unione europea e un quarto delle proprie spese relative ai due procedimenti dinanzi al Tribunale.

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