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Ricorso proposto il 26 dicembre 2012 - Ministry of Energy of Iran / Consiglio

(Causa T-564/12)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ministry of Energy of Iran (Teheran, Iran) (rappresentante: M. Lester, barrister)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012 2 ed il regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012 , nella parte in cui le misure adottate si applicano al ricorrente;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, con il quale il ricorrente sostiene che non è soddisfatto alcuno dei criteri giuridici per includerlo nell'elenco, che il Consiglio ha commesso un errore manifesto nel ritenere che i criteri per l'inclusione fossero soddisfatti, e che la sua inclusione si fonda su un errore di fatto manifesto.

Secondo motivo, con il quale il ricorrente sostiene che il Consiglio ha omesso di fornire giustificazioni adeguate o sufficienti per il suo assoggettamento alle misure controverse.

Terzo motivo, con il quale il ricorrente sostiene che il Consiglio ha omesso di salvaguardare i suoi diritti della difesa ed il suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

Quarto motivo, con il quale il ricorrente sostiene che la decisione del Consiglio di includerlo nell'elenco ha violato, senza giustificazione o proporzione, i suoi diritti fondamentali, tra i quali i suoi diritti alla tutela della sua proprietà, della sua attività d'impresa e della sua reputazione.

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1 - Decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 282, pag. 58)

2 - Regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 282, pag. 16)